Incentivi alle assunzioni: donne, giovani, zona Zes
Un primo pacchetto di norme riguarda gli incentivi alle assunzioni per donne, giovani e zona Zes.
Si tratta di misure già in vigore da diverso tempo e che erano state prorogate fino al 30-4-2026 dalla Legge di conversione del Dl n. 200/2025 (Legge n. 26/2026 circolare n. 39/26).
Queste agevolazioni erano state introdotte dal Dl n. 60/2024 (circolari n. 32 e 55/24, n. 40, 54, 55, 66, 67 e 85/25 e n. 31/26).
Il decreto ha abrogato l’ultima proroga e ha istituito dei “nuovi” esoneri denominandoli bonus donne 2026, bonus giovani 2026 e bonus Zes 2026.
Per tutte le casistiche il beneficio è “retroattivo” e riguarda le assunzioni effettuate dall’1-1-2026 al 31-12-2026.
L’Inps dovrà fornire le istruzioni tenendo in considerazione che la precedente proroga non era mai diventata effettivamente operativa ma che i datori di lavoro hanno effettuato le assunzioni tenendone conto.
Riportiamo di seguito le norme comuni ai tre bonus.
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Come in altre situazioni è prevista la portabilità del beneficio che spetta anche per le donne che, alla data dell’assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
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il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
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Non è possibile la cumulabilità dell’esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, l’esonero è invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1 co. 399-400 Legge 207/2024)
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Bonus donne 2026 (art. 1)
L’agevolazione (comma 1) spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1-1 al 31-12-2026, di donne di qualsiasi età, ovunque residenti in una delle seguenti condizioni:
L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi INAIL - resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche):
Lo sgravio è aumentato a 800 euro su base mensile se la lavoratrice con le caratteristiche indicate sopra è residente nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno (comma 2).
L’esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per un massimo di 12 mesi per assunzioni di donne che appartengono ad una di queste categorie (“lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014)
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Per fare chiarezza sulle diverse condizioni, limiti mensili e durate abbiamo predisposto la seguente tabella.
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Lavoratrici
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Quota esonero
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limite massimo mensile ordinario
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limite massimo mensile ZES unica
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durata
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prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
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100%
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650 euro
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800 euro
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24 mesi
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prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi considerate lavoratrici svantaggiate ai sensi delle lettere da b) a g) articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014.
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100%
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650 euro
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800 euro
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24 mesi
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appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
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100%
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650 euro
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800 euro
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12 mesi
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Per comprendere meglio le differenze tra la norma abrogata e quella nuova introdotta dal Decreto 1° maggio, abbiamo predisposto la seguente tabella di confronto.
BONUS DONNE
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Milleproroghe (ABROGATO)
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Decreto Lavoro 1° maggio 2026
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Norma
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Articolo 23, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Legge n. 95/2024)
Articolo 14, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26)
Decreto Ministeriale 11 aprile 2025
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Articolo 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62
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Indicazioni operative INPS
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Manca la circolare
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Manca la circolare
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, non imprenditori e agricoli inclusi
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Tutti i datori di lavoro privati, non imprenditori e agricoli inclusi
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Lavoratrici
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Donne di ogni età:
a) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; Marche e Umbria)
b) operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il MEF; e
c) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
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Donne, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito
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Donne appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)
100% dei contributi a carico datore
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Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL),
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Misura massima
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massimo 650 euro/mese e 7.800 euro/anno
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Portabilità
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Ammessa
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Ammessa
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Durata
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Massimo 24 mesi (ridotti a un massimo di 12 mesi per le donne ovunque residenti di particolari settori o professioni)
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Massimo
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato
No trasformazioni di contratti a termine
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Assunzione a tempo indeterminato
No trasformazioni di contratti a termine
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Note
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Sono esclusi i contratti di apprendistato e domestico, nonché il lavoro intermittente.
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Sono esclusi i contratti di apprendistato e domestico, nonché il lavoro intermittente.
