Il messaggio Inps n. 3247 del 13-10-2026 informa circa la nuova procedura di rimborso per le somme indebitamente versate alla Gestione separata da parte dei soggetti committenti, dei lavoratori parasubordinati e dei liberi professionisti.
La procedura in esame costituisce il primo tassello di un disegno più ampio che porterà a un’unica procedura per tutte le gestioni.
Possono accedere alla funzionalità i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata per le richieste di rimborso di seguito indicate:
-
contribuenti autonomi che producono redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
-
soggetti committenti, per la quota a loro carico (due terzi del contributo versato), in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
-
soggetti committenti, per motivazioni diverse da quella indicata al punto precedente, quali versamenti duplicati, somme indebitamente versate per l’applicazione di un’aliquota inferiore a quella denunciata e successivamente variata, errori di versamento o casi analoghi;
-
lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico (un terzo del contributo versato), in caso di superamento del citato massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Il servizio può essere utilizzato anche dagli intermediari abilitati di cui alla Legge n. 12/1979 o individuati come intermediari di fiducia dai soggetti interessati.
La presentazione dell’istanza avviene attraverso l’accesso al “Cassetto previdenziale del contribuente” mediante la propria identità digitale e selezionare “Altri Servizi” > “Domanda Rimborso Unico”.
Il servizio consente di consultare le istanze già trasmesse e di compilare una nuova domanda.
Anche il lavoratore parasubordinato può richiedere il rimborso della quota contributiva a proprio carico versata indebitamente oltre il citato massimale annuo.
I precedenti canali di trasmissione delle domande, distinti per soggetti committenti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati, non sono più disponibili.
Riportiamo di seguito le indicazioni per la gestione della domanda contenute nel messaggio. La procedura è anche supportata da un manuale consultabile online.
1. Gestione internet per i contribuenti e i loro intermediari
Attraverso il servizio “Domanda Rimborso Unico”, il contribuente e l’intermediario delegato possono:
La pagina iniziale presenta le caratteristiche del servizio, il collegamento per l’inserimento di una nuova domanda e l’elenco delle istanze più recenti, con l’indicazione del relativo stato.
La medesima pagina rende disponibili gli aggiornamenti amministrativi e procedurali in materia di rimborsi ed eccedenze, i “Contatti INPS” per la segnalazione di anomalie o malfunzionamenti e, ove prevista, la funzione per valutare gli strumenti digitali.
1.1 Compilazione di una nuova domanda
Come anticipato, il servizio è stato progettato per essere utilizzato per tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, ma la prima fase di attivazione è riservata alla Gestione separata e prevede differenti tipologie di utenti e causali di rimborso.
In particolare, le tipologie di utenti sono le seguenti:
Per le citate tipologie sono disponibili tre macro-causali:
Accedendo dal “Cassetto previdenziale del contribuente” la procedura identifica la tipologia di utente e configura la domanda in modo coerente. Qualora un soggetto acceda come lavoratore parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione separata, il sistema segnala l’anomalia. Analogamente, l’accesso come “committente per superamento del massimale” in assenza di somme disponibili determina una segnalazione di incongruenza.
La causale “Altro” è riservata alle richieste non connesse al superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Può essere selezionata, ad esempio, dal soggetto committente per recuperare somme versate a seguito di applicazione di un’aliquota non corretta o dal libero professionista per ottenere il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Particolare importanza rivestono le domande riconducibili alle causali “Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale” e “Gestione Separata - Parasubordinati”, in considerazione delle indicazioni contenute nel messaggio n. 1561 del 19 maggio 2025, con il quale l’Istituto ha disposto l’invio di un’apposita comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, nell’anno di riferimento, abbiano superato il citato massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Nell’anno seguente, concluse le verifiche di merito, inclusa quella sull’aliquota applicata, analoga comunicazione è trasmessa a ciascun soggetto committente per la quota di competenza.
L’avviso informa i destinatari dell’eventuale contribuzione indebitamente versata e suscettibile di rimborso. Ciascun soggetto committente può richiedere, per ogni lavoratore parasubordinato interessato, la restituzione della quota eccedente di propria competenza selezionando “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”.
Il lavoratore parasubordinato può, invece, richiedere il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi soggetti committenti oltre il massimale annuo.
Per compilare correttamente la domanda è opportuno consultare il Manuale presente nella scheda collocata in alto a destra.
Di seguito vengono riportate le tipologie di rimborso: