La risposta a interpello n. 159/2026 del 10-8-2026 dell’Agenzia delle entrate affronta il tema della non imponibilità di somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione per familiari di cui all'articolo 12 del Tuir.
L’interpello si riferisce a spese pacificamente non imponibili ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera f–bis del Tuir. La particolarità è che le spese, regolarmente documentate, sono state pagate ''dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato da questi, mediante un conto corrente a lui esclusivamente intestato''.
Per completezza segnaliamo che si tratta di un “credito welfare”, maturato anche con riferimento a precedenti annualità''.
Per l’Agenzia le somme in esame non concorrono alla formazione del reddito anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del dipendente, fermo restando quanto detto con riferimento alla documentazione comprovante l'utilizzo delle citate somme.
Ovviamente per queste spese non è possibile fruire di altra agevolazione fiscale, e le stesse devono restare effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Il datore di lavoro dovrà acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso di lui, ma anche presso altri. Inoltre, la documentazione indicata nella dichiarazione deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo.
Per chi volesse approfondire il tema riepiloghiamo i documenti di legge e di prassi utilizzati dall’Agenzia:
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risoluzione n. 55/E del 25-9-2020, concernente il trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale,2 che precisa: la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente possa essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente, fermo restando, come detto, che dalla documentazione attestante la spesa venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma'
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circolare n. 35/E del 4-11-2022 che aveva previsto la non imponibilità delle somme o rimborsi per il pagamento ''delle utenze domestiche'', comprese quelle relative a ''immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari… a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese''.