In occasione della conversione in legge del cd. Decreto Milleproroghe, ovvero il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (GU n. 49 del 28-2-2026) sono state prorogate alcune delle agevolazioni già previste nel 2025 in caso di assunzioni di giovani under 35, donne con svantaggio occupazionale e lavoratori over 35 assunti in area Zes.
Ricordiamo che le norme ora prorogate sono state introdotte dal Decreto Legge 7 maggio 2024 n. 60 (Decreto Coesione), convertito con modifiche in legge 4/7/2024, n. 95 e riguardano nello specifico:
- Art. 22 Bonus giovani under 35
- Art. 23 Bonus donne svantaggiate
- Art. 24 Bonus assunzioni Zes Unica Mezzogiorno.
Le agevolazioni in questione sono state illustrate nelle nostre circolari n. 32 - 55/2024, n. 40 – 54 – 55 – 66 – 67 – 85/2025 e n. 31/2026.
Va precisato che le agevolazioni non sono immediatamente applicabili mancando le istruzioni operative che l’Inps fornirà con le consuete circolari.
Tuttavia, è da ritenere che, trattandosi di proroghe di misure già esistenti, le nuove indicazioni dell’Istituto, “mutatis mutandis”, non si discosteranno molto da quelle fornite nelle circolari Inps n. 90/2025 (under 35), n. 91/2025 (donne) e n. 10/2026 (over 35 in Zes unica).
Bonus giovani under 35
La proroga dell’agevolazione si applica alle seguenti condizioni
- assunzioni e trasformazioni di contratti a termine dal 1° gennaio al 30 aprile 2026
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato
- per un periodo massimo di 24 mesi
L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi Inail) è fissato
- al 70% in via ordinaria
- al 100% se l’assunzione garantisce l’incremento occupazionale netto
con un limite massimo mensile pari a 500 euro per ciascun lavoratore.
Possono beneficiare dell’incentivo anche i datori di lavoro agricoli.
In base all’art. 22 comma 3 del Decreto Coesione se la sede / unità produttiva è nella cosiddetta ZES unica Mezzogiorno (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’esonero è riconosciuto per un massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e per una durata non superiore a 24 mesi.
Tenuto conto che il comma 3 richiama il comma 1 (ovvero il bonus under 35 “nazionale”) riteniamo – per quanto sia bene attendere conferme dall’Inps - che, anche per la Zes unica, l’esonero risulti così differenziato:
- 70% in via ordinaria
- 100% se l’assunzione garantisce l’incremento occupazionale netto.
Bonus assunzioni donne svantaggiate
L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di donne in una delle seguenti condizioni:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
- occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.
La condizione di mancanza di impiego regolarmente retribuito si riscontra quando, negli ultimi 6 mesi oppure 24 mesi, la lavoratrice
- non ha lavorato come subordinata oppure
- ha prestato attività come subordinata o con prestazioni riconducibili ad attività lavorativa autonoma o parasubordinata, dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Possono beneficiare dell’incentivo anche i datori di lavoro agricoli.
L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi INAIL)
- con limite massimo di 650 euro mensili,
- per una durata massima di 24 mesi,
- a condizione che si determini un incremento occupazionale netto.
L’esonero non si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
Bonus assunzioni over 35 nella Zes unica
L’agevolazione spetta fino al 30 aprile 2026, ai datori di lavoro privati che
- occupano fino a 10 dipendenti (numero considerato nel mese della nuova assunzione)
- assumono a tempo indeterminato presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES unica lavoratori che hanno già compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi
Analogamente al Bonus under 35, la legge di conversione ha stabilito un esonero contributivo (esclusi i premi Inail) così differenziato:
- 70% in via ordinaria
- 100% se le assunzioni comportano un incremento occupazionale netto
con un limite massimo di 650 euro mensile per lavoratore e una durata massima di 24 mesi.
Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono escluse dal beneficio le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
La circolare Inps 10/2026 (nostra circolare n. 31/2026) ha recentemente precisato che l’esonero contributivo è riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni Zes unica indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.