Con Provvedimento del 11/05/2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di aprile 2026.
Questi valori si utilizzano per applicare alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi che fanno riferimento a elementi espressi in moneta straniera (corrispettivi, proventi, spese ed oneri).
Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari: aggiornato l’elenco delle giurisdizioni
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 12/05/2026
Con Provvedimento del 12/05/2026, pubblicato in data 13/05/2026, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e il Direttore Generale delle Finanze hanno modificato gli allegati C e D del D.M. 28/12/2015 in tema di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.
E’ pertanto stata aggiornata la lista dei Paesi collaborativi che aderiscono allo scambio di dati finalizzato ad aumentare la trasparenza fiscale internazionale e a contrastare fenomeni di evasione.
Comunicazioni adempimento spontaneo per anomalie nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 per il periodo d’imposta 2022
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 14/05/2026
Con Provvedimento del 14/05/2026 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2022.
Tali comunicazioni sono finalizzate a promuovere l’adempimento spontaneo dei contribuenti beneficiari di aiuti di Stato o in regime de minimis che hanno indicato tali aiuti in modo errato o incoerente nelle dichiarazioni fiscali relative al 2022: gli stessi possono infatti chiedere, anche tramite intermediario, ulteriori informazioni o segnalare elementi che chiariscano la propria posizione oppure regolarizzare le anomalie.
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Concordato Preventivo Biennale: approvata la nuova metodologia per i periodi d’imposta 2026 e 2027
D.M. 11/05/2026 (G.U. n. 115 del 20/05/2026)
Con Decreto del 11/05/2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la nuova metodologia con cui l’Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano gli Isa nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2025 per il biennio 2026/2027.
Tra le circostanze eccezionali che possono determinare la cessazione del concordato preventivo biennale, oltre alle situazioni già previste in precedenza, sono stati inseriti anche gli impatti economici legati all’aumento dei prezzi collegato alla situazione geopolitica in Medio Oriente.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: aggiornato l’Albo dei certificatori
D.D. 21/05/2026 (pubblicato sul sito del Ministero)
Con Decreto Direttoriale del 21/05/2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato l’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 15/09/2023.
Sono stati inseriti i nuovi certificatori che avevano presentato la richiesta di iscrizione tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026.
Si ricorda che le imprese che intendono richiedere una certificazione devono farne richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all'Albo dei certificatori, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
Fatture dei debitori iscritti a ruolo: nuovi dati messi a disposizione dell’Agente della Riscossione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 22/05/2026
Con Provvedimento del 22/05/2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui la stessa mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
Conversione in Legge del Decreto Fiscale
L. n. 88 del 22/05/2026 (G.U. n. 117 del 22/05/2026)
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22/05/2026 la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 38 del 27/03/2026 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Sono state introdotte novità in merito al regime IVA delle operazioni permutative, al concordato preventivo biennale, alla rottamazione-quinquies e ai pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ai professionisti.
Quarto Decreto Carburanti
D.L. n. 89 del 22/05/2026 (G.U. n. 117 del 22/05/2026)
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 117 del 22/05/2026 il Decreto Legge n. 89 del 22/05/2026 (cd. “Quarto Decreto Carburanti”) contenente, tra l’altro:
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proroga di un mese del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori: oltre ai mesi di marzo, aprile, maggio, è stato aggiunto anche il mese di giugno;
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introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti: il credito spetta alle imprese agricole per un ammontare fino al 30% della spesa effettuata per l’acquisto dei fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Le regole di dettaglio saranno stabilite con un Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Regole procedurali per le istanze di consulenza giuridica
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 08/06/2026
Con Provvedimento del 08/06/2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole procedurali per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica da parte di associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici ed enti locali per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, per quesiti di carattere generale e non relativi ad un singolo contribuente, ai sensi del nuovo art. 10-octies dello Statuto del Contribuente.
Tali richieste di consulenza giuridica devono essere presentate, di norma, alle direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale di chi fa la richiesta. Le direzioni regionali, tuttavia, possono rimettere le pratiche alla divisione Contribuenti nei casi più complessi o incerti, che fornirà direttamente la risposta.
