In data 19 maggio 2026 le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del comparto edile della Città Metropolitana di Bologna hanno siglato un nuovo accordo collettivo territoriale unitario per l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) previsto dai CCNL del settore, per il triennio 2026-2028 (con erogazione a valere fino al 30 giugno 2029).
L'accordo, che sostituisce il precedente accordo del 15 febbraio 2023 (già prorogato per l'anno 2025), è immediatamente applicativo e riguarda tutti i lavoratori cui è applicato uno dei contratti integrativi del settore edile della Città Metropolitana di Bologna, indipendentemente dal luogo della prestazione lavorativa.
Nel rinviare per ogni approfondimento al testo integrale dell'accordo (allegato alla presente), si sintetizzano di seguito i principali aspetti applicativi, evidenziando le principali novità rispetto alla disciplina previgente.
1) Verifica territoriale
Entro l'ultimo giorno del mese di maggio di ogni anno (2026, 2027, 2028) le parti firmatarie procederanno alla verifica dell'andamento del comparto, avvalendosi dei seguenti indicatori, ad ognuno dei quali è attribuito un peso percentuale del 25% nella determinazione dell'importo dell'EVR:
- Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili
- Monte salari denunciato nelle Casse Edili
- Ore complessivamente denunciate alle Casse Edili
- Numero imprese iscritte in Cassa Edile aventi sede legale nella Città Metropolitana di Bologna
La verifica degli indicatori sarà effettuata comparando le medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito dell'ultimo quadriennio edile concluso.
Entro il 30 settembre di ogni anno di vigenza, le Parti potranno con ulteriore accordo confermare o sostituire l'indicatore di cui alla lett. d) e valutare di modificare i pesi ponderali e gli importi mensili dell'EVR. Tali eventuali modifiche avranno effetto sull'erogazione dell'anno successivo.
2) Importo dell'EVR
Le Parti firmatarie determineranno l'importo territoriale, mensile (per gli impiegati) ed orario (per gli operai), dell'EVR per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata ai seguenti importi per l'anno 2026:
| Livello |
EVR 2026 Impiegati (valori mensili) |
EVR 2026 Operai (valori orari) |
| 8 |
91,32 |
- |
| 7 |
71,63 |
- |
| 6 |
64,47 |
- |
| 5 |
53,72 |
0,31 |
| 4 |
50,14 |
0,29 |
| 3 |
46,56 |
0,27 |
| 2 |
41,90 |
0,24 |
| 1 |
35,81 |
0,21 |
3) Erogazione dell'EVR – Estensione a 12 mensilità
Il nuovo accordo introduce una significativa novità: l'erogazione dell'EVR viene infatti estesa da 9 a 12 mensilità.
L'EVR, se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, sarà erogato per i mesi di effettivo lavoro, da luglio a giugno dell'anno successivo compresi (anziché da aprile a dicembre), ai lavoratori in forza nei medesimi mesi.
Per gli impiegati, l'EVR sarà erogato su base mensile, e le frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.
Per gli operai, l'EVR sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei mesi di erogazione, fino ad un massimo di 173 ore mensili.
Le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti non avranno effetti sul calcolo dell'EVR e saranno considerati equivalenti alle giornate di lavoro. Nel caso di orario a tempo parziale, l'importo sarà riproporzionato.
Il computo dell'EVR è escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il TFR, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali.
4) Verifiche aziendali
Le aziende che ritengano di aver subito un andamento negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, nel mese di giugno degli anni di corresponsione (non più marzo), potranno procedere ad una ulteriore verifica interna sulla base dei seguenti indicatori aziendali:
- Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai);
- Volume d'affari IVA, così come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa presentate all'Amministrazione finanziaria alle scadenze di legge;
- Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati).
L'indicatore relativo alle ore denunciate in Cassa Edile dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno edile precedente a quello di erogazione. L'indicatore relativo alle ore lavorate dovrà invece essere utilizzato esclusivamente dalle imprese che non rientrano nella precedente casistica.
