IPERAMMORTAMENTO 2026
- Art. 1, commi 427-436, Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026),
- Art.7, D.L. 38 del 27/03/2026 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”), in corso di conversione
PREMESSA
Con la Legge n. 199/2025, art. 1, commi 427‑436 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore interviene nuovamente sul regime fiscale degli investimenti in beni strumentali, reintroducendo, in una versione aggiornata, l’istituto del l’iperammortamento, sostituisce i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
A differenza dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, l’iperammortamento costituisce una maxi deduzione fiscale, operante ai fini IRES (non IRAP), che permette alle imprese di dedurre una quota più elevata del costo dei beni strumentali nuovi, acquisiti nel periodo oggetto di agevolazione.
Tale misura si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di sostegno alla transizione digitale ed energetica delle imprese, con una duplice finalità:
- da un lato, incentivare l’adozione di beni materiali e immateriali “4.0” ad alto contenuto tecnologico;
- dall’altro, favorire gli investimenti in impianti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Nella presente circolare andremo ad analizzare la nuova agevolazione nel suo complesso, con riferimento ai presupposti di accesso, alle modalità applicative e ai principali profili operativi per le imprese.
- AMBITO SOGGETTIVO
-
- Soggetti ammessi
Possono beneficiare dell’iperammortamento i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (imprese individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, enti commerciali) e dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).
Sono quindi esclusi dall’ambito soggettivo:
- gli esercenti arti e professioni, che producono reddito di lavoro autonomo;
- i contribuenti in regime forfetario, i quali non deducono quote di ammortamento né canoni di leasing secondo le regole ordinarie del TUIR.
-
- Imprese escluse e cause ostative
Sono escluse:
- le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali;
- le imprese per le quali penda un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.
Inoltre, per le imprese ammesse, il beneficio è subordinato al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva verso i lavoratori (adempimento obblighi previdenziali e assistenziali e DURC regolare).
- AMBITO OGGETTIVO
-
- Tipologia di beni
L’agevolazione riguarda una maggiorazione del costo di acquisto di:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, inclusi gli impianti di storage.
Gli Allegati IV e V costituiscono l’aggiornamento degli Allegati A e B alla Legge 232/2016, con un ampliamento delle categorie di beni “Industria 4.0”, in particolare per quanto riguarda:
- sistemi avanzati di automazione e robotica;
- macchine e impianti interconnessi ai sistemi di fabbrica;
- software, piattaforme e applicazioni per l’industria 4.0;
- algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale a supporto dei processi produttivi e gestionali.
L’inclusione nell’Allegato IV o V è condizione essenziale per l’accesso all’iperammortamento nella componente “4.0”.
Si evidenzia che l’Allegato IV, oltre a individuare i beni agevolabili, contiene anche un elenco di beni esclusi, per i quali non spetta l’iperammortamento, a prescindere da ogni altra valutazione. Tra gli esempi indicati si segnalano: personal computer; notebook e dispositivi portatili analoghi; stampanti e scanner di uso generico.
Sono, inoltre, agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, purché:
- l’energia sia destinata prevalentemente all’alimentazione delle strutture produttive dell’impresa;
- siano inclusi, tra i beni agevolabili, anche gli impianti di storage (sistemi di accumulo).
Per quanto riguarda in particolare gli impianti fotovoltaici, è richiesto che si tratti di impianti dotati di moduli prodotti nell’Unione Europea e caratterizzati da alta efficienza, conformemente alle definizioni contenute nell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 181/2023 (conv. da L. 11/2024). In particolare:
- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
-
- Requisiti
L’iperammortamento spetta solo se il bene soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- strumentalità;
- novità;
- territorialità.
Per quanto riguarda il requisito della strumentalità, il bene deve:
- avere utilità durevole;
- essere impiegato come strumento di produzione nel processo produttivo o nell’erogazione di servizi dell’impresa.
Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione: i beni merce destinati alla vendita; i beni oggetto di trasformazione, lavorazione o assemblaggio destinati alla successiva cessione; i materiali di consumo e, in generale, i beni privi di autonoma funzione strumentale durevole.