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Comunicazioni promozione adempimento spontaneo in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025 o la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 09/06/2026
Con Provvedimento del 09/06/2026 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni per la correzione spontanea delle anomalie in caso di presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta. Viene inoltre segnalata la presentazione della dichiarazione IVA senza il quadro VJ a fronte di fatture ricevute in regime di inversione contabile.
Tali comunicazioni sono inviate via Pec e contemporaneamente rese disponibili nel Cassetto Fiscale dei contribuenti interessati.
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Prassi amministrativa
Civis diventa il canale unico per l’assistenza on line ai contribuenti su comunicazioni del Fisco
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 12/05/2026
L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 12/05/2026, ha reso noto che è stato rinnovato il canale Civis per l’assistenza on line sulle comunicazioni e gli avvisi del Fisco.
La nuova versione consente all’utente che non ritiene corretto l’esito della prima risposta dell’Agenzia delle Entrate, di chiedere il riesame della pratica direttamente on line, continuando a dialogare con lo stesso ufficio tramite il canale Civis. Non è più necessario contattare l’ufficio con altri canali (appuntamenti o Pec, ecc.) per chiedere all’Agenzia una seconda valutazione.
Con la nuova versione del Civis è inoltre possibile allegare fino a 10 documenti per supportare la propria istanza.
Il nuovo Civis permette inoltre di conoscere lo stato di lavorazione, l’esito delle richieste inviate, la consultazione di quelle precedenti e l’ufficio che ha preso in carico e gestito la richiesta.
Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026, ha istituito il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica di cui all’art. 1, comma 448 della L. n. 199/2025.
Il credito d’imposta aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026.
Si ricorda che tale misura è destinata alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nella ZES per il Mezzogiorno nell’anno 2025 e che hanno presentato la comunicazione integrativa nei tempi previsti di cui sopra.
Modifica denominazione del Comune di Vallecrosia nell’Archivio Comuni e Stati Esteri
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 19/E del 15/05/2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 19/E del 15/05/2026, ha aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri al fine di tener conto della modifica della denominazione del Comune di Vallecrosia, in Provincia di Imperia, in Vallecrosia al mare con efficacia dal 14 maggio 2026, a seguito della Legge Regionale 24/04/2026 n. 1.
Il codice amministrativo nazionale del Comune L599 è rimasto invariato.
Contributo straordinario banche e maggiore Irap versata sui dividendi infra-Ue o See: istituiti i codici tributo per il versamento e per l’utilizzo in compensazione
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026, ha istituito i codici tributo 2718, 1948 e 8956 per il versamento, tramite modello F24, rispettivamente, del contributo straordinario delle banche di cui all’art. 1, comma 69 della Legge di Bilancio 2026, degli interessi e delle relative sanzioni.
Con la stessa Risoluzione è stato istituito anche il codice tributo 3886 per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della maggiore Irap versata sui dividendi infra-Ue o See nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2025 (v. art. 1, comma 47 della Legge di Bilancio 2026). L’eccedenza Irap, se non è stato richiesto il rimborso tramite apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzata in compensazione esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario di cui al codice tributo 2718, istituito con la medesima Risoluzione in commento.
5 per mille 2025: on line gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 21/05/2026
L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 21/05/2026, ha reso noto che sono online gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi del 5 per mille 2025.
Colonnine di ricarica auto elettriche: pronto il nuovo servizio per l’invio dei corrispettivi
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 03/06/202
L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 03/06/2026, ha reso noto che a partire dal 3 giugno 2026 è possibile, per i soggetti che gestiscono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, registrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate i loro “Server energia” (ossia i dispositivi idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite).
Dopodichè, a partire dal 23 giugno 2026 ed entro il 6 agosto 2026, dovranno essere trasmessi i dati dei corrispettivi registrati dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.
A regime, i dati dei corrispettivi registrati dal 1° giugno 2026 dovranno essere comunicati entro la fine del mese successivo.
Le regole tecniche sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12/12/2025.
Rilevanza catastale degli interventi edilizi da Superbonus: in quali casi
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri per individuare le tipologie di interventi edilizi che fanno sorgere l’obbligo di aggiornamento catastale con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, a seguito delle richieste di chiarimenti arrivate post comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per i quali non risultava la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili che erano stati oggetto di interventi edilizi da Superbonus.
