Con la nota n. 780 del 15-4-2026 (peraltro pubblicata con ritardo) l’Ispettorato nazionale del lavoro commenta le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dalla legge n. 34/2026 - legge annuale sulle pmi (circolare n. 44/26). La legge è in vigore dal 7-4-2026.
Seguiamo i punti della nota che purtroppo, come sempre spesso capita, non espone che il testo di legge.
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza.
L’articolo 10 della legge stabilisce che l’Inail debba elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni. La cosa era nota. Attendiamo le istruzioni dell’Istituto.
L’altra modifica riguarda (lettera b-bis co. 4 dell’art 37 Dlgs. n. 81/2008) l’obbligatorietà della formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”. Era utile sapere se si pensa che l’obbligo riguardi anche la cigo (che sarebbe una previsione a dir poco velleitaria).
A questo obbligo si aggiunge la previsione (co. 40 art. 4 Legge 92/2012) sanzionatoria: il lavoratore sospeso
dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
Sarà anche possibile impiegare tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento (co. 5 art. 37 Dlgs n. 81/2008) che deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.
Lavoro agile
La Legge (articolo 11) ha anche affrontato il tema del lavoro agile (art. 3 co. 7bis Dlgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro adempia agli obblighi i materia di sicurezza nei confronti dei lavoratori che prestano attività fuori dal luogo di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, mediante la consegna al lavoratore e al Rls con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
L’Inl si limita a riportare il testo di legge, senza nulla aggiungere rispetto all’obbligo di consegna dell’informativa: se è stata consegnata da più di 12 mesi, deve essere riconsegnata? Se non sono cambiate le situazioni è possibile richiamare semplicemente l’informativa inviata in precedenza? È possibile adempiere attraverso la consegna dell’informativa predisposta dall’Inail?
A nostro avviso la risposta ai quesiti è positiva sia per prudenza, primo quesito, sia per praticità.
L’Ispettorato ci ricorda che la violazione di questuo nuovo obbligo comporta per il datore e il dirigente la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Attrezzature di lavoro
L’articolo 12 della legge la verifica triennale per le Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.