L’interpello n. 1/2025 del 18-9-2025 chiarisce che il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.
Il quesito, probabilmente, si fonda su quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 17-4-2025 in base quale la formazione deve … avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione” e che la durata minima fa riferimento “alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007)”.
Nello specifico, il settore Istruzione nella tabella codici ATECO 2007 (sezione P, codice 85) è classificato come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore
Lo stesso accordo stabilisce però che i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione ... Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.
Il quadro a supporto della risposta favorevole è completato dal richiamo all’interpello n. 11 del 24-10-2013 nel quale era chiarito che la formazione – che deve essere “sufficiente ed adeguata – va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda».
Le motivazioni portate dalla Commissione interpelli consentono di estendere, con la necessaria prudenza, questa interpretazione anche ad altri settori.