Il tema della Cisoa per intemperie si arricchisce di un nuovo capitolo contenuto nel messaggio Inps n. 3265 del 30-10-2025 che si aggiunge alla circolare n. 121/2025 e al messaggio n. 3111 del 201-20-2025 (vedi circolari lavoro previdenza n. 118/25 e 127/25).
Si tratta della normativa speciale introdotta dal Dl 95/2025 per i periodi compresi tra l’1-7-2025 e il 31-12- 2025.
Il precedente messaggio era intervenuto sul tema della causale da utilizzare precisando che
- in tutti i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per intemperie stagionali, in periodi ricompresi tra il 1-7-2025 e il 31-12-2025, si applica il particolare regime derogatorio introdotto dall'art. 10 bis;
- i datori di lavoro devono utilizzare esclusivamente le causali predisposte a tal fine: la causale 17 (“CISOA eventi atmosferici a riduzione”), per le riduzioni orarie, e la causale 18 (“CISOA eventi atmosferici a sospensione ex d.l. 92/2025”), per le sospensioni per l'intera giornata, che interessino lavoratori con qualifica di operai agricoli a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Per la sistemazione del passato si prendeva in considerazione solo il caso del datore di lavoro che aveva inoltrato la domanda utilizzando la causale con codice 01 (“Avversità atmosferiche”) e la stessa non è stata ancora definita (la sede Inps avrebbe contattato il datore di lavoro per inoltrare la domanda di prestazione con la causale corretta, rimettendola nei termini se necessario).
Il messaggio n. 3265 informa che ora la procedura non consente più la selezione della causale ordinaria cod. 01 (“avversità atmosferiche”) per la presentazione di istanze riferite a periodi in esame e che, quindi, attualmente le aziende possono inoltrare domanda di prestazione per intemperie stagionali solo utilizzando le causali corrette, ovverosia la causale codice 17 (“CISOA eventi atmosferici a riduzione”) e la causale codice 18 (“CISOA eventi atmosferici a sospensione ex d.l. 92/2025”).
Per le aziende che hanno anticipato la prestazione ai propri dipendenti potranno utilizzare la seguente procedura.
Le domande pervenute con causale codice 01 (“avversità atmosferiche”), in qualunque fase procedurale si trovino (“non ancora acquisite” o “acquisite e non ancora inserite all’ordine del giorno della Commissione”, “già inserite all’ordine del giorno della Commissione” o “valutate dalla Commissione ma ancora in istruttoria per i controlli sui beneficiari”), continuano il loro ordinario iter e, quindi, devono essere definite, mantenendo la causale con codice 01, dalla competente Commissione provinciale ed essere autorizzate, in caso di valutazione positiva da parte della predetta Commissione, con pagamento a conguaglio.
Qualora si sia già provveduto a rigettare domande di prestazione pervenute con causale codice 01 in ragione dell’errata causale indicata, la sede, in autotutela, deve annullare il provvedimento di rigetto adottato e sottoporre la domanda alla competente Commissione provinciale per il seguito di competenza. Per poter rimettere in lavorazione le predette domande, è necessario inoltrare apposita richiesta tramite il canale “CisoaSedi”.
Con l’occasione poteva essere utile un chiarimento anche sulle imprese che non hanno anticipato la prestazione.
Per completezza rileviamo che l’articolo del Ilsole24ore che ha riportato la notizia (il messaggio non è pubblicato sul sito Inps) non fa riferimento al tema dell’anticipazione della prestazione.