Circolari

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - INDENNITÀ DISCONTINUITÀ

(COMMA 840)

martedì 13 gennaio 2026

Il primo intervento riguarda la soglia per poter accedere all’indennità di discontinuità che passa da 30.000 a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente.

Per gli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di accesso all’indennità è ridotto a 15 giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno 30 giornate nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

 

Riportiamo di seguito l’articolo 2 comma 1 del Dlgs 175/2023 con evidenziate le modifiche indicate sopra.

 

L'indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 35.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nell’anno o negli anni considerati ai fini della presente lettera nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

 

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