Circolari

MODIFICHE AL FONDO TESORERIA - ISTRUZIONI INPS OPERAI AGRICOLI

La Circolare Servizio lavoro previdenza n. 57

martedì 5 maggio 2026

 

Dopo la circolare Inps n. 12 del 5-2-2026 (Circolare n. 33/26) l’Inps, col messaggio n. 1388 del 24-4-2026, torna sul tema delle modifiche al Fondo di tesoreria apportate dalla Legge di bilancio 2026, in particolare per gli operai agricoli. 

La questione è molto delicata in quanto il settore agricolo ha particolarità che rendono complessa la gestione di questo istituto, soprattutto per quanto riguarda la fase di pagamento della prestazione e del recupero dall’Inps (aspetto peraltro non affrontato dal messaggio in esame). 

A questo si aggiunge che non tutti i datori di lavoro agricolo obbligati all’entrata in vigore della Legge 296/2006 hanno effettivamente ottemperato al versamento e quindi la modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2026 può essere utile per rientrare nella normalità. 

 

Come si ricorderà la circolare n. 12 aveva fatto ampi richiami a precedenti istruzioni, creando vivo disappunto tra gli operatori. 

Purtroppo, anche il messaggio n. 1388, dedicato al calcolo del requisito dimensionale soprattutto in relazione agli operai a tempo determinato, continua su questa strada1. 

 

  1. Calcolo del requisito dimensionale nel settore agricolo 

  

Il messaggio ribadisce il principio di tipo generale secondo il quale concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di lavoro svolto e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile.  

A riprova dell’atteggiamento rigido dell’Amministrazione la circolare precisa che le esclusioni dal computo operano esclusivamente nelle fattispecie normative tassativamente previste dalla medesima circolare o da disposizioni di rango primario. 

   

  • Computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) 

 

In base al principio generale riportato sopra devono essere compresi nel computo anche gli otd con contratto di durata inferiore a 3 mesi (per i quali non vige l’obbligo di versamento)2. 

 

La circolare non affronta esplicitamente il tema dei lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (per es. il termine della campagna saccarifera). Questi lavoratori sono esclusi dall’obbligo, ma devono essere computati nell’organico. 

Vista anche l’impostazione restrittiva del messaggio, riteniamo che si tratti dei contratti senza termine prestabilito perché legati a una specifica “campagna” e non degli otd agricoli assunti, magari per lunghi periodi dell'anno, per più attività senza indicazione delle campagne di lavorazione. 

 

Il computo degli otd deve essere fatto, in primo luogo, a giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario3. 

  

  • Operai agricoli a tempo determinato con TFR a corresponsione mensile 

 

Per affrontare il tema, che ha un forte legame con la contrattazione, l’Istituto non abbandona le consueta, discutibile, pratica di citare soltanto la contrattazione per gli operai agricoli e florovivaisti. 

Questo ccnl prevede per gli otd addetti alle operazioni di raccolta, una modalità di liquidazione mensile del Tf in costanza di rapporto (conglobamento della quota di TFR nel salario orario). In alcune provincie la contrattazione territoriale prevede il riconoscimento di una quota di Tfr parametrata alle giornate di effettiva prestazione lavorativa nel mese. 

La modalità di corresponsione periodica prevista dalla contrattazione integrativa realizza la fattispecie prevista dalla circolare n. 70/2007 e confermata dalla circolare n. 105/2007, dei lavoratori per i quali la contrattazione collettiva dispone, in luogo dell’accantonamento, la corresponsione periodica del Tfr maturato. Ne consegue che il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle corrispondenti quote di Tfr, in quanto l’obbligo di accantonamento è assolto, sotto diversa forma, mediante l’erogazione periodica contrattualmente prevista. 

 

Acquisito questo principio, esaminiamo il ccnl per le cooperative e i consorzi agricoli (articolo 66): il tfr sarà corrisposto all’otd trimestralmente, anche in via anticipatoria, o con diverse periodicità stabilite dalla contrattazione collettiva. 

Riteniamo quindi che le cooperative che applicano questo ccnl e corrispondono il tfr con la modalità prevista dallo stesso o con quelle definite dagli integrativi non sono tenute a versare il contributo al Fondo di tesoreria per gli otd. 

