La Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 emanata dal Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali chiarisce che taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, seppur per legge classificati come rifiuti urbani, possono essere raccolti e trasportati con veicoli iscritti, oltre che nella categoria 1, anche nelle categorie 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi) a patto che sussistano determinate condizioni tali per cui possa essere applicata la “classificazione a vista”.
Si è ritenuto infatti che, qualora tale classificazione lo permetta, le categorie 4 e 5 “consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l’identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati”.
Alla luce di tali considerazioni, il Comitato Nazionale ritiene che, nei casi descritti dalla circolare, gli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani possano procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche mediante mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta il pertinente codice EER.
La circolare in allegato