Il requisito della novità viene interpretato in continuità con i chiarimenti resi in passato per la “Tremonti investimenti” e per il precedente iperammortamento. In particolare, sono considerati nuovi:
- quelli acquistati da un produttore o da un commerciante;
- quelli acquistati da altri soggetti, purché mai entrati in funzione presso il cedente o presso altri utilizzatori;
- i beni esposti in show room utilizzati esclusivamente a fini dimostrativi, senza essere stati impiegati per altri usi (ad esempio, nel caso di autoveicoli, non devono essere stati immessi su strada come auto demo).
Per i beni complessi costituiti da una combinazione di componenti nuovi e usati, la novità sussiste se i componenti nuovi sono prevalenti rispetto a quelli usati. In tali casi, il cedente è chiamato ad attestare che il costo dei componenti usati non è prevalente rispetto al costo complessivo del bene.
È, inoltre, considerato ammissibile l’acquisto di un bene già detenuto in comodato gratuito dallo stesso soggetto, a condizione che il bene non sia mai stato utilizzato in precedenza in modo tale da far venir meno il requisito di novità.
Diversamente, non è agevolabile l’acquisto di un bene che sia stato in precedenza utilizzato in noleggio continuativo dal medesimo soggetto acquirente: in tale ipotesi, il bene non può più considerarsi nuovo sotto il profilo fiscale.
Infine, il requisito della territorialità presenta due profili distinti:
- Luogo di produzione del bene: eliminata la clausola Made in UE per effetto del D.L. 38/2026 (in corso di conversione)
- Luogo di utilizzo del bene: il bene deve essere destinato a strutture produttive ubicate in Italia.
La destinazione in Italia deve risultare da elementi oggettivi, quali:
- luogo di installazione del bene;
- risultanze della perizia tecnica o della documentazione di interconnessione;
- effettivo utilizzo del bene nei processi produttivi svolti in Italia.
In altre parole, non risulta sufficiente la sola iscrizione contabile del bene presso un’impresa italiana, se l’utilizzo effettivo avviene all’estero in via stabile.
Con riferimento, invece, al luogo di produzione del bene, la disciplina ha subito una modifica rilevante. In origine, l’art. 1, comma 427, L. 199/2025 subordinava il riconoscimento dell’iper‑ammortamento al fatto che i beni fossero prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (c.d. requisito “Made in Europe”).
Tale previsione è stata però abrogata dall’art. 7 del D.L. 27/03/2026 n. 38, che ha modificato l’art. 1, comma 427, L. 199/2025, con effetto retroattivo per gli investimenti effettuati dall’1/01/2026.
La nuova regola applicabile è quindi che l’iper‑ammortamento spetta indipendentemente dal luogo di produzione del bene, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina.
Rimane tuttavia un limite territoriale specifico per gli impianti fotovoltaici. Per tali beni infatti, continua a richiedersi che i moduli siano prodotti negli Stati membri dell’Unione europea e caratterizzati da alta efficienza, conformemente alle definizioni contenute nell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 181/2023 (conv. da L. 11/2024), come già richiamato nel paragrafo dedicato ai beni agevolabili.
- PERIODO AGEVOLATO
L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
A differenza di precedenti discipline agevolative, non è previsto un meccanismo di prenotazione con versamento di acconti entro una certa data per estendere gli effetti agevolativi agli investimenti completati successivamente: la norma fa riferimento diretto al momento di effettuazione dell’investimento nel periodo 1/01/2026 – 30/09/2028.
Momento di effettuazione
Ai fini della verifica della collocazione temporale dell’investimento nella finestra agevolata, si applicano le regole di competenza di cui all’art. 109 TUIR, come interpretate dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 9/2021, 4/2017, 23/2016, 12/2016 e nella risposta a interpello n. 21/2023.
In particolare:
- Acquisto in proprietà: l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dall’eventuale esistenza di un patto di riservato dominio.
- Leasing finanziario: rileva la data di consegna del bene al locatario, risultante dal verbale di consegna; qualora il contratto preveda una clausola di prova, assume rilievo la data di esito positivo del collaudo.
- Contratti di appalto: l’investimento si considera effettuato alla data di ultimazione della prestazione; in presenza di stati di avanzamento lavori (SAL), sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato, alla data di verifica e accettazione dell’opera o della porzione di opera.
- Beni realizzati in economia: si considerano gli oneri imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, secondo i criteri di competenza.
- Per i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, sulla base dell’analogia con il credito Transizione 5.0, assume particolare rilievo la data di fine lavori e di entrata in funzione dell’impianto, fermo restando il rispetto del periodo 1/01/2026 – 30/09/2028.
