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MODELLO UNICO DI DELEGA PER L’ACCESSO AI SERVIZI ONLINE DELL’AGENZIA

I dettagli

martedì 3 febbraio 2026

Come noto, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mettono a disposizione numerosi servizi online utilizzabili dal contribuente, mediante accesso alla propria area riservata.

Una parte dei suddetti servizi è utilizzabile anche per il tramite di un intermediario abilitato, previa comunicazione di una specifica delega.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21, D.Lgs. 1/2024 e del Provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle Entrate n. 0375356 del 02/10/2024 (come modificato dal Provv. n. 225394 del 20/05/2025), a far data dall’8 dicembre 2025, è stato introdotto il Modello unico di delega per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia (anche denominato «Delega unica»), per unificare i distinti conferimenti di delega, che erano necessari fino a tale data, e semplificarne conseguentemente gestione e durata.

Si rammenta, infatti, che prima dell’8 dicembre 2025, per consentire l’accesso dell’intermediario ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e delle Entrate-Riscossione, non era previsto un unico strumento di delega: il contribuente doveva utilizzare deleghe e/o procedure distinte in funzione dello specifico servizio da delegare (ad esempio, delega per Cassetto fiscale, delega per i servizi “Fatture e Corrispettivi”, delega per i servizi Agenzia Entrate-Riscossione, ecc.), con regole e scadenze differenti.

Poiché il passaggio al nuovo sistema è possibile dall’8 dicembre 2025, da tale data, il conferimento di nuove deleghe, nonché la modifica e il rinnovo di deleghe già esistenti, possono essere effettuati esclusivamente mediante il nuovo modello e attraverso la nuova procedura operativa prevista dalla disciplina attuativa.

In base a quanto disposto dal Provv. Agenzia Entrate n. 321918 del 7/08/2025, per quanto riguarda le deleghe già “attive” alla data dell’8 dicembre 2025, o di quelle rinnovate entro il 5 dicembre 2025, in quanto in scadenza (dati i due giorni di “fermo” dei servizi del 6 e 7 dicembre 2025, a causa dei tempi tecnici necessari per l’aggiornamento del sistema da parte dell’Agenzia), queste continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027, come specificato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Soggetti interessati e intermediari abilitati

 

    1. Deleganti

 

La delega può essere conferita ad uno o al massimo a due intermediari abilitati.

In particolare, quest’ultima può essere rilasciata:

  1. da persone fisiche, per sé o, ricorrendone i presupposti, in qualità di genitore, tutore/curatore speciale/amministratore di sostegno, oppure in qualità di erede;
  2. dal rappresentante legale/negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

    1. Intermediari delegabili

Gli intermediari delegabili (abilitati all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia Entrate e Entrate-Riscossione), in via generale sono i soggetti di cui all’art. 3, co. 3, del DPR 322/1998.

In sintesi, possono essere delegati i seguenti soggetti:

  • iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

ossia:

    • le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3 comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998;
    • le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998.
  1. Servizi delegabili

Il contribuente può scegliere quali servizi delegare, tra quelli riportati nel fac-simile di seguito esposto, allegato al provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025.

In particolare, i servizi delegabili agli intermediari abilitati sono[1]:

  • Consultazione del Cassetto fiscale delegato
  • Uno o più servizi relativi alla «Fatturazione elettronica /corrispettivi telematici»:
      1. consultazione e acquisizione fatture elettroniche/duplicati
      2. consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
      3. registrazione dell’indirizzo telematico
      4. fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
      5. accreditamento e censimento dispositivi
  • Acquisizione dati ISA e dati per la determinazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale
  • Servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia Entrate-Riscossione

I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a intermediari abilitati.

Fanno eccezione i servizi «Fatturazione elettronica e conservazione» e «Accreditamento e censimento dispositivi» i quali possono essere delegati anche ad altri soggetti diversi dagli intermediari abilitati. In tale ultimo caso la comunicazione dei dati è effettuata esclusivamente dal contribuente per il tramite della propria area riservata.

 

[1] Vedi Fac-simile riportato nella presente circolare.

Cfr. «Allegato 1 – Fac simile delega unica» al Provvedimento n. 0375356 del 2 ottobre 2024

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