In via generale la necessità di rideterminare il classamento catastale si verifica ogni volta che i lavori realizzati incidono sulla redditività dell’immobile, ossia quando incidono sugli elementi e sulle caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza, ad esempio in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, o delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
L’Agenzia ha chiarito che non è necessario aggiornare il classamento e la rendita catastale se l’ampliamento degli impianti non comporta un aumento significativo della redditività dell’immobile, ossia in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
Premi di produttività post Legge di Bilancio 2026: chiarimenti dell’Agenzia
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026, ha fornito chiarimenti in merito ai premi di produttività per gli anni 2026 e 2027, post modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026.
Il nuovo limite di 5.000 euro su cui si applica l’imposta sostitutiva dell’1% vale anche se i premi, anziché in denaro, vengono fruiti come benefit aziendali, pertanto, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati.
Conseguentemente, per gli anni 2026 e 2027, il lavoratore potrà ricevere fino a 5.000 euro in denaro, beneficiando dell’imposta sostitutiva ridotta all’1%, oppure potrà scegliere di convertire, in tutto o in parte, quella stessa somma in benefit aziendali. In tale ultimo caso, i valori non concorreranno a formare reddito, nei limiti previsti dal Tuir, mantenendo comunque il riferimento al tetto complessivo di 5.000 euro.
Dottrina
Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 7-2026/CTS (pubblicato nel mese di maggio 2026)
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito, nel mese di maggio 2026, lo Studio n. 7-2026/CTS “Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore” nel quale ha fornito una rassegna degli adempimenti da effettuare in caso di trasformazione, fusione e scissione che vedano coinvolti enti del Libro I del Codice Civile (ossia gli enti no profit), siano essi in possesso o meno della qualifica di ETS.
Cybersecurity e modello 231
Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (maggio 2026)
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha pubblicato, sui rispettivi siti, il Documento “Cybersecurity e modello 231: integrazione dei rischi informatici nella governance d’impresa” nel quale è stato approfondito il tema della cybersicurezza quale componente ormai essenziale dei sistemi di governance, controllo interno e compliance delle imprese, analizzando l’interazione tra gestione del rischio informatico e responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In particolare, sono stati esaminati i principali reati informatici rilevanti ai fini 231, i profili organizzativi connessi all’integrazione del rischio cyber nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, anche alla luce dell’impatto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sui sistemi di controllo aziendale.
Il budget di tesoreria: principali funzioni e aspetti operativi
Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (19 maggio 2026)
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha pubblicato, sui rispettivi siti, il Documento “Il budget di tesoreria: principali funzioni e aspetti operativi”, nel quale è stato chiarito il ruolo del budget di tesoreria quale strumento fondamentale di pianificazione e controllo dei flussi di cassa, evidenziando come la liquidità prospettica rappresenti oggi un elemento centrale nella valutazione del merito creditizio e nella gestione aziendale.
In continuità con il precedente lavoro sui cash flow pubblicato ad ottobre 2025, il documento promuove un approccio orientato al futuro, in linea con le principali normative e best practices, e sottolinea la necessità per tutte le imprese di dotarsi di strumenti previsionali affidabili. Il budget di tesoreria viene quindi presentato come un supporto strategico alla governance, capace di collegare pianificazione e operatività e di favorire decisioni consapevoli in contesti economici complessi.
L’emersione anticipata della crisi: ordinamenti a confronto
Fondazione Nazionale dei Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (20 maggio 2026)
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha pubblicato, sui rispettivi siti, il Documento “L’emersione anticipata della crisi: ordinamenti a confronto”, nel quale è stata effettuata un'analisi degli strumenti di emersione anticipata della crisi d'impresa previsti in alcuni ordinamenti europei (Spagna, Francia, Germania e Paesi Bassi) e nel Regno Unito, ponendoli a confronto con il sistema italiano delineato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Lo scopo del Documento è quello di offrire ai professionisti uno strumento di orientamento comparato sugli strumenti di emersione anticipata della crisi applicati in alcuni degli Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti economici, commerciali e societari di particolare rilievo. Dal confronto emerge che l'anticipazione della crisi non segue un modello unitario: alcuni ordinamenti privilegiano la riservatezza e l'autonomia del debitore, altri attribuiscono un ruolo più marcato al giudice o a figure terze di mediazione, altri ancora valorizzano strumenti di omologazione e di estensione degli effetti dell'accordo.