- INCUMULABILITA’ CON IL CREDITO D’IMPOSTA 4.0
La Legge di Bilancio 2026 disciplina in modo espresso il rapporto tra il nuovo iperammortamento e il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ponendo un divieto di sovrapposizione dei due benefici sul medesimo investimento.
In particolare, il comma 431 prevede che non possono accedere all’iperammortamento gli investimenti che “beneficiano” del credito d’imposta 4.0, con ciò facendo riferimento non alla mera astratta spettanza del credito, ma alla sua effettiva maturazione e fruizione da parte dell’impresa.
Ne deriva che, ai fini operativi, occorre distinguere con attenzione tra le seguenti due fattispecie:
- Investimenti 4.0 per i quali il credito d’imposta è già maturato e utilizzato, in tutto o in parte (interconnessione avvenuta, perizia/attestazione redatta, indicazione del credito in dichiarazione, compensazioni F24 avviate): in tali casi l’investimento è ormai stabilmente “agganciato” al regime del credito d’imposta 4.0 e non potrà essere oggetto di iperammortamento, neppure per la parte di costo ancora non “consumata” ai fini del credito;
- Investimenti per i quali l’impresa ha solo avviato l’iter del credito d’imposta 4.0, ad esempio mediante:
- presentazione di comunicazione preventiva al MIMIT;
- avvio di ordini o contratti con i fornitori;
- eventuale installazione del bene, ma senza interconnessione e senza perizia/attestazione;
- mancata indicazione del credito in dichiarazione e, quindi, assenza di compensazioni in F24:
in queste ipotesi, non si può parlare di investimento che “beneficia” del credito d’imposta, mancando il perfezionamento dell’iter agevolativo.
Per tali investimenti “in itinere” si apre, quindi, una valutazione di convenienza: l’impresa può decidere di non completare l’iter 4.0 (rinunciando in concreto al credito d’imposta) e, ricorrendone i presupposti, optare per l’iperammortamento ai sensi della nuova disciplina 2026.
Questa impostazione è coerente con la nuova regola applicabile, che collega il divieto di cumulo non alla semplice intenzione di fruire del credito 4.0 o alla presentazione di istanze/comunicazioni, ma alla sussistenza effettiva del beneficio (maturato e utilizzato) sullo stesso investimento.
Resta, tuttavia, opportuno attendere specifici chiarimenti ufficiali da parte del MIMIT e/o dell’Agenzia delle Entrate, atti a confermare in via interpretativa che la sola comunicazione preventiva non preclude l’accesso all’iperammortamento in assenza di maturazione del credito e a definire le modalità con cui le imprese potranno documentare, in caso di controlli, la mancata fruizione del credito 4.0 e la conseguente legittimità dell’accesso all’iperammortamento per i medesimi beni.
In conclusione, il principio di fondo è il seguente: per uno stesso investimento 4.0 non è possibile cumulare il credito d’imposta e l’iperammortamento; tuttavia, in assenza di un credito effettivamente maturato e utilizzato, l’impresa dovrebbe potersi orientare verso la nuova disciplina dell’iperammortamento 2026, valutandone caso per caso la convenienza economico‑fiscale rispetto al precedente regime.
- MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
La disciplina dell’iperammortamento prevede che la maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni agevolabili sia determinata applicando aliquote differenziate per scaglioni di investimento, con riferimento all’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel periodo agevolato.
|
In particolare, per ciascun periodo d’imposta rilevante, la maggiorazione si applica come segue:
- per la quota di investimenti fino a euro 2.500.000, è riconosciuta una maggiorazione del 180% del costo;
- per la quota di investimenti eccedente euro 2.500.000 e fino a euro 10.000.000, è riconosciuta una maggiorazione del 100% del costo;
- per la quota di investimenti eccedente euro 10.000.000 e fino a euro 20.000.000, è riconosciuta una maggiorazione del 50% del costo.
|
L’ammontare complessivo degli investimenti da considerare ai fini dell’applicazione delle suddette aliquote deve essere determinato su base annuale, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascun esercizio compreso nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028, nel rispetto delle regole sul momento di effettuazione illustrate al paragrafo 3.
Il limite massimo di costo agevolabile è, pertanto, pari a euro 20.000.000 per ciascun periodo d’imposta, con esclusione della parte di investimenti eventualmente eccedente tale soglia, che non potrà beneficiare della maggiorazione.
