Il messaggio Inps n. 1215 del 7-4-2026 illustra le novità in materia di anticipo della Naspi introdotte dal comma 176 della Legge di bilancio 2026 (circolare n. 6/26).
La prestazione non è più liquidata in un’unica soluzione ma in 2 rate: la prima del 70% dell'intero importo, la seconda del restante 30%, da corrispondere al termine del periodo di Naspi e comunque entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità (co. 3bis art. 8 Dlgs 22/2015).
Anche se si tratta di una prestazione a favore dei lavoratori, forniamo una breve sintesi in quanto la liquidazione anticipata della Naspi è possibile, oltre al caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Il messaggio precisa che le nuove modalità di pagamento riguardano le domande di prestazione presentate a fare data dal 1-1-2026. Per le parti non modificate, valgono le indicazioni già fornite dall’Istituto.
In merito alla prima rata non vi sono questioni particolari: il 70% dell’intero importo dovuto (se la domanda di anticipo avviene nel corso dell’erogazione della prestazione, si tratta ovviamente del residuo) viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della Naspi.
Per quanto riguarda la seconda (residuo 30% corrisposto al termine del periodo teorico di durata della Naspi e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione) sarà verificata l’assenza di
- intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso di rapporto di lavoro subordinato di socio di cooperativa di lavoro che ha sottoscritto una quota di capitale sociale)
- titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Questi i casi esaminati dal messaggio (si tratta sempre di lavoratori che hanno già ricevuto la prima rata).
Richiedente diventato titolare di pensione diretta: allo stesso non viene erogata la seconda rata.
Richiedente che presenta domanda di assegno ordinario di invalidità: lo stesso deve optare per una delle due prestazioni.
In caso di opzione per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione non viene erogata.
Se si opta per la Naspi, la seconda rata dell’anticipazione è erogata e viene sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità Naspi.
Richiedente che si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso citato di socio di cooperativa di lavoro) entro la fine del periodo di durata della Naspi o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione: la seconda rata non è erogata e il beneficiario deve restituire la prima rata pari al 70% cento già corrisposta.