SERVIZIO ENERGIA, SOSTENIBILITA’ E AMBIENTE N.6
Con riferimento all’applicazione della disciplina in materia di accesso agli incentivi previsti dal meccanismo del Conto Termico 3.0, a seguito delle interlocuzioni e dei ripetuti approfondimenti sollecitati da Confcooperative e Federsolidarietà con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), è stato finalmente fornito un importante chiarimento interpretativo sulla qualifica delle cooperative sociali ai fini dell’accesso agli incentivi.
A conclusione dell'approfondimento richiesto da Confcooperative, il GSE, con mail pervenuta il 1 luglio u.s., ha confermato quanto segue: “Le cooperative sociali sono ricomprese nell'art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto Conto Termico 3.0 nell'ambito della definizione di "amministrazioni pubbliche" e, conseguentemente, sono considerate Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'applicazione del decreto, indipendentemente dalla loro natura sostanziale di Enti del Terzo Settore che esercitano attività economica”. Il GSE precisa, inoltre, che: “le cooperative sociali possono accedere a tutti i benefici previsti dal decreto per le Pubbliche Amministrazioni; l'unica eccezione riguarda l'incentivazione per la diagnosi energetica e per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), per i quali, in forza della deroga prevista dall'art. 15, commi 5 e 11, del decreto, l'incentivo rimane pari al 50% delle spese ammissibili, anziché al 100% previsto per le altre Pubbliche Amministrazioni”.
Si tratta di un chiarimento particolarmente significativo, destinato a superare le incertezze interpretative emerse nella fase di prima applicazione del nuovo Conto Termico 3.0.
Sul punto, si ricorda che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025), che disciplina il nuovo Conto Termico 3.0, ha ampliato in modo significativo la platea dei soggetti ammessi agli incentivi, includendo – oltre alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati – anche le imprese e gli Enti del Terzo Settore (ETS), tra cui le cooperative sociali.
Il Decreto riserva trattamenti significativamente differenti ai diversi soggetti ammessi, a seconda che essi vengano inquadrati come “Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto), come “ETS non economici” o come “ETS economici”, oppure come “imprese” in senso proprio.
Da questo inquadramento discendono, quindi, conseguenze rilevanti in termini di modalità di accesso al Portaltermico, di intensità dell'incentivo riconoscibile, di regole di cumulabilità con altri contributi pubblici e di documentazione da produrre.
L'incertezza interpretativa nasceva dal fatto che le cooperative sociali, pur essendo enti del Terzo Settore che svolgono attività economica, sono espressamente ricomprese nella definizione di Pubbliche Amministrazioni contenuta nel decreto.
Per superare questa incertezza, che esponeva le cooperative associate al rischio di vedersi applicare, a seconda dell'interlocutore o dell'istruttoria, regole più penalizzanti (rispetto a quelle più favorevoli previste per le PA), Confcooperative, sin dai lavori preparatori del decreto ha avviato una interlocuzione con il GSE, sollecitando un chiarimento formale ed univoco sulla corretta qualificazione delle cooperative sociali ai fini dell'applicazione del Decreto.
Il riconoscimento delle cooperative sociali come Pubbliche Amministrazioni comporta, quindi, importanti effetti pratici, in termini di accesso alle procedure riservate alle Pubbliche Amministrazioni, comprese le modalità di prenotazione dell'incentivo nei casi previsti dalla disciplina, che consentono di programmare gli interventi con maggiore certezza circa la disponibilità delle risorse.
Per gli interventi agevolabili trovano applicazione le percentuali di incentivo previste per le Pubbliche Amministrazioni. Resta ferma la sola eccezione espressamente prevista dall'articolo 15 del decreto relativamente a diagnosi energetiche ed attestati di Prestazione Energetica (APE). Per tali attività le cooperative sociali beneficiano di un contributo pari al 50%
della spesa ammissibile, mentre per le altre Pubbliche Amministrazioni l'incentivo può arrivare
al 100%.
Il chiarimento ottenuto rappresenta, pertanto, un risultato importante per le cooperative sociali associate, che potranno d'ora in avanti pianificare gli interventi di efficientamento energetico e di installazione di impianti a fonti rinnovabili beneficiando pienamente del regime di maggior favore riservato alle Pubbliche Amministrazioni, sia in termini di modalità di accesso (inclusa la prenotazione), sia in termini di intensità dell'incentivo e di cumulabilità con altre fonti di finanziamento pubblico.
Confcooperative continuerà a monitorare l'attuazione del decreto ed a mantenere un costante confronto con il GSE, fornendo tempestivamente ogni ulteriore aggiornamento di interesse per le cooperative associate.