Pubblicato in consultazione la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”
Organismo Italiano di Contabilità, Comunicato del 20/05/2026
L’OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”.
Le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
Dall’indagine svolta sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali. Proprio tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.
Le proposte non si limitano solo a introdurre nuove regole classificatorie ma riguardano anche l’introduzione di numerosi casistiche mai trattate fino ad ora esplicitamente.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.
Gli eventuali commenti devono essere inviati preferibilmente entro il giorno 31 luglio 2026 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu
La versione definitiva del nuovo OIC 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.
Pubblicata la risposta ad una richiesta di chiarimento sul trattamento contabile dei fondi di smantellamento e ripristino (OIC 31)
Organismo Italiano di Contabilità, Comunicato del 28/05/2026
L’OIC ha pubblicato la risposta alle richieste di chiarimento sul fondo smantellamento e ripristino disciplinato dall’OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto che era sta posta in consultazione a marzo 2026.
La risposta dell’OIC ha l’obiettivo di chiarire come contabilizzare i costi sostenuti per il ripristino dei siti, specialmente tenendo conto che la normativa italiana impone l’obbligo, al termine dell’utilizzo degli impianti stradali di carburante, di rimuovere tutte le attrezzature fuori terra ed interrate previa verifica dell’assenza di sostanze contaminanti nel terreno.
La risposta tiene conto dei commenti ricevuti in fase di consultazione ma sostanzialmente conferma quella posta in consultazione nelle scorse settimane.
In particolare, l’OIC nella sua risposta ha evidenziato la distinzione tra il trattamento contabile:
Crediti d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica e nelle ZLS: le novità della Legge di Bilancio 2026
Assonime, Circolare n. 15 del 28/05/2026
Assonime ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n. 15 del 28/05/2026 “Crediti d’imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica e nelle ZLS: le novità della Legge di Bilancio 2026” nella quale ha commentato le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 ai crediti d'imposta, a favore delle imprese che realizzano investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica e nelle regioni del Centro-Nord Italia in cui sono istituite le Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Le principali novità riguardano essenzialmente l'estensione temporale dei crediti d’imposta ZES Unica e ZLS agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 e l'ampliamento dell'ambito territoriale del credito d'imposta ZES Unica, con l'inserimento delle regioni Marche e Umbria.
La circolare ha illustrato, in particolare, le principali novità riportate nei modelli di comunicazione, e nelle relative istruzioni, per la fruizione delle predette agevolazioni fiscali (crediti d'imposta ZES Unica e ZLS 2026, 2027 e 2028), soffermandosi su alcuni aspetti di particolare rilievo in tema di investimenti agevolabili e svolgendo delle considerazioni conclusive sull'efficacia delle misure agevolative in parola.
Risposta dell’OIC alla Commissione Europea sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità e allo standard volontario
Organismo Italiano di Contabilità, Comunicato del 03/06/2026
L’OIC ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della consultazione pubblica avviata dallaCommissione Europea sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario, pubblicando la propria lettera di commento.
Pur condividendo il percorso di semplificazione adottato dalla Commissione, l’OIC ha posto l’accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, tra questi:
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è accolta con favore l’introduzione di agevolazioni per le imprese di più piccole dimensioni (fino a 10 dipendenti); tuttavia, in un’ottica di effettiva proporzionalità, si ritiene necessario estenderne la portata almeno alle imprese fino a 50 dipendenti;
Approfondimenti
Norme, regolamenti e provvedimenti attuativi
Comunicazioni adempimento spontaneo per anomalie nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 per il periodo d’imposta 2022
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 14/05/2026
Con Provvedimento del 14/05/2026 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2022.
Tali comunicazioni sono finalizzate a promuovere l’adempimento spontaneo dei contribuenti beneficiari di aiuti di Stato o in regime de minimis che hanno indicato tali aiuti in modo errato o incoerente nelle dichiarazioni fiscali relative al 2022: gli stessi possono infatti chiedere, anche tramite intermediario, ulteriori informazioni o segnalare elementi che chiariscano la propria posizione oppure regolarizzare le anomalie.
