Circolari

SOTTO-CONTRIBUZIONE ZONE SVANTAGGIATE

I chiarimenti di INPS nella circolare n. 94

mercoledì 22 luglio 2026

Il messaggio Inps n. 2370 del 15-7-2026 torna sulle agevolazioni alle imprese agricole che operano in zona svantaggiata. Sul tema era stata pubblicata la circolare n. 150 del 16-12-2025 (circolare lavoro previdenza n. 142/25) che aveva affrontato in senso generale le condizioni per l’accesso a taluni benefici. 

 

Lo sgravio è rivolto a due tipologie di datori di lavoro: 

  • le aziende agricole operanti in zone svantaggiate o di montagna; 

  • le cooperative e ai relativi consorzi (di cui al comma 1 articolo 2 Legge 240/1984) non operanti in zone svantaggiate o di montagna, ma che trasformano prodotto coltivato o allevato dai propri soci (anche avvalendosi dei contratti agrari di natura associativa) in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa 

 

Lo sgravio, che costituisce un regime di “sotto-contribuzione” relativo a un intero settore, spetta con l’unica condizione che il beneficiario rispetti le norme sul collocamento (comma 5bis articolo 9 Legge n. 67/1988). 

 

Le indicazioni fornite con la circolare n. 150/2025 sono confermate e ora integrate col chiarimento sul significato della nozione di “norme sul collocamento”1. 

 

Come ultima premessa, il messaggio ribadisce che la fruizione della sotto-contribuzione (non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva, assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, altri obblighi di legge e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), bensì esclusivamente al rispetto delle “norme sul collocamento” di seguito definite. 

 

La nozione di “norme sul collocamento” 

 

Per l’Istituto, ai fini della norma in esame, devono essere considerate le norme sul collocamento in senso stretto (relative alla fase genetica e alle modalità di costituzione del rapporto di lavoro, ossia all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e alla sua instaurazione formale) e non le norme sulla gestione del rapporto di lavoro, attinenti alla fase funzionale, alla trasparenza, alla tracciabilità e alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro già costituito. 

Ai fini del riconoscimento e del mantenimento della riduzione contributiva in argomento, l’indicazione fornita nella citata circolare n. 150/2025, relativa al “rispetto delle norme sul collocamento”, deve quindi intendersi come la rigorosa e puntuale osservanza, da parte del datore di lavoro, delle norme che disciplinano: 

  1. l’instaurazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro subordinato e i relativi obblighi di comunicazione, da assolvere per il tramite dei servizi competenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 

  1. il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette, compreso l’obbligo di assunzione; 

  1. la somministrazione di lavoro, le assunzioni congiunte in agricoltura e le ulteriori forme di intermediazione autorizzate; 

  1. l’impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi. 

 

Non rientrano nelle cause di esclusione dal beneficio gli inadempimenti afferenti alla fase di gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, ancorché autonomamente sanzionati. 

In particolare, la corresponsione di una retribuzione difforme dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o il mancato rispetto dei minimali contributivi, non rileva ai fini dell’applicazione del regime in argomento in quanto il comma 5-bis non menziona, né direttamente né indirettamente, il rispetto della contrattazione collettiva quale autonoma condizione legittimante. 

 

Il contenuto degli obblighi rilevanti 

 

Riportiamo integralmente il paragrafo che esemplifica le principali categorie di adempimenti da rispettare per non incorrere in violazioni delle “norme sul collocamento” che comportano la perdita dell’agevolazione. 

 

3.1 Comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro 

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a comunicare per via telematica, entro i termini e con le modalità previste dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007: 

  • l’assunzione, da effettuarsi prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro mediante l’invio, a seconda dei casi, del modello UNILAV, del modello UNISOMM (per i rapporti di somministrazione) o del modello UNILAV-Cong (per le assunzioni congiunte in agricoltura); 

  • la trasformazione del rapporto di lavoro, comprese le modifiche di tipologia contrattuale e di durata; 

  • la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato. 

 

3.2 Collocamento mirato delle persone con disabilità (legge n. 68/1999) 

I datori di lavoro agricolo che occupano almeno 15 dipendenti computabili devono, secondo le modalità di calcolo di cui all’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68: 

  • rispettare la quota di riserva in favore delle persone con disabilità e delle altre categorie protette di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge; 

  • trasmettere il prospetto informativo ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999 agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa, in particolare in presenza di mutamenti della base occupazionale che incidano su tale obbligo; 

  • rispettare gli obblighi connessi alle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999. 

 

3.3 Impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi (decreto legislativo n. 286/1998) 

L’assunzione e l’impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi devono avvenire nel rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e dal relativo regolamento di attuazione, emanato con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. 

Al riguardo, integra la violazione delle “norme sul collocamento” l’occupazione di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro o con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato. 

 

3.4 Somministrazione di lavoro, appalto e forme di intermediazione 

Il rispetto delle “norme sul collocamento” implica altresì l’osservanza delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche con riferimento alle imprese agricole utilizzatrici, e quindi del divieto del ricorso alla manodopera fornita dai soggetti non autorizzati, in ottemperanza all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Rilevano, inoltre, il divieto di somministrazione fraudolenta (cfr. l’art. 38-bis del decreto legislativo n. 81/2015) e il divieto di ricorso a forme di appalto illecito o di interposizione fittizia di manodopera in quanto incidenti sulla regolare instaurazione del rapporto di lavoro e sull’effettiva imputazione del medesimo al reale utilizzatore. 

 

3.5 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (legge n. 199/2016 e articolo 603-bis del codice penale) 

Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (c.d. caporalato), previsto dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, e sanzionato dall’articolo 603-bis del codice penale, assume specifico rilievo ai fini dell’applicazione del regime in trattazione. 

L’articolo 603-bis del codice penale, comma primo, n. 1) e n. 2), punisce, rispettivamente, il reclutamento di manodopera al fine di destinarla allo sfruttamento e la condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al n. 1), in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Elementi costitutivi comuni sono la condizione di sfruttamento e il trarre profitto dallo stato di bisogno. 

 

Sull’ultimo punto l’Istituto sottolinea che siamo di fronte a due distinte violazioni: 

  • l'intermediazione illecita mediante il ricorso alla manodopera fornita dai soggetti non autorizzati (somministrazione fraudolenta o appalto illecito); 

  • la condotta di sfruttamento posta in essere direttamente dal datore di lavoro nei confronti di lavoratori regolarmente assunti, e quindi al di fuori di una violazione delle “norme sul collocamento” in senso stretto. In questo caso la non spettanza della riduzione discende da un fondamento autonomo: la sotto-contribuzione presuppone un rapporto di lavoro legittimamente costituito e può operare unicamente sulla retribuzione effettivamente dovuta, pertanto un rapporto lavorativo che costituisce il veicolo di un delitto contro la persona non può fondare l’accesso ad alcun trattamento contributivo di favore. 

In entrambe le ipotesi, la non spettanza presuppone l’accertamento, nelle competenti sedi, degli elementi costitutivi della fattispecie. 

 

Effetti del mancato rispetto delle “norme sul collocamento” 

 

La perdita della riduzione contributiva è limitata ai singoli lavoratori occupati in violazione delle “norme sul collocamento”, come sopra definite, e per i soli periodi di competenza interessati. La perdita della riduzione comporta, per tali lavoratori e periodi, l’assoggettamento della retribuzione imponibile all’aliquota piena e il recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate delle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

 

Resta informato