La nota Inl n. 811 del 29-1-2025 fornisce alcune indicazioni sulle nuove norme in materia di lavorazioni svolte in locali sotterranei.
L’articolo 1 comma 1 lett. e) della Legge n. 203/2024 (Collegato lavoro in vigore dal 12-1-2025) ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del Dlgs. n. 81/2008.
La norma consente l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV del Dlgs 81/2008 (relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro), in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Il datore di lavoro deve comunicare tramite pec al competente ufficio Itl l'uso dei locali nelle condizioni indicate sopra allegando adeguata documentazione (da individuare con apposita circolare Inl) che dimostri il rispetto dei requisiti richiesti.
I locali possono essere utilizzati soltanto dopo 30 giorni dalla data della comunicazione.
Se Itl richiede ulteriori informazioni, il termine di 30 giorni decorre 30 giorni dopo l’ulteriore comunicazione, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.
L’Inl ricorda che l’uso dei locali sotterranei o semi-sotterranei è possibile anche quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”.
Nella circolare 27/2025 del Servizio Lavoro Previdenza l'analisi di tutti i punti della nota.