 

Gli altri ccnl cooperativi applicati nel settore agricolo (cooperative di trasformazione, forestali, cooperative sociali) non hanno previsioni di questo tipo e quindi eventuali norme per il pagamento periodico previste dalla contrattazione di secondo livello non sono utili a evitare il versamento. 

 

Anche questi lavoratori, come per quelli con contratto di durata inferiore a 3 mesi, devono comunque essere computati ai fini della media annuale per le giornate. 

  

  • Trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) 

  

Il messaggio dedica un paragrafo agli otd occasionali. Secondo l’Istituto si tratta di una disciplina speciale e conseguentemente, gli otdo godono di una doppia esenzione: dal computo della media annuale e dall’obbligo di versamento delle quote di tfr al Fondo di tesoreria. 

  

Criteri di conversione delle giornate e formula per il calcolo del requisito dimensionale 

 

Richiamate alcune precedenti disposizioni relative alla verifica del requisito dimensionale in agricoltura (messaggio n. 3025/2019)4, sono riprese queste precisazioni operative sul calcolo della media annuale: 

  • per gli operai a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente in forza, il computo è effettuato con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile; per i rapporti instaurati o cessati nel corso dell’anno, le 26 giornate mensili sono riconosciute per ciascun mese, anche frazionario, in cui il rapporto è in essere; 

  • per gli OTD, il computo è effettuato, in coerenza con la struttura discontinua del rapporto, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto; 

  • per i lavoratori a tempo parziale, le giornate sono ridotte in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno. 

 

Il calcolo della forza media annua è fatto seguendo le istruzioni del 2007, cioè applicando la seguente formula: 

Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312 dove 312 corrisponde al prodotto 26 × 12 (giornate convenzionali per mese × mesi dell’anno civile). Il risultato è arrotondato all’unità superiore quando la parte decimale è pari o superiore a 0,5, in caso contrario, all’unità inferiore. 

Il periodo di osservazione è l’anno civile (finalmente non si parla più di anno solare) precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia: per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025, e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50 e 40 addetti previste dall’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026. 

Riportiamo alla fine della circolare gli esempi proposti nel messaggio n. 1388 (allegato n. 1). 

 

  1. Codici di autorizzazione “1R” e “2R” 

  

Il messaggio ribadisce le precedenti indicazioni. 

  • Il datore di lavoro agricolo obbligato al versamento al Fondo di tesoreria deve presentare apposita richiesta telematica ai fini dell’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”. 

  • Analogamente, il datore di lavoro deve richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “2R” qualora l’obbligo di versamento sussista esclusivamente con riferimento a singoli lavoratori assunti in continuità di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto di lavoro, provvedendo a indicarne i relativi codici fiscali. 

  

Il codice 1R” è altresì attribuito anche ai datori di lavoro agricoli che, per effetto delle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2026, risultino obbligati al versamento al Fondo di Tesoreria a seguito del superamento della soglia dimensionale pro tempore vigente5.  

  

La dichiarazione relativa alla sussistenza del nuovo obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, finalizzata all’attribuzione del codice “1R”, è effettuata dal datore di lavoro (agricolo e non agricolo) attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, selezionando il pertinente oggetto e allegando il modulo “SC34_TFR_Tesoreria”, compilato in ogni sua parte, con la dichiarazione che, “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 203, della legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026), la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno” precedente è stata almeno di 60 addetti (con riferimento agli anni 2026 e 2027), 50 addetti nel periodo dal 2028 al 2031, e 40 addetti dal 2032. 

 

  1. Decorrenza dell’obbligo e regolarizzazione 

  

Dall’1-1-2026 i datori di lavoro in precedenza non obbligati che nel 2025 hanno avuto una media di almeno 60 dipendenti sono tenuti al versamento al Fondo. 

Vista la particolarità dell’accertamento contributivo in agricoltura, per questi datori di lavoro il versamento delle quote di tfr maturate nei periodi di paga compresi tra gennaio 2026 e il periodo di paga di competenza in corso alla data di pubblicazione del presente messaggio deve essere effettuato a titolo di regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni civili, entro il 31 maggio 2026 (data corrispondente alla fine del periodo di trasmissione del I trimestre 2026).  