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Compatibilità con altre agevolazioni
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Condizioni generali
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Rispetto articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, dei principi generali per gli incentivi all’occupazione, ex articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015, e dell’incremento occupazionale
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Rispetto delle seguenti condizioni
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non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine
Probabile rispetto articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (da circolare INPS)
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De minimis
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No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis. Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014.
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Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014. In teoria quindi non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
In attesa di chiarimenti INPS
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Autorizzazione UE
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In teoria non necessaria ma concessa il 31 gennaio 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella ZES
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In attesa chiarimenti INPS
In teoria non necessaria
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Bonus Giovani 2026 (art 2)
Anche in questo caso il bonus riguarda i datori di lavoro privati che dal 1-1-2026 al 31-12-2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In concreto si tratta dell’esonero
L’esonero riguarda l’assunzione di giovani under 35 alla data di assunzione incentivata
ovvero
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria il limite massimo del bonus sale a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per comprendere meglio le differenze tra la norma abrogata e quella nuova introdotta dal Decreto 1° maggio, abbiamo predisposto la seguente tabella di confronto.
BONUS GIOVANI UNDER 35
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Milleproroghe (ABROGATO)
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Decreto Lavoro 1° maggio 2026
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Norma
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Articolo 22, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Legge n. 95/2024)
Articolo 14, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26) ABROGATO
Decreto Ministeriale 11 aprile 2025
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Articolo 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62
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Indicazioni operative INPS
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Manca la circolare INPS
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Manca la circolare INPS
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Periodo di validità
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Dal 1° gennaio al 30 aprile 2026
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Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori
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Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori
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Lavoratori
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Operai, impiegati e quadri under 35 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo indeterminato;
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Lavoratori (esclusi dirigenti) che non hanno compiuto 35 anni, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato e privi di un impiego regolarmente retribuito
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da almeno 12 mesi, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014;
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) nelle seguenti misure
- fino al 70% in tutte le regioni,
-elevata al 100% se le nuove assunzioni comportano un incremento occupazionale netto
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Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL)
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Misura massima del beneficio
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La misura massima mensile è
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Limite mensile di:
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Incremento
occupazionale
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L’incremento dell’organico – per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 – è necessario se si vuole fruire della percentuale piena di esonero (100% e non solo 70%).
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Sempre necessario
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Compatibilità con altri esoneri
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Durata
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Massimo 24 mesi
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Massimo
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato
Trasformazione da CTD a contratto a tempo indeterminato
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Assunzione a tempo indeterminato
No trasformazioni di contratti a termine
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Note
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Sono esclusi i contratti di apprendistato, intermittenti e di lavoro domestico
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Sono esclusi i contratti di apprendistato, intermittenti e di lavoro domestico
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Condizioni generali
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Rispetto articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Rispetto articolo 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (DURC ecc.)
Divieti di licenziamento per GMO e collettivi nella stessa unità produttiva
Incremento occupazionale e condizioni per condizioni generali su aiuti di Stato
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non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine
Probabile rispetto anche articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (circolare INPS)
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De minimis
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Non si applica
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Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014. In teoria quindi non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis
In attesa di chiarimenti INPS
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Autorizzazione UE
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Si, occorre: concessa con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025
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In attesa indicazioni INPS
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Bonus ZES 2026 (art. 3)
Lo sgravio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nell’anno 2026 ed è così articolato:
L'esonero è limitato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno.
I lavoratori alla data dell'assunzione devono aver compiuto 35 anni di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi.
Per comprendere meglio le differenze tra la norma abrogata e quella nuova introdotta dal Decreto 1° maggio, abbiamo predisposto la seguente tabella di confronto.
BONUS ZES
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Milleproroghe (ABROGATO)
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Decreto Lavoro 1° maggio 2026
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Norma
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Articolo 24, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Legge n. 95/2024)
Articolo 14, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26)
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Articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62
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Indicazioni operative INPS
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Manca la circolare INPS
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Manca la circolare INPS
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Periodo di validità
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Dal 1° gennaio al 30 aprile 2026
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Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026
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Datori
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datori privati che
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presso una sede o unità produttiva sita in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori in tali regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; Marche e Umbria) Il lavoratore deve materialmente svolgere la propria attività in una di tali regioni.
