A seguito del riallineamento delle aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina previste dall’art. 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, (“Revisione delle disposizioni in materia di accise”), come modificato dall’art. 1, comma 129, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all’Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata incrementata ad euro 672,90 per mille litri.
In considerazione però degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ha disposto la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal 19 marzo, riducendola ad euro 472,90 euro per mille litri.
La misura del rimborso di una quota delle accise sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell'anno 2026, ovvero dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 è differenziata a seconda della tipologia di prodotto impiegato ed avrà questa ripartizione:
- per il gasolio e/o i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
- per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 269,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 672,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);
- per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);
- per i soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (Quadro A-3 della dichiarazione):
- per l’intero trimestre (1° gennaio - 31 marzo) è pari a 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti;
- per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
- per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-4 della dichiarazione);
- per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione).
Possono accedere al beneficio le imprese che svolgono l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e quelle che svolgono l’attività di trasporto persone.
Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il Codice Tributo 6740
Sul sito Internet dell’Agenzia all’indirizzo:
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/benefici-per-il-gasolio-da-autotrazione
(Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2026.
La domanda va effettuata entro e non oltre il 30 aprile 2026 ore 23.59
In allegato la circolare esplicativa dell’Agenzia.