Nel flusso Uniemens/PosAgri la regolarizzazione, riferita ai singoli periodi di competenza, è effettuata utilizzando i codici tipo retribuzione in uso per il versamento delle quote al Fondo di Tesoreria. Resta, infatti, invariato l’utilizzo nel flusso Uniemens/PosAgri dei codici tipo retribuzione già indicati nella circolare n. 105/2007 e nei successivi messaggi pubblicati in materia, sia per il versamento del contributo mensile al Fondo di Tesoreria sia per il conguaglio delle quote di TFR, delle anticipazioni e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto del Fondo medesimo. 

La regolarizzazione, che riguarda il 1° trimestre e non anche il mese di aprile che non è un periodo di paga  potrà per il quale i termini sono in corso, potrà avvenire entro il 31-5-2026 presentando il modello Uniemens/PosAgri relativo al 1° trimestre 2026 (più propriamente ripresentando il modello la cui scadenza ordinaria era il 30-4-2026) contenente l’indicazione del versamento al Fondo di tesoreria che sarà effettivamente effettuato alla consueta scadenza dei relativi contributi (16-9-2026). 

Analogamente si procederà per il mese aprile compilando il modello per il 2° trimestre alla scadenza ordinaria. 

 

 

Allegato n. 1  

Gli esempi che seguono sono volti a illustrare le modalità di applicazione dei criteri specifici previsti per il settore agricolo.   

 

Esempio 1 — Azienda agricola con soli OTI e aderenti alla previdenza complementare  

Azienda con 62 OTI a tempo pieno in forza per l’intero anno civile 2025; tra essi, 15 hanno destinato il TFR maturando a una forma pensionistica complementare ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.  

• 62 × 26 × 12 = 19.344 giornate  

• 19.344 ÷ 312 = 62 addetti  

L’azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria a decorrere dal periodo di paga gennaio 2026. L’obbligo contributivo riguarda i soli 47 OTI che non hanno optato per la previdenza complementare; i 15 aderenti concorrono integralmente al computo, pur non dando luogo a versamento al Fondo.  

 

Esempio 2 — Azienda agricola mista OTI/OTD con rapporti di durata differenziata  

Azienda con la seguente composizione nel 2025:  

• 55 OTI a tempo pieno per l’intero anno → 55 × 26 × 12 = 17.160 giornate;  

• 8 OTD con rapporto di durata complessiva pari o superiore a tre mesi, per 1.560 giornate effettive nei limiti del tetto mensile;  

• 3 OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a tre mesi, per 180 giornate effettive: integralmente computabili al pari degli altri OTD, benché esenti dall’obbligo di versamento al fondo ai sensi della circolare n. 105/2007;  

• 2 lavoratori somministrati: esclusi dal computo presso l’utilizzatore ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015.  

• Sommatoria giornate computabili: 17.160 + 1.560 + 180 = 18.900  

• 18.900 ÷ 312 = 60,58 → 61 addetti  

L’azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026. L’obbligo contributivo è circoscritto agli OTI e agli OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi; i 3 OTD infratrimestrali, pur concorrendo al computo, restano esenti dal versamento al fondo.  

 

Esempio 3 — Cooperativa ex L. 240/1984 con doppia esposizione, iscritti ENPAIA e sostituzione di lavoratrice assente  

Cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli iscritta con CSC 1.01.06, con la seguente composizione nel 2025:  

• 55 OTI a tempo pieno per l’intero anno, denunciati sia nella matricola DM (CSC 1.01.06) sia nella CIDA Posagri → 55 × 26 × 12 = 17.160 giornate, computate una sola volta sul codice fiscale della cooperativa;  

• 4 apprendisti per l’intero anno, anch’essi esposti in entrambi i flussi → 4 × 26 × 12 = 1.248 giornate, computate una sola volta;  

• 20 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi, denunciati esclusivamente in Posagri, per 1.300 giornate effettive;  

