Circolari

MASSIMALI INPS 2025

La circolare 26/2025 del Servizio Lavoro Previdenza

martedì 4 febbraio 2025

La circolare Inps n. 25 del 29-1-2025 contiene gli importi dei massimali 2025 dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

L’aumento Istat è dello 0,80% (purtroppo non esplicitato nel testo).

Ricordiamo anche che dall’1-1-2022 la riforma degli ammortizzatori sociali (legge 234/2021) ha previsto un unico massimale.

Come di consueto riportiamo le tabelle in vigore dall’1-1-2024 relative agli aspetti di maggior rilievo rinviando alla lettura della circolare per il quadro completo.

 

  1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale del FIS

 

L’importo del massimale è indicato al lordo e al netto della riduzione del 5,84% (articolo 26 della Legge 41/1986).

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.404,03

1.322,05

 

Il massimale non si applica ai trattamenti per intemperie stagionali nel settore agricolo (articolo 18 comma 2 Dlgs 148/2015).

 

  1. Trattamenti di integrazione salariale concessi a imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali

 

In questo caso il massimale è aumentato del 20% (articolo 2 comma 17 Legge 549/1995).

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.684,85

1.586,45

 

  1. Indennità di disoccupazione: Naspi - Dis-coll - Alas

 

Il massimale è determinato ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del Dlgs 22/2015. In questo caso non opera la riduzione del 5,84%.

Importo massimo mensile (retribuzione di riferimento € 1.436,61)

 € 1.562,82

 

In attesa del dato ufficiale Inps, anticipiamo il valore per l’anno 2024 del cd ticket Naspi che i datori di lavoro devono sostenere all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro (salvo il caso delle dimissioni volontarie, delle risoluzioni consensuali, della chiusura dei contratti a termine e dei cambi d’appalto):

  • 640,76 euro (41% di 1.562,82 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.922,27 euro - arrotondato alle 2 cifre - per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). L’importo mensile è di 53,40 euro.

 

  1. Indennità di disoccupazione agricola

 

Come noto l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali liquidata nel 2025 fa riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2024.

Anche per il settore agricolo, dal 2023, è entrata a regime anche per questo settore l’unificazione dei massimali unico previsto dalla Legge 234/2021.

L’importo massimo, che in questo caso è quello stabilito per le ragioni indicate sopra, è di 1.392,89 euro.

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2022 ha anche disposto che dall’1-1-2022 gli oti delle cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 siano soggetti alla Naspi e non alla disoccupazione agricola.

 

  1. Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo (IDIS)

 

L’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può superare l'importo del minimale giornaliero contributivo.

Considerato che l’IDIS da liquidare nel 2025 si riferisce ai periodi di attività svolti nel 2024, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno pari a 56,87 euro.

 

  1. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

 

Anche se non si tratta di una indennità che coinvolge il datore di lavoro, segnaliamo che il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento dell’ISCRO nell’anno 2025 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è di 12.648,00 euro.

 Di conseguenza l’importo mensile dell’ISCRO non può essere di importo inferiore a 252,00 euro e non può superare l’importo di 806,40 euro.

 

  1. Assegno per attività socialmente utili

 

Analogamente segnaliamo l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, pari a 697,43 euro.

Anche a questa prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

 

 

Documenti da scaricare

Resta informato