Resta fermo che, una volta determinato il costo complessivo dei beni agevolabili e applicate le percentuali di maggiorazione previste per ciascuno scaglione, il costo maggiorato costituisce la base per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili secondo i coefficienti stabiliti per la specifica categoria di beni.
- MODALITÀ DI FRUIZIONE
Ai fini pratici, la fruizione dell’iperammortamento varia a seconda della modalità di acquisizione del bene agevolabile.
In particolare, occorre distinguere tra:
- beni acquisiti in proprietà;
- beni acquisiti tramite contratto di leasing finanziario.
Per entrambe le tipologie, l’iperammortamento opera come maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente rilevante, con conseguente incremento delle quote di ammortamento deducibili (per i beni acquisiti in proprietà) o della quota capitale dei canoni (pe i beni acquisiti in leasing), e corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
-
- Beni acquisiti in proprietà
Per i beni acquistati in proprietà, il meccanismo di fruizione si articola come segue:
- Determinazione del costo maggiorato:
- Si assume il costo storico del bene agevolabile (al netto di eventuali contributi in conto impianti specificamente riferiti al bene);
- sul costo così determinato si applica la percentuale di maggiorazione spettante in base allo scaglione di investimento (180%, 100% o 50%);
- il risultato costituisce il costo fiscalmente rilevante ai fini dell’ammortamento.
- Calcolo delle quote di ammortamento fiscale:
- sul costo maggiorato si applica il coefficiente di ammortamento previsto dal DM 31.12.1988 per la categoria di appartenenza del bene;
- la quota così determinata rappresenta la quota di ammortamento fiscalmente deducibile per ciascun esercizio.
- Determinazione della variazione in diminuzione:
- a livello civilistico, l’ammortamento continua a essere calcolato sul solo costo storico del bene;
- la differenza tra quota fiscale (calcolata sul costo maggiorato) e quota civilistica (calcolata sul costo storico) costituisce la variazione in diminuzione da indicare in dichiarazione dei redditi, con effetti sulla sola imposizione diretta (IRES/IRPEF) e non sull’IRAP.
ESEMPIO
Si ipotizzi:
- costo storico del bene: € 10.000;
- bene rientrante nello scaglione con maggiorazione 180%;
- coefficiente di ammortamento fiscale: 20%;
ammortamento civilistico allineato al coefficiente fiscale.
a) Costo maggiorato
maggiorazione: € 10.000 × 180% = € 18.000;
costo fiscalmente rilevante: € 10.000 + € 18.000 = € 28.000.
b) Quote di ammortamento
quota civilistica annua (20% su € 10.000): € 2.000;
quota fiscale annua (20% su € 28.000): € 5.600.
c) Variazione in diminuzione
differenza annua: € 5.600 – € 2.000 = € 3.600; per ciascun esercizio, l’impresa iscrive in dichiarazione una variazione in diminuzione di € 3.600, fino a completo ammortamento del bene.
Il seguente prospetto riepilogativo evidenzia, per ogni anno, le tre grandezze: quota civilistica, quota fiscale, quota di iperammortamento (variazione in diminuzione), con il relativo impatto sul reddito imponibile:

-
- Beni acquisiti in Leasing
Per i beni acquisiti tramite contratto di leasing finanziario, la disciplina dell’iperammortamento presenta alcune specificità.
In particolare:
- La maggiorazione del costo riguarda esclusivamente la quota capitale dei canoni di leasing e il prezzo di riscatto, restando esclusa la quota interessi.
- La deduzione delle quote di canone avviene nel rispetto dell’art. 102, comma 7, TUIR, che impone una durata fiscale minima del contratto non inferiore alla metà del periodo di ammortamento del bene (con alcuni correttivi a seconda della tipologia di bene).
- Per la determinazione della quota interessi può essere utilizzato il criterio forfetario previsto dal DM 24.4.1998.
Di seguito si riportano tre casi esemplificativi di rapporto tra durata contrattuale e durata fiscale:
- Durata contrattuale = durata fiscale:
in questo caso, la ripartizione dei canoni coincide con la durata minima richiesta dal TUIR, e l’iperammortamento si applica in modo lineare sulla quota capitale dei canoni lungo tutta la durata del contratto.
