Circolari

BENEFICI SUL GASOLIO COMMERCIALE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO. RIMBORSO SUI QUANTITATIVI DI PRODOTTO CONSUMATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2026

La circolare del servizio fiscale n. 17

mercoledì 8 aprile 2026

Premessa

 

Ai sensi dell’art. 24-ter, co. 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al suddetto testo unico.

 

  1. Ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione

A norma dei commi 2 e 3 del medesimo art. 24-ter, per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

  • attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  • attività di trasporto di persone svolta da:
    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  • attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

 

Il comma 4 prevede un’agevolazione a favore dei soggetti operanti le suddette attività di trasporto merci o persone, consistente nel rimborso della maggiore accisa applicata al gasolio consumato, riconosciuto mediante un credito d’imposta.

In sostanza, tale agevolazione si traduce in un'aliquota ridotta di accisa sul gasolio commerciale.

Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I e quella di cui al comma 1 dell’art. 24-ter, del Decreto Legislativo n. 504/95.

Il rimborso è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo per ogni chilometro percorso dallo stesso.

 

 

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3-quinquies del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, tale beneficio trova applicazione anche per i gasoli paraffini ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) utilizzati in sostituzione del gasolio.

Ai fini del predetto rimborso, è necessario presentare apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

 

Il credito è fruibile mediante la compensazione “orizzontale” con imposte, tributi e contributi, nel modello F24, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

In alternativa, il credito spettante può essere riconosciuto in denaro.

 

  1. Fattispecie escluse dall’agevolazione

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

  • veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati per l’attività di trasporto di merci e per l’attività di trasporto di persone;
  • veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’attività di trasporto di merci;
  • veicoli della categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ex Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007), non ammessa dall’art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, utilizzati per l’attività di trasporto di persone;

Dal 31 agosto 2023 è cessata l’applicazione del beneficio ai consumi di gasolio per autotrazione impiegato nell’attività di trasporto di persone svolta da imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, trasporto turistico mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218.

 

 

  1. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre 2026

Si segnala che, l’art. 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, (“Revisione delle disposizioni in materia di accise”), come modificato dall’art. 1, comma 129, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all’Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), a decorrere dal 1° gennaio 2026, incrementandola ad euro 672,90 per mille litri.

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, per quanto qui di interesse, l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ha disposto la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal 19 marzo 2026, riducendola ad euro 472,90 euro per mille litri.

Al fine tuttavia di incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, il comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025, prevede che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che soddisfano le condizioni disposte dal secondo periodo del medesimo comma 4, a cui è attribuita l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, ed immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri.

Sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025, al secondo periodo, è previsto che l’applicazione dell’aliquota ridotta implica che i suddetti biocarburanti devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero essere:

  • conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
  • prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della citata direttiva.

Vista la difficoltà nell’identificare correttamente la tipologia di gasolio paraffinico ottenuto da sintesi o da idrotrattamento (HVO) per carenza di informazioni nella documentazione al fine di evitare che gli aventi diritto al rimborso sottoscrivano una dichiarazione non veritiera, è stabilito che al prodotto sopra indicato, si applichi, anche per motivi di tutela fiscale, un’aliquota di accisa pari ad euro 617,40 per mille litri.

 

L’importo rimborsabile per il primo trimestre 2026 sarà pertanto differente a seconda della tipologia di prodotto impiegato. In particolare:

 

  • per il gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
  1. per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a euro 269,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 672,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione); 
  2. per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a euro 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);

 

  • per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 per l’intero trimestre (1° gennaio - 31 marzo) è pari a euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-3 della dichiarazione);
  • per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
  1. per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a euro 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-4 della dichiarazione);
  2. per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a euro 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione).

 

  1. modalità di compilazione dei Quadri A

Al fine dell’esatta determinazione dell’importo riconoscibile nella dichiarazione sono presenti tre distinti quadri A, uno per ciascuna fattispecie descritta nel paragrafo precedente. In particolare:

  • il Quadro A-1 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 (I° periodo di consumo);
  • il Quadro A-2 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 afferenti al periodo 19 marzo – 31 marzo 2026 (II periodo di consumo);
  • il Quadro A-3 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti all’intero trimestre (1° gennaio – 31 marzo);
  • il Quadro A-4 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, di cui non si hanno informazioni sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 (I° periodo di consumo). I dati relativi ai consumi ricompresi tra il 19 e il 31 marzo vanno indicati nel QUADRO A-2 (II periodo di consumo);
  • il Quadro A-5 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo antecedente al 1°gennaio 2026 in vigenza dell’aliquota d’accisa normale pari a euro 632,40 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nell’intero trimestre di consumo in oggetto (1° gennaio – 31 marzo).

 

I consumi di gasolio di cui ai quadri A-1, A-2 e A-4 sono da imputare al I° periodo di consumo o al 2° periodo di consumo, sulla base della data in cui sono stati effettuati i rifornimenti di carburante, quali risultanti:

  • alla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore.

 

L’esercente attività di trasporto, sulla base delle informazioni in suo possesso provvede a distinguere i consumi di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, da imputare al Quadro A-1 o al Quadro A-2, da quelli del medesimo prodotto per il quale tali condizioni sono soddisfatte, da imputare al Quadro A-3. Laddove l’avente diritto al rimborso sia impossibilitato a reperire le sopra richiamate informazioni o, comunque, non ne sia a conoscenza, procede a differenziare i consumi del relativo carburante da quelli di cui alle ipotesi suddette, da imputare al Quadro A-4, per il primo periodo di consumo, e da ricomprendere nel Quadro A-2 per il secondo periodo di consumo.

 

Circa le modalità di compilazione dei Quadri A della dichiarazione occorre tenere presente che:

  • nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date:
  • “1° gennaio” e “18 marzo” dell’anno 2026 per i quadri A-1 e A-4 (I periodo di consumo);
  • “19 marzo” e “31 marzo” dell’anno 2026 per il quadro A-2 (II periodo di consumo);
  • “1° gennaio” e “31 marzo” dell’anno 2026 per i quadri A-3 e A-5 (intero trimestre);
  • nelle colonne “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
  • nella colonna “LITRI CONSUMATI”, per ciascun mezzo, devono essere riportati esclusivamente i litri

indicati nello specifico Quadro A-n e riforniti nel periodo individuato nel medesimo Quadro;

  • nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, occorrerà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati inseriti nella specifica colonna e riforniti nel periodo indicato in ciascun Quadro A-n anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri percorsi dal mezzo, o delle ore di effettivo funzionamento, nel periodo (differenza della lettura del contachilometri o contaore a fine e inizio periodo), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.

Relativamente all’importo massimo rimborsabile si fa presente che la soglia è stata fissata in un litro di gasolio consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame per ogni chilometro percorso.

 

  1. Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° aprile al 30 aprile 2026.

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2026.

  • La dichiarazione può essere trasmessa telematicamente, per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. previa richiesta di abilitazione all’utilizzo del servizio telematico doganale all’Agenzia delle Dogane competente.
  • Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta secondo le regole di cui al par. I della medesima Circolare, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto. A tal fine si segnala che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via telematica e sono valide purché trasmesse secondo una delle modalità previste dall’art. 65, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ovvero:

a) sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (firma digitale);

b) quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

b-bis) formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;

c) sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.

  • È possibile infine, in via del tutto residuale, presentare in forma cartacea la dichiarazione ottenuta attraverso la compilazione e la stampa della stessa mediante l’utilizzo del software unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il file “.dic” all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

 

È necessario inoltre, relativamente all’attività di autotrasporto merci conto terzi, comprovare gli acquisti del gasolio commerciale esclusivamente mediante le relative fatture emesse dal fornitore (a tal fine è richiesta dall’Ufficio la scansione delle fatture di acquisto) e dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

 

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

    1. per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
    2. per le imprese Comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
    3. per le imprese Comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, presso l’Ufficio delle Dogane in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla presente circolare.

 

  1. Utilizzo del credito d’imposta in F24

 

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO “6740”.

Nel campo intestato alla “rateazione/regione/prov/mese-rif”, va indicato il numero della rata con un formato a quattro caratteri “NNRR”, dei quali, i primi due “NN” rivelano il trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre ed ottobre-dicembre) ovvero 01, 02, 03, 04, e gli altri due “RR” rappresentano l’anno solare di riferimento dei consumi di gasolio, per esempio 23.

Inoltre, nel campo intestato all’anno di riferimento, va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione, riferita al trimestre solare, nel formato “AAAA”.

 

Il credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. del 9/07/1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2027 come previsto dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012.

Le eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione nei termini suddetti, devono essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2028, presentando apposita domanda di rimborso in denaro agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.

 

Si evidenzia che, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027. L’istanza di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2028.

 

Si segnala infine che per i crediti in oggetto non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007: tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche qualora l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

Stato Membro di

appartenenza

Ufficio ADM

competente

Indirizzo Ufficio ADM

Austria

Bolzano

Via G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano

Germania

Belgio

 

 

Liguria 1

(ex UD Genova 2)

 

 

 

Via De Marini 53 - 16149 Genova

Estonia

Francia

Lettonia

Lussemburgo

Portogallo

Spagna

Cipro

 

Friuli-Venezia Giulia 3 (ex UD Gorizia)

 

Via Trieste, 301

34170 Gorizia

Croazia

Grecia

Malta

Danimarca

 

Lombardia 1 (ex UD Pavia)

 

Via Valtellina, 1 - 20159 Milano (MI)

Finlandia

Rep. Ceca

Svezia

Slovenia

Friuli-Venezia Giulia 2 (ex UD Pordenone)

Via Gorghi, 18

33100 Udine

Romania

Lazio 1

(ex UD Roma 1)

Via del Commercio, 25-27 00154 Roma

Ungheria

Polonia

Lombardia 9 (ex UD Tirano)

Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)

Irlanda

 

Piemonte 1 (ex UD Torino)

 

Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino

Lituania

Olanda

Irlanda del Nord

Bulgaria

Friuli-Venezia Giulia 2 (ex UD Udine)

Via Gorghi, 18

33100 Udine

Rep. Slovacca

Veneto 2 (ex UD Verona)

Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Tabella 1.1 – Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici ADM alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

 

 

Resta informato