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CARO GASOLIO, INTERVIENE IL MIT

Credito d’imposta in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada 

lunedì 27 luglio 2026

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 23 maggio 2026, ha disposto l'attuazione delle misure di cui all’art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d’imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

Il decreto ha l'obiettivo di mitigare gli effetti economici avversi derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. Tale incremento dei costi, che ha aggravato la crisi di liquidità del settore, è stato causato in particolare dalle tensioni internazionali verificatesi nel mese di marzo 2026 in Iran e nei Paesi del Golfo.

Beneficiari Possono accedere alla misura le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l'attività di autotrasporto merci su strada, specificate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Sono escluse le imprese che già si trovavano in difficoltà finanziaria nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste dalla comunicazione europea per le micro o piccole imprese. Iniziative ammissibili La spesa ammissibile è costituita dalla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio impiegato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'azienda. Questa viene determinata calcolando la differenza tra i costi effettivamente sostenuti nei mesi agevolabili (comprovati dalle fatture d'acquisto che riportano i litri di gasolio) e il prezzo medio del gasolio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026. Contributi L'assegnazione delle risorse avviene nel rispetto del limite dell'importo complessivo stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33. Nel caso in cui le richieste dovessero eccedere tale limite di spesa, l'importo da riconoscere a ciascuna impresa beneficiaria sarà riparametrato.

L'agevolazione consiste in un contributo straordinario concesso sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio. Il contributo non concorre alla formazione del reddito d'impresa e non incide sulla base imponibile dell'IRAP.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi ammissibili. Tuttavia, il cumulo dei benefici, tenendo conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP, è concesso a patto che non porti al superamento del costo complessivo sostenuto dall'impresa. Procedure e termini L'istanza per richiedere il credito d'imposta deve essere presentata attraverso un'apposita piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che consentirà di inserire i dati dell'impresa, l'indicazione delle fatture di acquisto, i litri di gasolio e i veicoli riforniti.

I termini e le modalità specifiche per l'invio delle domande saranno definiti con un successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Il credito d'imposta riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (tramite modello F24 sui servizi telematici dell'Agenzia delle entrate) entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

 

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