- Durata contrattuale > durata fiscale:
l’impresa può dedurre fiscalmente, entro i limiti della durata fiscale minima, una quota maggiore di canoni rispetto a quella civilistica, con conseguente necessità di operare variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione per riallineare il profilo fiscale a quello civilistico; l’iperammortamento segue il profilo fiscale della quota capitale deducibile.
- Durata contrattuale < durata fiscale:
la deducibilità fiscale dei canoni è limitata dalla durata minima prevista dall’art. 102, comma 7, TUIR; l’eccedenza rispetto a tale limite non è deducibile e, conseguentemente, non può beneficiare dell’iperammortamento.
ESEMPIO 1
Si ipotizzi:
- costo del bene in capo al concedente: € 100.000;
- durata fiscale minima: 5 anni;
- durata contrattuale: 5 anni (coincidente con la durata fiscale);
- canoni annui complessivi: € 24.000, di cui quota capitale € 20.000 e quota interessi € 4.000;
- maggiorazione spettante: 100% sulla quota capitale.
a) Maggiorazione sulla quota capitale
- quota capitale annua: € 20.000;
- maggiorazione 100%: € 20.000 × 100% = € 20.000;
- quota capitale fiscalmente rilevante: € 20.000 + € 20.000 = € 40.000 per anno.
b) Deduzione e variazione in diminuzione
- a conto economico, si rileva il canone complessivo di € 24.000, di cui € 20.000 capitale e € 4.000 interessi;
- ai fini fiscali, la quota capitale deducibile è € 40.000;
- la differenza tra € 40.000 (fiscale) e € 20.000 (civilistico) = € 20.000 costituisce la variazione in diminuzione per iperammortamento, per ciascuno dei 5 esercizi.

ESEMPIO 2
Si consideri ora:
- costo del bene: € 100.000;
- durata fiscale minima: 5 anni;
- durata contrattuale: 7 anni;
- canoni annui complessivi: € 18.000, di cui quota capitale € 14.000 e quota interessi € 4.000;
- maggiorazione spettante: 100% sulla quota capitale.
In questo caso, per rispettare l’art. 102, comma 7, TUIR, la deduzione fiscale della quota capitale deve essere concentrata nei 5 anni di durata fiscale minima, mentre civilisticamente i canoni sono ripartiti su 7 anni.
a) Profilo fiscale semplificato
- quota capitale complessiva: € 14.000 × 7 = € 98.000;
- ripartizione fiscale su 5 anni: € 98.000 / 5 = € 19.600 annui di quota capitale deducibile;
- maggiorazione 100%: ulteriori € 19.600 annui di iperammortamento (variazione in diminuzione).
b) Effetti contabili e fiscali
- a bilancio, resta iscritta la quota capitale di € 14.000 per ciascuno dei 7 esercizi;
- ai fini fiscali, nei primi 5 anni la quota capitale deducibile è € 19.600, con una variazione in diminuzione di € 5.600 (19.600 – 14.000), cui si aggiunge la maggiorazione per iperammortamento (€ 19.600);
- negli ultimi 2 anni, la quota capitale non è più deducibile (avendo già raggiunto il limite fiscale), e non spetta più l’iperammortamento.
ESEMPIO 3
Infine, si ipotizzi:
- costo del bene: € 100.000;
- durata fiscale minima: 5 anni;
- durata contrattuale: 3 anni;
- canoni annui complessivi: € 40.000, di cui quota capitale € 34.000 e quota interessi € 6.000;
- maggiorazione spettante: 100% sulla quota capitale.
In questo scenario, la durata contrattuale è inferiore alla durata minima fiscale, con la conseguenza che:
- solo la parte di quota capitale imputabile ai 5 anni di durata fiscale è deducibile;
- la quota eccedente non è deducibile e non può beneficiare dell’iperammortamento;
- l’impresa dovrà operare variazioni in aumento per la parte di canoni contabilizzata ma fiscalmente indeducibile, mentre l’iperammortamento potrà applicarsi esclusivamente sulla quota capitale che trova capienza nel quinquennio minimo.

- ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI FINI DELLA FRUIZIONE del beneficio
La fruizione dell’iperammortamento è subordinata al rispetto di una serie di adempimenti formali, in gran parte veicolati tramite la piattaforma del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
In particolare, per accedere ai nuovi iper-ammortamenti l’impresa dovrà presentare, in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Con un decreto ministeriale di prossima emanazione saranno disciplinate le modalità attuative della misura, con particolare riferimento, tra l’altro, ai seguenti profili:
- le procedure per l’accesso all’agevolazione;
- il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni nonché dell’eventuale ulteriore documentazione idonea a comprovare la spettanza del beneficio.