Per l'indicatore relativo alle ore denunciate in Cassa Edile il riferimento temporale è basato sugli anni edili (1° ottobre – 30 settembre dell'anno successivo), mentre per gli altri indicatori occorre fare riferimento agli anni civili (1° gennaio – 31 dicembre).
Gli indicatori verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo. Per il dettaglio dei periodi di raffronto per ciascun anno di erogazione si rinvia al testo dell'accordo allegato.
Si segnala che, ai fini degli indicatori relativi alle ore denunciate in Cassa Edile e alle ore lavorate, dovranno essere prese in considerazione anche le ore di lavoro prestate dai lavoratori in somministrazione nei periodi di riferimento.
Le imprese che ritengano, sulla base delle verifiche effettuate, di dover corrispondere l'EVR nella misura ridotta del 50% (in caso di un solo indicatore positivo) o di non doverlo corrispondere (in caso di entrambi gli indicatori negativi), dovranno inviare entro il 30 giugno di ciascun anno apposita comunicazione alle RSA/RSU, ove presenti, alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie e alla Cassa Edile presso cui risultano iscritte.
Entro 15 giorni dalla comunicazione, le organizzazioni sindacali potranno richiedere un confronto con l'impresa; gli incontri dovranno tenersi entro il 20 luglio.
In assenza di comunicazione alle organizzazioni sindacali, l'EVR dovrà essere erogato nella misura intera stabilita a livello territoriale.
Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, la verifica aziendale che rileva ai fini dell'eventuale corresponsione dell'EVR è quella effettuata dall'impresa utilizzatrice. In caso di verifica aziendale negativa o parzialmente negativa, l'impresa utilizzatrice dovrà darne informativa all'agenzia di somministrazione per gli adempimenti conseguenti.
Importi EVR 2026 ridotti al 50%
| Livello |
EVR 2026 Impiegati – 50% (valori mensili) |
EVR 2026 Operai – 50% (valori orari) |
| 8 |
45,66 |
- |
| 7 |
35,82 |
- |
| 6 |
32,24 |
- |
| 5 |
26,86 |
0,16 |
| 4 |
25,07 |
0,15 |
| 3 |
23,28 |
0,14 |
| 2 |
20,95 |
0,12 |
| 1 |
17,91 |
0,11 |
5) Disposizioni finali
La corretta applicazione dell'accordo da parte delle imprese costituisce condizione per accedere alle agevolazioni e alle riduzioni contributive previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali ai fini dei versamenti alla Cassa Edile.
Le imprese dovranno dichiarare alla Cassa Edile, in concomitanza con le normali denunce mensili, l'avvenuto pagamento degli importi dell'EVR ai lavoratori. Gli importi dell'EVR non costituiscono imponibile contributivo Cassa Edile.
La presente regolamentazione si applica ai dipendenti operai e impiegati cui si applica uno dei contratti integrativi della Città Metropolitana di Bologna sottoscritti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Le imprese di nuova costituzione e quelle provenienti da altre province (limitatamente ai lavoratori assunti in loco) erogheranno l'EVR sulla base dell'importo massimo risultante dalla verifica territoriale.
6) Verifica EVR 2026
In data 29 maggio 2026 le parti si sono incontrate per verificare l'andamento del settore ai sensi dell'art. 2 dell'accordo, riscontrando un andamento positivo di 4 indicatori su 4 ai fini dell'erogazione dell'EVR nei mesi da luglio 2026 a giugno 2027.
In conseguenza di tale verifica positiva, le imprese che ritenessero di aver subito un andamento negativo dovranno procedere alle verifiche aziendali previste dall'art. 3 dell'accordo, inviando apposita comunicazione alle RSA/RSU (ove costituite), alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie dell'accordo e alla Cassa Edile di iscrizione.
Gli uffici dell'Area Sindacale di Confcooperative Terre d'Emilia sono a disposizione per l'eventuale assistenza e supporto richiesti dalle cooperative associate nello svolgimento della procedura.