Con il DM 28 agosto 2026 sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi del gasolio e della benzina, dovuti alle recenti crisi internazionali.
1. EVOLUZIONE NORMATIVA
L’evoluzione normativa delle misure di sostegno contro il caro carburanti, avviata con il D.L. n. 33/2026 per l'autotrasporto merci e successivamente estesa al trasporto passeggeri con il D.L. n. 63/2026, ha trovato una prima regolamentazione con il D.M. 23 maggio 2026, a cui si è aggiunta la proroga delle agevolazioni a tutto luglio 2026 e il taglio temporaneo delle accise disposti dal D.L. n. 133/2026. Infine con il comunicato del 26 agosto 2026 n. 183, che modifica il DM 23 maggio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha previsto che a partire dal giorno 1° settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 sarà aperta la piattaforma per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del credito d’imposta. All’indirizzo http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it oltre all’accesso alla piattaforma è disponibile il manuale utente con le istruzioni per la presentazione delle istanze e le FAQ esplicative.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta spetta alle imprese, aventi sede legale (iscritte al REN) o stabile organizzazione in Italia, con veicoli aventi classe ambientale euro V ed euro VI, che esercitano l’attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/951 , nonché alle imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) del DLgs. 504/952 e alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. n. 218/2003 in materia di noleggio di autobus con conducente. L'agevolazione è preclusa alle imprese che si trovavano in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026.
Tuttavia, per le micro e piccole imprese è prevista una deroga espressa ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C/2026/2593: esse possono accedere al beneficio a condizione che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non ancora rimborsati.
Consulta il testo in allegato
Allegati:
- File_fatture.xlsx
- Decreto direttoriale numero 301 del 28 agosto 2026.pdf
- FAQ.pdf
- Comunicato apertura piattaforma.pdf
- Manuale utente