Circolari

APPALTI - OBBLIGO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

martedì 4 febbraio 2025

La nota n. 656 del 23-1-2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti circa l’obbligo di esporre una tessera di riconoscimento per i lavoratori impiegati negli appalti

L’intervento segue le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024 (Collegato lavoro) all’articolo 304, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Dl n. 223/2006 (circolare lavoro n. 105/24).

Queste disposizioni introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla.

 

Come già anticipato nella circolare citata, l’abrogazione è solo formale in quanto questi obblighi sono già previsti da queste disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008:

  • articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
  • articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto,  devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;
  • articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

 

La nota precisa infine che, con l’abrogazione dell’articolo 36bis del Dl 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

 

Gli stessi obblighi gravano sul lavoratore autonomo che opera in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi. Queste le disposizioni applicabili:

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
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