• 5 OTD con rapporto inferiore a tre mesi, per 240 giornate effettive: integralmente computabili;  

• 2 impiegati amministrativi iscritti all’ENPAIA per l’intero anno → 2 × 26 × 12 = 624 giornate: integralmente computabili, pur essendo il loro TFR accantonato presso l’Ente e non presso il Fondo di tesoreria;  

• 1 OTI in congedo di maternità per 5 mesi, sostituita con contratto a termine da altra lavoratrice per il medesimo periodo: in applicazione della regola generale, si computa la sola lavoratrice sostituta per il periodo di sostituzione, mentre la lavoratrice assente è esclusa dal computo per evitare il doppio conteggio.  

I 55 OTI e i 4 apprendisti sono computati una sola volta sulla base del dato DM.  

• Sommatoria giornate computabili: 17.160 + 1.248 + 1.300 + 240 + 624 = 20.572  

• 20.572 ÷ 312 = 65,94 → 66 addetti  

La cooperativa supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026. L’obbligo contributivo riguarda i 55 OTI, i 4 apprendisti e i 20 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi. Restano esenti dal versamento, pur concorrendo al computo, i 5 OTD infratrimestrali e i 2 impiegati iscritti all’ENPAIA, il cui TFR è disciplinato dal regime dell’Ente.  

 

Esempio 4 — Azienda agricola con elevata stagionalità e presenza di OTDO  

Azienda ortofrutticola con la seguente composizione nel 2025:  

• 45 OTI a tempo pieno per l’intero anno → 45 × 26 × 12 = 14.040 giornate;  

• 6 apprendisti in forza per tutto il 2025 → 6 × 26 × 12 = 1.872 giornate;  

• 30 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi, per 2.600 giornate effettive;  

• 4 OTD con rapporto inferiore a tre mesi, per 200 giornate effettive: integralmente computabili;  

• 8 lavoratori stagionali del settore agroalimentare di campagna, per 620 giornate effettive: integralmente computabili, pur essendo esenti dall’obbligo di versamento al Fondo ai sensi della circolare n. 105/2007;  

• 10 lavoratori somministrati utilizzati da maggio a luglio: esclusi dal computo presso l’utilizzatore;  

• 12 OTDO con prestazioni complessive di 380 giornate nel periodo di raccolta: esclusi dal computo per la specialità della disciplina contributiva e la natura strutturalmente occasionale del rapporto.  

• Sommatoria giornate computabili: 14.040 + 1.872 + 2.600 + 200 + 620 = 19.332  

• 19.332 ÷ 312 = 61,96 → 62 addetti  

L’azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026. L’obbligo contributivo riguarda OTI, apprendisti e OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi. Restano esenti dal versamento, pur concorrendo al computo, i 4 OTD infratrimestrali e gli 8 stagionali agroalimentari. Restano invece esclusi sia dal computo che dal versamento i 12 lavoratori ODTO. 

  

Esempio 5 — Azienda agricola con OTD raccolta e TFR periodico ex CPL  

Azienda vitivinicola toscana con la seguente composizione nel 2025:  

• 40 OTI a tempo pieno per l’intero anno → 40 × 26 × 12 = 12.480 giornate;  

• 20 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi e TFR ordinario, per 5.200 giornate effettive;  

• 30 OTD addetti alle operazioni di raccolta, con TFR conglobato nel salario orario ex CPL della provincia di Livorno, per 2.400 giornate effettive: integralmente computabili, pur essendo esenti dall’obbligo di versamento al Fondo in quanto il TFR è assolto in forma periodica ai sensi dell’Allegato n. 14 del CCNL operai agricoli e florovivaisti e del relativo CPL provinciale.  

• Sommatoria giornate computabili: 12.480 + 5.200 + 2.400 = 20.080  

• 20.080 ÷ 312 = 64,36 → 64 addetti  

L’azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026. L’obbligo contributivo riguarda gli OTI e i 20 OTD con rapporto ordinario.  

Restano esenti dal versamento, pur concorrendo al computo, i 30 OTD addetti alle operazioni di raccolta, per i quali la quota di TFR è già assolta in forma periodica mediante conglobamento nel salario orario. 

 

 

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