PREMESSA
Per favorire il monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, aumentare la trasparenza lungo le filiere agroalimentari e contrastare pratiche commerciali scorrette, è stato introdotto l’obbligo di riportare in fattura i codici identificativi dei prodotti soggetti alle rilevazioni delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), a carico dei soggetti che emettono fatture di vendita relative a tali prodotti.
Con il provvedimento del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative per l’integrazione delle fatture elettroniche riguardanti i prodotti per i quali risulta attiva una CUN (tra cui, ad esempio, suini, conigli e uova).
In mancanza di una specifica decorrenza indicata nel provvedimento, si ritiene applicabile quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3, comma 2, L. 212/2000), con conseguente efficacia della disposizione a partire dal 16 maggio 2026.
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COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI
La Commissione Unica Nazionale è lo strumento di riferimento nazionale che opera al fine di formulare, in modo regolamentato e trasparente, i prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato e che assicura la trasparenza del processo di formazione dello stesso, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato di avere punti di riferimento sui quali basarsi per le proprie contrattazioni.
Le Commissioni Uniche Nazionali sono costituite dai delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, secondo oggettivi criteri di rappresentatività.
Le CUN operano nel rispetto del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico che:
Le Commissioni sono istituite e disciplinate dall’art. 6-bis del Decreto-Legge 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge 91/2015.
Si riporta di seguito, per una maggiore comprensione, il testo dell’art. 6-bis citato:
“1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati. 2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione. 3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. 4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione “Borsa merci telematica italiana Scpa”, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni. 5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse. 6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
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CODICE CUN E INDICAZIONE IN FE
Il Codice CUN è un Codice Univoco Nazionale da inserire nel tracciato xml della fattura elettronica per quei prodotti soggetti al controllo della Commissione unica nazionale.
Il codice CUN è stato introdotto in fatturazione elettronica per:
I codici CUN da indicare in fattura sono specifici e differenziati per caratteristiche tecniche e commerciali del prodotto. Si tratta di una nomenclatura standard a livello nazionale (codice alfanumerico associato a uno specifico prodotto agroalimentare) dei prodotti agricoli monitorati, destinata a diventare un riferimento operativo stabile per la fatturazione nelle filiere interessate.
In particolare, art.3 comma 7-bis D.L. 63/2024 (introdotto dall’art. 33 della L. 182/2025), prevede che:
“7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2028, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalità di attuazione del presente comma.”
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MODALITÀ ATTUATIVE – PROVV. N.93628 DEL 18/03/2026
Con il provvedimento dell’Agenzia n.93628 del 18 marzo 2026, viene data attuazione all’obbligo previsto dall’art.3 comma 7-bis, ultimo periodo, del DL 63/2024.
In particolare, il provvedimento prevede che per l’indicazione del codice CUN debba essere utilizzato l’elemento già esistente 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, che è possibile impostare su ciascun rigo del corpo della fattura.
Si tratta di un elemento la cui compilazione, pur essendo facoltativa a livello di schema Xml, a partire dal 16/05/2026 diventerà obbligatoria per le filiere interessate.
In particolare, per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:
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nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
I codici, consultabili al seguente link (e allegati alla presente circolare):
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12616
sono differenziati anche per caratteristiche tecniche e commerciali del prodotto.
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TRASMISSIONE DATI
I dati raccolti tramite il Sistema di Interscambio non resteranno confinati all'ambito fiscale. L'Agenzia delle Entrate provvederà infatti a trasmettere alla segreteria tecnica di ciascuna CUN, per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. (Borsa Merci Telematica Italiana), le informazioni relative a unità di misura, quantità e prezzo totale.
Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:
Tale flusso di dati avverrà con frequenza settimanale attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Per garantire il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR), la trasmissione avverrà esclusivamente in forma anonima e aggregata, con la finalità di predisporre report informativi sull'andamento dei mercati.
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DECORRENZA
In mancanza di una specifica previsione, all’interno del provvedimento n.93628/2026, circa la decorrenza e nelle more di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene applicabile quanto disposto dallo Statuto del contribuente, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 212/2000:
“2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”
Pertanto, il nuovo obbligo informativo dovrebbe considerarsi efficace a decorrere dal 16 maggio 2026.
Si evidenzia, altresì, che la disposizione in esame presenta carattere temporaneo, in quanto l’obbligo di indicazione del codice CUN nella fattura elettronica, introdotto dall’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge n. 63/2024, resterà vigente fino al 31 dicembre 2028.
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SANZIONI
Con la pubblicazione, sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), delle FAQ relative al provvedimento del 18 marzo 2026, sono stati forniti importanti chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo, e al conseguente regime sanzionatorio, di indicazione del codice CUN nelle fatture elettroniche.
In particolare, il Ministero ha precisato che l’obbligo di indicazione del codice CUN non assume natura fiscale, ma risponde esclusivamente a finalità statistiche e informative. Di seguito si riporta la FAQ in questione.
Alla luce di tale qualificazione, pertanto, e dalla risposta fornita dal MASAF, si precisato che, in considerazione della natura non fiscale dell’obbligo, l’errata ovvero omessa indicazione del codice CUN non comporta l’applicazione di sanzioni di carattere fiscale.