Gestire l’impresa

INL SU EMERGENZA CALDO: SERVE UN PIANO

Le disposizioni nella Circolare Servizio Lavoro Previdenza n. 90

lunedì 13 luglio 2026

Una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (n. 5484 dell’6-7-2026) fornisce agli ispettori alcune indicazioni relativamente all'attività di vigilanza sul rischio da stress termico. 

L’Inl richiama le proprie precedenti note ispettive (nn. 4639/2021, 3783/2022, 4753/2022 e 5291/2023) e il Dm n. 95/2025. A queste si aggiungono gli interventi dell’Inps (citiamo in particolare il messaggio n. 2130/2025 e la nostra relativa circolare n. 92/25) e le norme contenute nel recente Dl 107/2026 (circolare n. 84/26). 

 

L’Ispettorato affronta però il problema in termini di sicurezza sul lavoro più che di ammortizzatori sociali. 

In primo luogo, si afferma che è necessario superare l’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Non a caso si richiama la necessità che i rischi da stress termico ambientale siano oggetto di specifica valutazione ai sensi del Dlgs. n. 81/2008.  

Sono individuati anche i settori nei quali effettuare specifiche verifiche nel periodo estivo (edilizia, dell'agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider). 

 

Questi gli aspetti che gli ispettori dovranno verificare (e che di conseguenza i datori di controllo dovranno tenere sotto osservazione): 

  • Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione. 

  • Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00). 

  • Pause e Rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose. 

  • Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti. 

  • Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. 

  • Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo. 

  • Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi. 

 

Le verifica non dovrà essere soltanto documentale in quanto dovrà riguardare l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti. 

 

È richiamata anche la nota prot. n. 5291 del 21-7-2023, per la quale il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al Dlgs n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza. 

In questo senso una indicazione arriva dalle “ordinanze calore” emanate ormai in tutte le regioni, anche se non sempre le indicazioni sono condivisibili. 

 

Documenti da scaricare

Resta informato