Il messaggio Inps n. 2418 del 20-7-2026 fornisce istruzioni sulle disposizioni in materia di cigo e cisoa per l’emergenza climatica contenute nell’articolo 6 del Dl 146/2026 (circolare n. 84/2026).
Il provvedimento, ancora in corso di conversione, contiene specifiche misure per il periodo 1-7/31-12- 2026 per l’accesso a cigo e cisoa in presenza di eccezionali situazioni climatiche.
Sul decreto abbiano già segnalato alcune criticità così sintetizzabili: la limitazione del periodo di intervento al 2° semestre, quando gli eventi climatici estremi erano iniziati da settimane; l’attenuazione solo parziale delle rigidità della cisoa; la previsione di una procedura specifica quando era possibile utilizzare quelle ordinarie con alcune estensioni; la previsione di un intervento straordinario quando siamo di fronte alla ricorrenza degli eventi.
Detto questo, esaminiamo il messaggio che affronta separatamente le disposizioni in materia di cigo e di cisoa.
1.Integrazione salariale ordinaria (CIGO)
Il primo provvedimento prevede l’estensione ai datori di lavoro dei settori edilizia e affini, lapideo ed escavazioni - rientranti nel campo di applicazione della cigo - per le sospensioni o riduzioni dell'attività dal 1-7-2026 al 31-12- 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), della possibilità di accedere alla cigo senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
Si tratta dell’unica deroga in quanto il messaggio ribadisce che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della cigo, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (“eone”), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.
Inoltre, per gli eventi oggettivamente non evitabili (“eone”)
Aspetti contributivi
Come detto, per i periodi “eone” non è dovuto il contributo addizionale, ma questi periodi di integrazione salariale rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.
Il messaggio ricorda anche due aspetti:
Modalità operative
Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.
Riportiamo di seguito i paragrafi relativi all’esposizione dei dati nei flussi Uniemens
Modalità di esposizione del conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens/PosContributiva, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i medesimi devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento<CongCIGOAltCaus>, presente in<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACreddito>/<CongCIGOAltre>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione “L153”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 107-2026”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens/PosContributiva di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens-Cig (UNI41), i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.
A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
2.Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
La norma, che opera nel 2° semestre 2026, ricalca quella dell’anno scorso (comma 2 articolo 10bis Dl 92/2025) e prevede per gli operai agricoli a tempo indeterminato (oti) e agli operai agricoli a tempo determinato (otd) l’accesso all’ammortizzatore anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.
La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative (articolo 8 Legge n. 457/1972).
Le integrazioni non sono conteggiate per il raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti dal citato articolo 8.
Il trattamento è concesso dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS ed è erogato direttamente dall'Istituto (si tratta di una deroga alla normativa generale).
Anche in questo caso riportiamo i paragrafi relativi agli aspetti operativi
Modalità di presentazione della domanda
Ai fini della presentazione delle domande di CISOA ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 107/2026, che interessano gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro devono utilizzare l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (cod.17).
Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026” (cod.18).
È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.
Pertanto, per le riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa riconducibili al verificarsi di eventi meteorologici avversi, comprese le alte temperature, per i periodi compresi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro agricoli sono tenuti a presentare la domanda di accesso alla prestazione in argomento esclusivamente mediante le causali 17 (riduzione) e 18 (sospensione), sia per gli operai a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, essendo prevista, ai sensi della normativa derogatoria di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 107/2026, quale unica modalità di erogazione, il pagamento diretto in favore dei predetti beneficiari.
Tali domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’inoltro delle domande di CISOA con l’indicazione delle causali 17 e 18 è consentito a decorrere dal 24 luglio 2026. In sede di prima applicazione della norma in argomento, le istanze riferite alle sospensioni o alle riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026, possono essere inviate entro il termine di 30 giorni successivi a tale ultima data, ossia entro il 22 agosto 2026.
Sono esclusi dal campo di applicazione della norma in argomento gli impiegati e i quadri, ai quali si applica la normativa a regime.
Autorizzazioni e modalità di pagamento
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 107/2026, le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, sono autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 457/1972.
I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Modalità di esposizione nel flusso Uniemens/PosAgri della parte di giornata lavorata
Il trattamento della CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens/PosAgri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente, a seconda del tipo di manodopera, i seguenti elementi:
1. per gli OTI: <CodicePartTime-GOR> = 7 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate;
2. per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico per individuare la parte di giornata lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione:
<CodicePartTime-GOR> = 8 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate.
Tali codici sono validi per i periodi di competenza 3° e 4° trimestre 2026.
Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
Atteso che il modello di presentazione della domanda “SR33” contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono tenuti a effettuare ulteriori adempimenti.