Il carroponte è uno strumento indispensabile in molti settori produttivi, tra cui l’edilizia e la logistica di magazzino per la movimentazione di carichi pesanti. L’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inserisce il carroponte tra le attrezzature per cui viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’articolo 73 del D. Lgs. 81/08.
La finestra di adeguamento dalla metà maggio 2026 deriva dal combinato disposto tra pubblicazione in GU ed espressa previsione del termine annuale. È obbligo del datore di lavoro adoperarsi affinché tutti i lavoratori che utilizzano il carroponte e le Gru a ponte o a cavalletto conseguano una valida abilitazione attraverso la partecipazione ad un apposito percorso pratico e teorico, con durata e contenuti minimi definiti dalla legge, obbligatorio anche in caso di uso saltuario/occasionale dell’attrezzatura da parte dell’operatore.
Il corso di formazione per ottenere l’abilitazione ha una durata minima di 10 ore suddivise in due moduli: • Modulo teorico-tecnico di 4 ore durante il quale vengono trattate le nozioni base di fisica, le tipologie e le caratteristiche dei carriponte, i dispositivi di comando e di sicurezza, i rischi specifici, i DPI, le procedure di imbracatura del carico e di manutenzione periodica, ecc. • Modulo pratico diversificato a seconda della tipologia di comando del carroponte cabina/radiocomando, per acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura e le relative procedure operative. In caso di abilitazione ad una sola tipologia di comando (per es. solo radiocomando o solo cabina), la parte pratica è di 6 ore, abilitazione a tutte le tipologie di comando, la parte pratica è di 7 ore.
L’abilitazione ha una validità di 5 anni ed è soggetta ad aggiornamento obbligatorio attraverso la partecipazione ad un corso di una durata minima di 4 ore di parte pratica finalizzata a preservare l’operatività e la conoscenza di eventuali aggiornamenti tecnici o normativi. In caso di partecipazione a percorsi formativi precedenti all’entrata in vigore dell’Accordo SR 95/2025, lo stesso stabilisce che essi siano riconosciuti qualora i contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni.
In tal caso, l’aggiornamento decorre dalla data di conclusione riportata nell’attestato, indipendentemente dalla durata del percorso formativo.