E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2026 il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023”, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il provvedimento entra in vigore il 24 gennaio 2026.
Il decreto riporta una serie di modifiche al Testo unico sicurezza sul lavoro, nella parte che tratta i rischi da esposizione all’amianto, in particolare dagli articoli 244 al 261. In particolare:
- Art. 244 “Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità”: ai casi annoverati nel Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, istituito presso l’INAIL, è inserito un nuovo comma relativo all’allegato XLIII -ter con la denominazione “Neoplasie correlate all’amianto”;
- Art. 246 Campo di applicazione del CAPO III della norma sul rischio amianto, che, dopo la modifica al precedente articolo, diventa applicabile su “tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro”;
- Art. 247 ai casi di silicati fibrosi vengono aggiunti quelli “classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, (l’actinolite d’amianto, la grunerite, l’antofillite d’amianto, il crisotilo, la crocidolite, la tremolite d’amianto) a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008″;
- Art. 248 “Obblighi per il datore di lavoro nell’individuazione della presenza di amianto” è introdotta una nuova prassi “Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame”;
- Art. 249, “Valutazione del rischio” da parte del datore di lavoro la modifica introdotta prevede che la valutazione vada condotta su qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere da amianto o da materiali contenenti amianto, per stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e quindi le priorità in merito alla rimozione. Solo per i casi di debole esposizione (come attività non continuative di manutenzione, rimozione senza deterioramento di materiali ...) vige un solo obbligo di notifica alla vigilanza.
Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare nuove valutazioni ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
- Art. 250 “Notifica”, è telematica ed obbligatoria in tutti i casi in cui i lavoratori possono essere esposti durante lavorazioni di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento rifiuti, bonifica. Essa deve comprendere una descrizione sintetica sull’ubicazione del cantiere e delle aree specifiche in cui devono essere i effettuati i lavori, sul tipo e sui quantitativi di amianto manipolati; sulle attività e procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, sullo smaltimento dei rifiuti e sul ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi; sul numero di lavoratori interessati, sui certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima visita medica periodica; indicare la data di inizio dei lavori e della relativa durata; sulle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto unitamente all’elenco dei dispositivi da utilizzare. Ampliato l’obbligo di conservare i documenti sui lavoratori coinvolti per quaranta anni;
- Art. 251 “Misure di prevenzione e protezione”, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo valore tecnicamente possibile e viene indicato un elenco di misure da attuare nei casi in cui non si possa evitare l’emissione della polvere: “1) l’eliminazione della polvere di amianto; 2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti”; l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Questi rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi mentre per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.
Anche il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere limitato al numero più basso possibile e comunque devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria: In casi di maggiore esposizione intervallare periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.
Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione.
- Art. 252 “Misure igieniche” da adottare in tutte le attività nelle quali sia presente rischio di esposizione, coerentemente con quanto previsto dalla valutazione dei rischi, come luoghi 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) con divieto di fumare; 4) dove i lavoratori possano mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; 5) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale e che detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’ interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili, luogo controllato e pulito dopo ogni utilizzazione, l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione deve essere riparato o sostituito. I lavoratori inoltre devono poter disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi.
- Art. 253 “Controllo dell’esposizione”: il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell’aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi, avvalendosi di personale in possesso di idonee qualifiche.
La misurazione deve essere effettuata con microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029, dal 21 dicembre 2029 con microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo previsto da apposito decreto del Ministero della Salute.
- Art. 254 “Valore limite” Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione deve rilevare una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria che non sia superiore a 0,01 fibre per cm 3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
Dal 21 dicembre 2029 la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.
- Art. 255 “Operazioni lavorative particolari” l’integrazione introdotta all’articolo riguarda l’adozione delle misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro, in particolare per i lavori effettuati in confinamento, affinché l’area confinata sia a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
- Art. 256 “lavori di demolizione o rimozione dell’amianto” possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il piano deve prevedere la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori ad eccezione di eventuali casi di urgenza.
- Art. 258 – “Formazione dei lavoratori” il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente e adeguata, ad intervalli regolari. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.
Particolare attenzione da riservare alla protezione delle vie aeree
I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione base una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.
- Art. 259 “Sorveglianza sanitaria” che è prevista per “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto”.
Tutti gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, e sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitarie tutti gli addetti.
- Art. 260 “Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio” il datore di lavoro iscrive i lavoratori in apposito registro e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
INAIL provvede a conservare i documenti per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.
- Art. 261 “Patologie da amianto” tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica diventano patologie di cui all’allegato XLIII-ter
- Art. 262 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” sono previste sanzioni per il datore di lavoro a seconda delle violazioni che possono arrivare fino all’arresto da tre a sei mesi e ammende fino a 9.112,57 euro.