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CERTIFICATI DI INFORTUNIO SUL LAVORO - RIPRESA DEL LAVORO - ISTRUZIONI INAIL

La Circolare Servizio lavoro previdenza n. 59

martedì 5 maggio 2026

La circolare Inail n. 17 del 29-4-2026 fornisce alcune istruzioni in materia di certificati di infortunio sul lavoro e di ripresa del lavoro 

Come di consueto seguiamo il testo della circolare. 

 

  1. Certificazione medica con esito definitivo della lesione e conclusione della prognosi  

L’Istituto ricorda che il certificato medico (che in unico modello è utilizzabile come primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea) deve contenere: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.  

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.  

 

  1. Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi  

Come conseguenza di quanto esposto sopra, il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.  

L’infortunato in prossimità del termine del certificato può comunque chiedere una visita all’istituto e in questo caso può essere rilasciato in certificato “definitivo”. 

Opportunamente l’Istituto ricorda che per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del Dlgs 81/2008, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del medesimo decreto. 

 

  1. Ripresa anticipata del lavoro  

Se invece il lavoratore assente per infortunio intende riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico, è necessario che produca un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.  

Si tratta di una previsione simile a quella già adottata dall’Inps in caso di rientro anticipato dalla malattia. 

 

Da ultimo, la circolare precisa che le istruzioni contenute nella circolare n. 17 valgono anche in caso di malattia professionale.  

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