Circolari

LAVORATORI INTERMITTENTI - MODALITÀ DI COMPUTO E TRASMISSIONE DENUNCE

Le indicazioni dell’Inps

 

martedì 6 maggio 2025

Il messaggio Inps n. 1322 del 18-4-2025 fornisce indicazioni circa la modalità di computo dei lavoratori intermittenti nel flusso Uniemens e sulla trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità.

Computo lavoratori intermittenti

L’Istituto ricorda che dal 2001 ha attivato, nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.

Proprio per questo nel flusso Uniemens (elemento <ForzaAziendale>) deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Per quanto riguarda i lavoratori intermittenti, precisa l’Inps, essi devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens).

In ragione del fatto che l’articolo 18 del Dlgs n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Trasmissione del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità

A partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento[1].

A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa

In ALLEGATO la circolare Lavoro Previdenza n° 56

 

[1] Da una verifica effettuata, risulta che alcuni programmi paghe già ora inseriscono nell’Uniemens del mese anche il lavoratore a chiamata senza presenze a prescindere, tra l’altro, che sia stato o meno elaborato un cedolino (a zero).

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