L’Agenzia delle entrate è tornata sul tema del bonus Irpef a favore dei lavoratori dipendenti previsto dalla Legge di bilancio 2025 (risposta a interpello n. 7/2026 del 16-1-2026).
La norma, che non è intervenuta sul Tuir, prevede un “bonus” per i titolari di reddito di lavoro dipendente complessivo fino a 20.000 euro.
La somma riconosciuta, che non concorre alla formazione del reddito, è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Questi gli importi massimi annui per scaglione.
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8500
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7,10%
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603,50
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15000
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5,30%
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795,00
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20000
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4,80%
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960,00
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Il tema era già stato trattato dalla circolare n. 4/E del 16-5-2025 dell’Agenzia delle Entrate (circolare lavoro previdenza n. 71/25).
Il quesito riguarda i ‘'giorni di lavoro dipendente'', da considerare ai fini del calcolo del ''reddito annuale teorico'', nel caso in cui il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno.
L’istante sottopone due casi di «assenza di retribuzione legata alla presenza in servizio»:
- assenza parziale di giorni lavorati nell'anno;
- assenza totale di giorni lavorati nell'anno, ma con pagamento di arretrati contrattuali.
Come accennato, la norma prevede, che ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente sia rapportato all’intero anno.
La citata circolare 4/E aveva già precisato che le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).
Sui due casi proposti, peraltro riferibili più al settore pubblico che a quello privato, la risposta dell’Agenzia è quindi scontata:
- non si deve tener conto dei giorni in cui il dipendente non ha percepito una retribuzione.
- in caso di assenza totale di giorni lavorativi, ma con corresponsione di arretrati, anche se assoggettati a tassazione ordinaria, non devono essere riconosciute somme in esame.