Con risposta a interpello n. 14 del 21-1-2026, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la parte della somma richiesta a rimborso dal datore di lavoro al dipendente che eccede il limite del valore convenzionale Aci è soggetta a Irpef e contributi e quindi tale eccedenza deve essere trattenuta dal netto della busta paga.
Il caso è quello di una impresa che assegna a un gruppo di dipendenti autoveicoli in uso promiscuo chiedendo un contributo pari al costo del canone di noleggio che è superiore al valore convenzionale Aci.
L’istante ritiene che l'importo che eccede il valore convenzionale del fringe benefit debba essere sottratto dalla retribuzione variabile ''lorda'' abbassando quindi l’imponibile fiscale previdenziale.
La risposta, negativa, dell’Agenzia, sintetizzata in premessa, fornisce il quadro giuridico a partire dal ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Per l’analisi del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir rinviamo alla nota in esame e alle circolari n. 94 e 102/25.
Segnaliamo soltanto un passaggio relativo al tema delle trattenute che è stato affrontato anche da un recente interpello (n. 233 del 9-9-2025 e n. 237 del 10-9-2025 - circolare n. 114/25). La disposizione contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.
Riportiamo in conclusione i due passaggi che contengono la risposta al quesito posto.
Tanto premesso, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, si ritiene che il collaboratore possa concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla Società per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell'arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'Istante, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società dovranno essere trattenute dall'importo ''netto'' della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.