Sulla base della bozza del decreto, dovrebbero prevedersi tre fasi, tutte contraddistinte dall’invio di apposite comunicazioni al GSE: una fase preliminare, per la prenotazione dell’agevolazione, una fase intermedia, per la conferma dell’investimento e dell’agevolazione ed una fase conclusiva, con una comunicazione di completamento alla fine dell’investimento.
A tal riguardo, si rileva che la norma sull’iperammortamento è in vigore dal 1° gennaio 2026 e quindi l’agevolazione è già operante per gli investimenti effettuati a decorrere da tale data, e ciò a prescindere dall’emanazione dei decreti attuativi, che interverranno unicamente sulle modalità operative.
- CUMULABILITÀ
L’iperammortamento è, in linea di principio, cumulabile con altre misure agevolative nazionali o europee, nel rispetto di alcuni limiti generali.
In particolare, la cumulabilità è ammessa a condizione che:
- non siano agevolate, con più incentivi, le stesse quote di costo;
- la somma dei benefici ottenuti (maggiorazioni, crediti d’imposta, contributi in conto capitale) non superi il 100% del costo sostenuto;
- la base di calcolo dell’iperammortamento sia assunta al netto di sovvenzioni o contributi direttamente riferibili alle medesime spese.
Si precisa, che il legislatore ha espressamente escluso la cumulabilità dell’iperammortamento con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per i medesimi investimenti.
Come evidenziato al paragrafo 4, tuttavia, la preclusione riguarda gli investimenti che “beneficiano” effettivamente del credito, e non quelli per cui sia stata presentata la sola comunicazione preventiva senza completare l’iter.
Infine si segnala l’esclusione dall’iperammortamento per le imprese che aderiscono al CPB a partire dal 2026, poiché la logica di determinazione del reddito proprio in tale regime non contempla la possibilità di applicare una maggiorazione extracontabile del costo dei beni ammortizzabili.
- CESSIONE, DELOCALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DEL BENE
La disciplina dell’iperammortamento non si esaurisce nel momento di acquisizione e di entrata in funzione del bene, ma richiede di monitorare anche gli eventi successivi che possono intervenire nel corso della sua vita utile, in particolare la cessione, la delocalizzazione all’estero e l’eventuale sostituzione con altri beni.
Questi eventi incidono direttamente sulla prosecuzione del beneficio e, in alcuni casi, possono determinare la cessazione del diritto a fruire delle quote residue di iperammortamento, fermo restando quanto già legittimamente dedotto negli esercizi precedenti.
Di seguito si riepilogano i principali effetti previsti dalla normativa.
-
- Cessione
La cessione a titolo oneroso del bene che ha beneficiato dell’iperammortamento incide sulla possibilità di continuare a fruire della maggiorazione per gli esercizi successivi alla cessione.
In particolare:
- il bene agevolato è assoggettato a un periodo di sorveglianza che coincide, in linea generale, con il periodo di ammortamento fiscale del bene stesso, determinato in base ai coefficienti del DM 31.12.1988 (con applicazione della metà quota nel primo esercizio);
- la cessione nel corso di tale periodo comporta, di regola, la cessazione del diritto a fruire delle quote future di iperammortamento relative a quel bene;
- non è, invece, richiesto il recupero delle quote di iperammortamento già dedotte in modo legittimo negli esercizi precedenti alla cessione: tali quote restano acquisite, in quanto riferite a periodi in cui il bene risultava ancora nel patrimonio dell’impresa e correttamente ammortizzato.
Resta naturalmente fermo il regime fiscale ordinario della plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione del bene, che va determinata assumendo come valore fiscalmente riconosciuto il costo al netto delle quote di ammortamento (ordinarie + iperammortamento) già dedotte.
-
- Delocalizzazione
La normativa equipara, ai fini dell’iperammortamento, alla cessione anche la destinazione del bene a strutture produttive situate all’estero, in quanto viene meno il requisito della destinazione e dell’utilizzo del bene in Italia, che costituisce uno dei presupposti per l’accesso all’agevolazione.
