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SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE FORESTALI

L’accordo ha una durata di quattro anni e decorre dal 1.1.2025 con scadenza al 31.12.2028.

martedì 16 dicembre 2025

Nelle scorse settimane è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

L’accordo ha una durata di quattro anni e decorre dal 1.1.2025 con scadenza al 31.12.2028.

La trattativa negoziale è stata complessa anche in considerazione del fatto che questo contratto collettivo vede tra le parte datoriali sia il privato che il pubblico rappresentato dalla Conferenza delle regioni.

Le parti, con grande senso di responsabilità, sono giunte alla sigla del miglior rinnovo possibile alle condizioni date: è previsto che gli aumenti salariali vengano erogati in tre tranches declinati con una maggiore incidenza nella prima fase di vigenza, come fortemente voluto dal sindacato per far fronte alla perdita di potere di acquisto subita negli ultimi tre anni, prevedendo ulteriori successive scadenze di entità più moderata per consentire alle imprese una migliore e graduale programmazione economica.

Rispetto ad una richiesta iniziale delle OOSS pari a 160 euro a parametro 108 decorrente dal 1 gennaio 2025, cui aggiungere un riconoscimento economico per il recupero della perdita del potere di acquisto subita negli anni precedenti a causa della forte fiammata inflattiva, l’accordo di rinnovo prevede un aumento retributivo a regime di 135 euro al parametro 108, corrispondente ad un aumento del 10% circa.

L’aumento sarà erogato in tre trance:

- 80 al 1 gennaio 2026;

- 35 al 1 gennaio 2027;

- 20 al 1 gennaio 2028;

 

Per quanto riguarda la parte economica segnaliamo, inoltre, l’aumento a partire dal 1 agosto 2026, dell’indennità mensile di 120 euro (rispetto alle attuali 103 euro).

Per quanto riguarda il welfare, è previsto un aumento, a partire dal 1 gennaio 2026, della contribuzione al Filcoop Sanitario sia per gli OTI che per gli OTD. Tale aumento è pari a 10 euro annui per lavoratore ed è a carico del datore di lavoro e del lavoratore in quota paritetica.

Inoltre, sempre a partire dal 1 gennaio 2026, è stato convenuto che possano essere iscritti al Filcoop Sanitario gli OTD che negli ultimi tre anni abbiano effettuato 360 giorni di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro.

Sulla parte normativa segnaliamo l’inserimento di un elemento provvisorio della retribuzione che sarà da erogare con precise tempistiche decorrenti dalla scadenza del contratto in caso di mancato rinnovo del CCNL. Tali somme sono da considerare anticipazioni degli aumenti contrattuali futuri e cesseranno di essere erogate al momento del rinnovo contrattuale.

Sul tema appalti sono state inserite disposizioni a garanzia dell’applicazione di condizioni economiche equivalenti ai lavoratori di società appaltatrici avente sede all’estero e che svolgono attività sul territorio nazionale.

Inoltre, è previsto che il datore di lavoro sostenga le spese per il conseguimento della patente di guida C o D e relativo CQC ai lavoratori in forza che debbano svolgere mansioni per le quali è necessario tale titolo abilitativo. In tali circostanze il lavoratore che si dimette entro 12 mesi dal conseguimento delle suddette patenti è obbligato a ristorare il datore dei costi sostenuti.

Sul capitolo sicurezza del lavoro è previsto un aumento di 5 ore annue di permessi retribuiti per gli RLS, una riunione periodica aggiuntiva rispetto a quelle previste in forza di legge, e l’onere per il datore di lavoro di garantire una copertura assicurativa, comprensiva di tutela legale, per il preposto.

Per quanto riguarda il tema conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro sono state previste 3 ore/anno di permessi retribuiti aggiuntivi (da 16 ore si passa a 19 ore) per gli OTI e 6 ore di permesso retribuito annue per gli OTD.

Vengono ridefinite le giornate di congedo matrimoniale per l’OTD sulla base delle giornate di lavoro attribuite e, sempre per tale tipologia di lavoratore, sono aumentate le ore di permessi retribuiti per motivi di studio.

Vengono previsti tre giorni di permesso retribuito per il padre in caso di nascita o adozione di un figlio, e per l’operaio due giorni di permesso retribuito all’anno per motivi familiari o personali. In tema di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, viene specificato che non vengono computati nel periodo di comporto i giorni di assistenza derivanti da terapie oncologiche o gravi patologie.

Infine, segnaliamo che viene riscritta la disciplina delle anticipazioni delle assicurazioni sociali rendendola aderente a quanto previsto da INPS, ed è stato introdotto l’onere per il datore di lavoro di integrare di quanto corrisposto da INAIL al lavoratore per il caso di infortunio, sino al raggiungimento del 100% del salario.

A margine della trattativa per il rinnovo del CCNL le parti stipulanti hanno altresì sottoscritto un Avviso comune in tema di DURC di Congruità, al fine di aprire un dialogo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato ad ottenere chiarimenti sulla applicabilità del DM 143 del 25 giugno 2021 alle imprese forestali che svolgono attività di ingegneria naturale (OG 13).

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