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RECUPERI PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

L'intervento di Inps nella Circolare servizio lavoro previdenza n. 117

martedì 29 settembre 2026

La circolare Inps n. 100 del 18-9-2026 aggiunge un tassello alla prassi sulla Legge 104/1992, in particolare sulle possibili violazioni dei limiti di fruizione dei permessi. 

 

L’intervento dell’Istituto, che contiene un utile riepilogo della normativa e della prassi, trae origine dalle modifiche introdotte dal Dlgs 105/2022 che, modificando l’articolo 33 comma 3 della Legge 104, ha previsto la possibilità di fruizione dei permessi da parte di più familiari per la stessa persona disabile (sul tema si veda la circolare Inps n. 39/2023 – nostra circolare lavoro previdenza n. 13/23). 

La fruizione dei permessi è però alternativa tra gli aventi diritto e deve avvenire nel limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità. 

 

Il problema può nascere in caso di mancato coordinamento tra i lavoratori e di fruizione dei permessi in contemporanea o di superamento del limite mensile. Si tratta di una verifica che può essere fatta soltanto dall’Inps. 

 

  1. Superamento del limite mensile 

  

In primo luogo, è stabilito il principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto. In pratica, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’Inps.  

Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare. 

  

Questo l’esempio proposto. 

Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la medesima persona con disabilità: 

-  5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A; 

- 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A; 

- 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B; 

- 30 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B. 

La giornata di permesso del 30 marzo 2026 risulta indebitamente fruita, in quanto il limite complessivo mensile di tre giorni è già stato raggiunto nella giornata del 25 marzo 2026. Pertanto, in tale caso, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore B. 

 

 

 

 

  1. Contestuale fruizione dei giorni mensili di permesso per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto 

 

L’eventuale fruizione dei giorni di permesso da parte di più soggetti, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o medesime ore è una violazione di legge con obbligo di recupero da parte dell’Istituto. 

In questa situazione non sussiste una priorità temporale nell’esercizio del diritto e quindi l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari. 

Il recupero della prestazione indebita dovrà avvenire nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali. 

  

Anche in questo caso riportiamo l’esempio proposto dalla circolare. 

Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere la medesima persona con disabilità: 

-  5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A; 

- 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita contestualmente sia dal lavoratore A che dal lavoratore B; 

- 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B. 

La giornata del 18 marzo 2026, fruita a titolo di permesso da entrambi i lavoratori, risulta indebita al 50% per il lavoratore A e al 50% per il lavoratore B. In tale caso si deve procedere, pertanto, al recupero dell’indebito, pari al 50% rapportato all’orario lavorativo rispettivamente previsto per ciascun lavoratore. 

 

Circolare in allegato

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