Tuttavia, occorre distinguere tra:
- Delocalizzazione stabile:
quando il bene viene trasferito in modo definitivo e destinato in via stabile a una struttura produttiva estera dell’impresa (o di soggetti collegati), si ritiene che, analogamente alla cessione, l’impresa perda il diritto a fruire delle quote residue di iperammortamento a partire dall’esercizio in cui avviene la delocalizzazione; le quote già dedotte restano acquisite.
- Utilizzo temporaneo all’estero:
sulla base dell’impostazione già seguita per il precedente iperammortamento e per il credito d’imposta beni strumentali, il temporaneo utilizzo all’estero di beni che, per loro natura, operano su più cantieri o sedi (ad esempio, macchinari mobili, attrezzature di cantiere, impianti trasportabili) non dovrebbe determinare automaticamente la decadenza dal beneficio, a condizione che:
- il bene resti iscritto e contabilizzato presso la struttura produttiva italiana;
- il centro di imputazione economica e gestionale del bene rimanga in Italia;
- il trasferimento all’estero sia effettivamente temporaneo e funzionale a specifiche commesse.
In tali ipotesi, è comunque opportuno che l’impresa documenti adeguatamente la natura temporanea dell’utilizzo all’estero e mantenga evidenza del rientro del bene in Italia, al fine di poter dimostrare, in sede di controllo, il mantenimento del requisito di destinazione nazionale.
-
- Sostituzione del bene con altro bene agevolabile
Diverso è il caso in cui il bene agevolato venga sostituito, nel medesimo periodo d’imposta, con un altro bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
In questa situazione, la normativa consente – in continuità con l’impostazione già adottata per il precedente iperammortamento – di non perdere il beneficio, a condizione che la sostituzione avvenga nel rispetto di determinati criteri.
In particolare:
- se il costo del nuovo bene è almeno pari al costo del bene sostituito, l’impresa può continuare a fruire integralmente dell’iperammortamento sulle quote residue, senza riduzioni, assumendo come riferimento il nuovo investimento;
- se il costo del nuovo bene è inferiore al costo del bene sostituito, la fruizione delle quote residue di iperammortamento prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento; in pratica, l’agevolazione viene “rimodulata” sulle ultime quote, senza necessità di ricalcolare le quote già dedotte negli esercizi precedenti.
Operativamente, ciò significa che le quote di iperammortamento già fruite in relazione al bene originario restano definitivamente acquisite mentre, per le quote future, si verifica anno per anno se il cumulo delle deduzioni (ordinarie + iperammortamento) abbia raggiunto il nuovo limite rappresentato dal costo del bene sostitutivo; una volta raggiunta tale soglia, l’agevolazione cessa senza effetti retroattivi.
Questa impostazione risponde all’esigenza di non penalizzare le imprese che, nel corso della vita utile del bene, effettuano investimenti di rinnovo o upgrading tecnologico, favorendo il mantenimento di un parco macchine aggiornato e coerente con i requisiti 4.0, pur nel rispetto del principio di non superare il costo effettivamente sostenuto per gli investimenti complessivi.
- CONTABILIZZAZIONE E MODELLO REDDITI
L’iperammortamento opera esclusivamente sul piano fiscale ed ai soli fini IRES.
In sostanza, dal punto di vista civilistico il bene continua a essere iscritto e ammortizzato in bilancio sul solo costo storico, mentre la maggiorazione rileva solo in dichiarazione dei redditi tramite variazioni in diminuzione.
Per ciascun esercizio in cui il bene è ammortizzato, l’impresa:
- determina la quota civilistica imputata a conto economico e la quota fiscale calcolata sul costo maggiorato;
- la differenza positiva tra le due quote costituisce l’importo da indicare, nel modello REDDITI (a partire da REDDITI 2027 per gli investimenti 2026), tra le variazioni in diminuzione del reddito imponibile con apposito codice di riferimento.
Le quote di iperammortamento così dedotte riducono esclusivamente la base imponibile IRES/IRPEF e non producono effetti ai fini IRAP, la cui base resta ancorata al risultato operativo civilistico senza tener conto delle variazioni extracontabili.
Le maggiori deduzioni possono contribuire alla formazione di perdite fiscali, che sono integralmente rilevanti: per i soggetti IRES esse sono riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili, negli esercizi successivi, entro il limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, secondo l’art. 84 TUIR.