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LE NUOVE MISURE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

Decreto infrastrutture in vigore dal 21/05/2025

giovedì 29 maggio 2025

 

E’ stato pubblicato in G.U il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025 Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

 

Il decreto riporta alcune misure ritenute urgenti per sbloccare situazioni di stallo in cantieri relativi ad infrastrutture strategiche, in particolare progetti di investimento finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma.

Introduce inoltre alcune semplificazioni per appalti e subappalti in caso di emergenze legate a interventi di protezione civile.

In particolare, si evidenziano:

 

Procedure di somma urgenza

Comma 1-bis all’art. 140 del Codice: costituisce circostanza di “somma urgenza” il verificarsi di eventi previsti dall’articolo 7 del Codice della Protezione Civile, o alla loro ragionevole previsione imminente, che necessitino di misure indilazionabili.

Tale circostanza di somma urgenza si considera persistente fino all’eliminazione del pericolo e comunque per non oltre 15 giorni dall’insorgere dell’evento, o entro il termine stabilito da un’eventuale declaratoria di stato di emergenza.

In questi casi emergenziali, le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure semplificate previste per la somma urgenza con deroghe mirate a tempistiche, soglie e requisiti ordinari rispetto alle seguenti disposizioni del codice:

a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;

e) articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto

emergenziale;

g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

 

Revisione prezzi

Art. 9 introduce una disposizione relativa alla revisione prezzi per quei contratti di lavori affidati con documenti di gara redatti ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, ossia con clausole obbligatorie di revisione prezzi, ma che non hanno avuto accesso ai fondi di cui all’art. 26, commi 4 (lett. a e b), 6-quater e 7, del D.L. n. 50/2022, perché privi di copertura finanziaria straordinaria

La deroga non è automatica. La sua applicazione è subordinata alla verifica di due requisiti specifici previsti dall’art. 5 dell’Allegato I.7 al nuovo Codice:

  • le voci del quadro economico relative agli imprevisti devono essere coerenti con la soglia di

cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

quindi comprese tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza

  • deve risultare disponibile il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (fatte salve le somme per impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente per lo stesso intervento. Tali risorse devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici. decreto legislativo n. 36 del 2023.

 

Solo in presenza di entrambi i requisiti, le stazioni appaltanti possono attivare il nuovo regime compensativo.

In allegato il testo del Decreto

 

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