La legge delega per la riforma fiscale (n. 111/2023) ha previsto a suo tempo la possibilità di adottare, dopo i decreti attuativi, delle disposizioni integrative e correttive per sistemare errori, chiarire dubbi interpretativi e coordinare le nuove norme con quelle già esistenti.
Con questo scopo il Governo ha approvato il Dlgs. 148/2026 (Gu. n. 185 del 11-8-2026 - in vigore dal 12-8-2026), chiamato "decreto correttivo Omnibus" perché interviene contemporaneamente su numerose aree della fiscalità.
Per quanto riguarda l’ambito lavoristico, il decreto ha modificato il Tuir relativamente
Occorre anche precisare che il Tuir che conoscevamo (il glorioso Dpr n. 917/1986) è stato abrogato e sostituito dal nuovo testo unico allegato al Dlgs 19-6-2026, n. 117 (in vigore dal 4-7-2026).
Il testo riprende quello precedente con alcune sistemazioni formali (è stata superata la numerazione con “bis” “ter” ecc. di articoli e commi). Per questo motivo utilizziamo la nuova numerazione raccordandola a precedente.
Fatto questo quadro, affrontiamo il tema “familiari a carico”.
La modifica introdotta dall’articolo 1 riguarda l'articolo 12 comma 7 del Tuir2026 (comma 4ter del Tuir1986) e si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025. Anche per questo motivo attendiamo le istruzioni dell’Agenzia delle entrate.
Si tratta di una questione piuttosto complicata, che deve essere brevemente ricostruita.
La Legge di Bilancio 2025 (circolare n. 2/25), intervenendo sull’articolo 12 comma 4ter del Tuir (Detrazioni per carichi di famiglia), aveva ristretto la platea dei familiari per i quali è possibile fruire delle detrazioni fiscali escludendo
Il comma 4ter è stato modificato dall’articolo 1 del Dlgs 192/2025.
Quella nuova formulazione permetteva di far rientrare nella platea dei familiari per i quali si possono ottenere agevolazioni fiscali tutti i soggetti dell’articolo 433 cc1 purché conviventi con il lavoratore e, dove richiesto espressamente dalle norme del comma 2 dell’art. 51 (quelle sul welfare aziendale), anche a carico dello stesso.
L’articolo 1 del Dlgs 148, che stiamo esaminando, sopprime nel primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria» e nel secondo aggiunge le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
Riportiamo di seguito il nuovo comma 7 (ex 4ter).
Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo (articolo 12 - Detrazioni per carichi di famiglia), si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'art. 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 22, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Proviamo a rappresentare con un diagramma le nuove regole da applicare.
Per fare un esempio concreto, le lettere f), f-bis e f-ter dell’articolo 51 del Tuir1986 - ora lettere f), g) e h)3 dell’articolo 53 Tuir2026 - richiamano l’articolo 12 senza porre alcuna condizione.
Quindi le somme di cui alle lettere citate saranno “non imponibili” se riferite a persone di cui all’articolo 433 anche se non conviventi, non essendo richiamate le condizioni di cui all’articolo 12, queste persone potranno non essere a carico.
Nella risposta a un recente interpello (n. 163/2026), che riprenderemo alla fine, l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al tema in esame.
In sostanza, per effetto delle modifiche, i requisiti sopra richiamati della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria vanno verificati, contestualmente alla situazione reddituale del familiare, solo quando altre disposizioni fanno riferimento agli ”altri familiari” indicati nell’articolo 433 del codice civile ”fiscalmente a carico”.
È il caso, ad esempio, dell’articolo 51 lettera f-quater) del Tuir1986 - articolo 53 lettera i) del Tuir20264 - che richiama le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 12, cioè l’essere fiscalmente a carico.
La risposta dell’Agenzia ricorda anche che ai fini dell’individuazione dei ”familiari” o dei ”familiari fiscalmente a carico” non assume rilievo la circostanza che non spettino le detrazioni per carichi di famiglia indicate nel medesimo articolo 12 del Tuir.
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Concludiamo segnalando che l’interpello citato riguardava la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del rimborso delle spese relative al ricovero in RSA di un familiare nell'ambito di piani di welfare aziendale.
L’istante faceva rilevare che ben difficilmente una persona ricoverata in una struttura poteva essere convivente con lavoratore beneficiario del rimborso,
Alla luce delle considerazioni esposte sopra, il parere dell’Agenzia è favorevole.
Ciò posto, in considerazione della modifica normativa sopra illustrata, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa di riferimento, non oggetto della presente istanza,” il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute in favore della madre non convivente” non concorre, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera fter ), del TUIR, alla formazione del reddito da lavoro dipendente dell’Istante.