Circolari

AGEVOLAZIONI PER LAVORO AGILE NELLE ZONE MONTANE

Il provvedimento in sintesi

giovedì 2 ottobre 2025

L’articolo 26 della Legge n. 131 del 12-9-2025 (Gu n. 218 del 19-9-2025 - in vigore dal 20-9-2025), in materia di riconoscimento e promozione delle zone montane contiene misure per agevolare il lavoro agile nei comuni montani.

 

Segnaliamo l’argomento precisando subito che le agevolazioni, subordinate comunque all’emanazione, entro 60 giorni, di un decreto ministeriale, entreranno in vigore nel 2026 e sono soggette a molti vincoli.

 

Questo il provvedimento in sintesi.

  • Alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, per gli anni 2026 e 2027, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (il citato decreto dovrà stabilire cosa significa modalità ordinaria).
  • L’esonero è concesso nel limite massimo di 8.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile) per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato[1]; sono esclusi i premi e i contributi Inail. Infine, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • Ulteriore condizione è che il lavoratore non abbia compiuto il 41° anno di età alla data del 20-9-2025 (entrata in vigore della presente legge) e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.
  • L’assunzione deve avvenire in uno dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti individuati da un apposito Dpcm.
  • All'agevolazione si applica il regime degli aiuti “de minimis”.
  • L’esonero non è cumulabile con lo sgravio per le imprese agricole che operano nei territori svantaggiati.

 

Questa la copertura del provvedimento: 18,5 milioni di euro nell'anno 2026; 21,8 milioni di euro nell'anno 2027; 12,5 milioni di euro nell'anno 2028; 10,9 milioni di euro nell'anno 2029; 5,4 milioni di euro nell'anno 2030; 0,7 milioni di euro nell'anno 2031.

 

 

[1] Per il 2028 e il 2029 l’esonero contributivo sarà del 50% nel limite massimo di 4.000 euro su base annua; per il 2030, l’esonero è ridotto al 20% nel limite massimo di 1.600 euro su base annua.

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