La maggioranza delle anomalie deriva dall’uso scorretto del codice “999” nel prospetto “Aiuti di Stato”. Questo codice ha una funzione residuale: serve solo per aiuti automatici non presenti nelle tabelle ufficiali. Se il contribuente lo ha utilizzato impropriamente, ad esempio per indicare un aiuto già codificato oppure un’agevolazione concessa da un’altra Amministrazione o che non è qualificabile come aiuto di Stato, deve verificare attentamente la correttezza della compilazione. Nei casi in cui l’aiuto sia già previsto nelle tabelle, è necessario presentare una dichiarazione integrativa con il codice corretto.
Un altro gruppo di errori riguarda la compilazione di campi come il codice Ateco, il settore, la Regione, il Comune, la dimensione d’impresa o la tipologia di costi. Anche in tali casi è richiesta una dichiarazione integrativa con i dati corretti. Soltanto dopo questa correzione gli aiuti possono essere registrati nei sistemi ufficiali.
Se la mancata registrazioni non dipende dagli errori di cui sopra, il contribuente può regolazzire l’anomalia presentando la dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, avvalendosi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ante modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024) con sanzioni ridotte.
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Regole procedurali per le istanze di consulenza giuridica
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 08/06/2026
Con Provvedimento del 08/06/2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole procedurali per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica da parte di associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici ed enti locali per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, per quesiti di carattere generale e non relativi ad un singolo contribuente, ai sensi del nuovo art. 10-octies dello Statuto del Contribuente.
Tali richieste di consulenza giuridica devono essere presentate, di norma, alle direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale di chi fa la richiesta. Le direzioni regionali, tuttavia, possono rimettere le pratiche alla divisione Contribuenti nei casi più complessi o incerti, che fornirà direttamente la risposta.
Le richieste possono essere formulate in forma libera, sono esenti da bollo e devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto legittimato a presentarle. L’inoltro deve avvenire tramite Pec all’indirizzo competente. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite il servizio telematico dedicato, predisposto dall’Amministrazione, la cui attivazione sarà comunicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il rappresentante deve dichiarare di non essere a conoscenza dell’esistenza di controlli in corso o non ancora conclusi, né comunque definiti tramite ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o a seguito di giudicato, nei confronti dell’istante e dei soggetti associati o rappresentati, con riferimento alla stessa questione interpretativa oggetto del quesito.
La fase istruttoria prevede che se la domanda risulta incompleta ma regolarizzabile, l’ufficio inviti il richiedente a integrarla entro trenta giorni dalla ricezione. Il contribuente deve fornire quanto richiesto entro i successivi trenta giorni, facendo decorrere da quel momento i termini per la risposta. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia sufficiente per fornire un parere, l’Agenzia può richiedere un’unica integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta o dalla sua regolarizzazione. Il richiedente è tenuto a trasmettere quanto richiesto entro sessanta giorni oppure a motivare l’eventuale impossibilità; anche in questo caso, i termini per la risposta decorrono solo dalla ricezione di una documentazione completa.
La consulenza giuridica viene fornita per iscritto e motivata entro centoventi giorni dalla data di ricezione. I termini fissati, sia per l’Amministrazione sia per il richiedente, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto e, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è differita al primo giorno lavorativo utile.
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Comunicazioni promozione adempimento spontaneo in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025 o la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 09/06/2026
Con Provvedimento del 09/06/2026 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni per la correzione spontanea delle anomalie in caso di presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta. Viene inoltre segnalata la presentazione della dichiarazione IVA senza il quadro VJ a fronte di fatture ricevute in regime di inversione contabile.
Tali comunicazioni sono inviate via Pec e contemporaneamente rese disponibili nel Cassetto Fiscale dei contribuenti interessati.
Il contribuente può richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti all’Amministrazione Finanziaria che spieghino l’anomalia.
Nel caso in cui, invece, il contribuente voglia sanare l’irregolarità, può presentare l’omessa dichiarazione entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione (ovvero 90 giorni dal 30 aprile 2026), con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024. Invece gli errori e le omissioni possono essere corretti con la presentazione di una dichiarazione integrativa usufruendo, anche in tal caso, del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Tale comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.