Gestire l’impresa

CONTRIBUTI AGRICOLI INPS DA 1-1-2026

Le novità

lunedì 20 aprile 2026

La circolare Inps n. 43 del 7-4-2026 contiene, come di consueto, le tabelle relative ai contributi (ex Scau)
dovuti dall’1-1-2026 per gli operai agricoli.


L’aggiornamento riguarda l’adeguamento di 0,2 punti percentuali per le aziende e le cooperative
“tradizionali”. Per le aziende che utilizzano processi industriali l'adeguamento è già stato completato.
Su questo aspetto le tabelle della nostra circolare del 05/02/2026 sono confermate.
La circolare n. 43 recepisce la riduzione dei contributi prevista dall’articolo 1 comma 2 del Dl n. 159/2025
(vedi nostra circolare n. 113/25) poi attuata da un Dm nel frattempo emanato (e non noto al momento della
redazione della nostra circolare n. del 05/02/2026).
La precedente aliquota, del 13,2435, è ora stata portata all’8,50%. Sono interessate alla riduzione solo le
aziende agricole “tradizionali”, comprese le cooperative di produzione. Le cooperative inquadrate in
agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 sono invece soggette al titolo I del Tu Inail e quindi non sono
interessate da questa riduzione (hanno goduto infatti di quella per il settore “industria”).
Giustamente la circolare ricorda che questa revisione dei contributi in agricoltura determina la contestuale
cessazione dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1 comma 128 della legge n. 147/2013 che
era determinata di anno in anno.
Gli operatori degli uffici paghe dovranno tenere conto che, a meno che la software house non abbia già
aggiornato le aliquote con decorrenza da gennaio 2026, ci sarà un disallineamento tra gli importi tariffati
dall’Inps e quelli elaborati ad uso contabile per il primo trimestre.
Come di consueto, la tabella A contiene le aliquote da applicare alla generalità dei lavoratori.
La tabella B, invece, è relativa alle imprese che versano il Tfr a fondi di previdenza complementare o al
Fondo di tesoreria Inps. In questo caso non è dovuto il versamento al fondo di garanzia (0,20%) ed è
prevista una ulteriore riduzione, dal 2014 a regime, pari di 0,28 punti.
Una ulteriore novità del 2026 riguarda l’estensione dell’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria
Inps. Questo adempimento non comporta una modifica delle tabelle, ma certamente una maggiore
applicazione della tabella B.
Anche se non si tratta di una novità, ricordiamo che la legge di bilancio 2022 ha stabilito che gli operai a
tempo indeterminato delle cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della Legge
240/1984 siano soggetti alla normativa Naspi e non a quella per la disoccupazione agricola.
La circolare si conclude richiamando il tema dell’aliquota per prestatori occasionali a tempo
determinato in agricoltura (LOAgri).
La Legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 156) ha modificato l’articolo 1 comma 343 della Legge 197/2022
rendendo strutturali le prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato.
Il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai occasionali agricoli a tempo
determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste per gli operai a tempo determinato
assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli. La Legge di bilancio 2023 (co. 352) ha inoltre stabilito
che l'aliquota sia determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati.
Queste le aliquote.
Totale a carico azienda
11,0050%
Fondo pensioni lavoratori (quota a carico lavoratori)
8,8400%
Totale 1
19,8450%
In allegato quindi le nuove tabelle retributive in vigore dall'1-1-2026.

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