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datori di lavoro privati che
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assumono a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; Marche e Umbria) Il lavoratore deve materialmente svolgere la propria attività in una di tali regioni.
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Lavoratori
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Operai, impiegati e quadri che hanno già compiuto i 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta altresì per i soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame.
L’esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
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Operai, impiegati e quadri che hanno già compiuto i 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta altresì per i soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame.
L’esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
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Tipo beneficio
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Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) nelle seguenti misure
- ordinaria 70% dei contributi a carico datore.
- elevata al 100% ove le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto
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Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore di lavoro, (esclusi i premi INAIL)
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Misura massima del beneficio
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Limite massimo mensile
650 euro per ciascun lavoratore
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Limite massimo mensile
650 euro per ciascun lavoratore
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Durata
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Massimo 24 mesi
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Massimo 24 mesi
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato
Trasformazioni di contratti a termine
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Assunzione a tempo indeterminato
No trasformazioni di contratti a termine
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Incremento
occupazionale
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L’incremento dell’organico è necessario se si vuole fruire della percentuale piena di esonero (100% e non solo 70%).
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Sempre necessario
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Compatibilità
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Condizioni generali
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Rispetto di quanto segue:
a) princìpi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015);
b) divieti di licenziamento di cui all’articolo 24, commi 5 e 6, D.L. n. 60/2024;
c) condizioni ex articolo 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (DURC ecc.);
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Rispetto di quanto segue
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non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine
Probabile rispetto condizioni ex articolo 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (circolare INPS);
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De minimis
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Non chiarito da INPS
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Il beneficio è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
In attesa chiarimenti INPS
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Autorizzazione UE
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Si, occorre
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In attesa chiarimenti INPS
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Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
L’articolo 4 del Decreto introduce una nuova agevolazione.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva fino a 12 mesi (esclusi dirigenti) trasformati a tempo indeterminato è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi Inail) nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.
In tutti i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio riguarda i lavoratori che alla data della trasformazione non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.
La trasformazione dovrà avvenire tra l’1-8-2026 e il 31-12-2026 e riguardare contratti instaurati entro il 30-4-2026. Il testo recita “senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato”.
Destinatari solo i datori di lavoro privato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato e delle qualifiche dirigenziali.
È prevista l’inedita condizione che l’assunzione oggetto dello sgravio determini un incremento occupazionale netto. Non è un requisito semplice considerato che si tratta di rapporti già in essere.
Oltre a quelle previste dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, vi sono ulteriori condizioni, una preventiva e una successiva all’assunzione:
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il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Non è possibile la cumulabilità dell’esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, l’esonero è invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1 co. 399-400 Legge 207/2024).
Tutti gli esoneri sono concessi entro limiti di spesa che saranno monitorati dall’Inps.
Il provvedimento non è operativo in quanto l’efficacia delle è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
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Disposizioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro
Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, con l’articolo 6 il Decreto 1° maggio prevede un’ulteriore agevolazione contributiva a favore delle aziende che si sono dotate delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 184/2025. Si tratta di certificazioni che attestano la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità.
L’agevolazione è analoga a quella conseguente al possesso da parte dell’azienda della certificazione della parità di genere (articolo 46-bis Dlgs 198/2006 198, e articolo 5, comma 3 Legge n. 162/2021).
Si tratta dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura dell'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, ottenibile nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
L'esonero viene riparametrato e applicato su base mensile. L’Inps, ai fini del rispetto del limite di spesa disposto dalla norma stessa, monitora l’utilizzo delle risorse.
Le aziende dotate delle certificazioni in questione beneficiano, altresì, di attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), individuati con provvedimenti adottate secondo l'ordinamento della stessa Agenzia.