La Legge regionale 1° giugno 2026, n. 5 recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale” riconosce ulteriori aree idonee rispetto a quelle già indicate dalla legge nazionale (decreto legislativo 190 del 2024) e definisce il quadro regionale per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili. L’obiettivo è accompagnare la transizione energetica assicurando, al tempo stesso, criteri chiari di localizzazione e tutela del territorio.
La nuova legge regionale
Premesso che non esistono aree non-idonee a priori (quelle idonee possono usufruire di procedure semplificate e abbreviate), la nuova legge regionale si compone di tre titoli: il primo contiene le disposizioni generali relative ai principi, alle finalità e agli obiettivi della disciplina regionale. Il secondo specifica i criteri per l’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio emiliano-romagnolo, distinguendoli in base alle diverse tipologie. Il terzo, infine, stabilisce le norme finali e transitorie.
Nel definire principi, finalità e obiettivi della legge, viene stabilito che rimangono fermi i vincoli e le tutele previsti dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, “nonché i piani territoriali regionali e gli strumenti della pianificazione di bacino”. Viene precisato che dovrà essere assicurato il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 GW, con un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW. La norma chiarisce inoltre che l’individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all’installazione di impianti, ma determina l’applicabilità delle semplificazioni amministrative previste dal decreto legislativo 190 del 2024.
La legge stabilisce inoltre che gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante debbano prevedere l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi di pertinenza. I Comuni potranno inoltre stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali. Nelle aree interessate da colture certificate sarà infine possibile installare esclusivamente impianti agrivoltaici e geotermici.
Le aree idonee
La legge individua come ulteriori aree idonee i siti oggetto di bonifica, le aree degli interporti, le aree del territorio urbanizzato classificate come ecologicamente attrezzate e i poli funzionali con destinazioni produttive esistenti, oltre alle cave ripristinate. Ancora, per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal Piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti. Tra le ulteriori aree individuate figurano anche le rotatorie stradali, gli spazi nella disponibilità dell’Autorità di sistema portuale (AdSP) e, per gli impianti geotermici, le aree del territorio regionale in cui sia accertata la presenza di risorse geotermiche.
Le aree con destinazione agricola
Per quanto riguarda l’utilizzo delle aree con destinazione agricola la legge stabilisce che l’installazione di impianti a fonti rinnovabili non possa interessare una quota superiore all’1,5% della Superficie agricola utilizzata (Sau) dell’intero territorio regionale, calcolata a partire dal 31 dicembre 2020. Inoltre, in ciascun Comune dell’Emilia-Romagna gli impianti non potranno interessare una quota superiore al 2,5% della Sau comunale, salvo specifiche deroghe da parte dell’amministrazione stessa. La legge specifica anche i criteri per il computo della Sau interessata da impianti di fonti di energia rinnovabile; così come viene disciplinata l’installazione degli impianti agrivoltaici, prevedendo il mantenimento dell’attività agricola e la conservazione di almeno l’80% della Produzione lorda vendibile (Plv).
L’obiettivo di energia rinnovabile prodotta
La nuova legge regionale, infine, si inserisce nel quadro del burden sharing nazionale che prevede, entro il 2030, il conseguimento di 6,3 GW di potenza aggiuntiva da fonti di energia rinnovabile in Emilia-Romagna, contribuendo a raggiungere l’obiettivo nazionale di 80 GW. Il potenziale incremento di potenza installata sulle aree idonee, così come identificate, può raggiungere circa 10 GW, superando gli obiettivi assegnati.
La posizione dell’ACI
In sede di Udienza conoscitiva presso la Commissione assembleare, l’Alleanza delle Cooperative ha presentato numerosi emendamenti a cominciare dal tentativo di correzione di alcune definizioni che non risultano corrette (art. 2).
Così come, durante l’iter di discussione e approvazione, sia in Commissione, sia in Assemblea, sono state proposte diverse versioni della norma sugli Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali (art. 14), al fine di tutelare la cooperazione agricola, senza peraltro ottenere piena soddisfazione.
A tal proposito, per consultare i diversi contributi provenienti dai soggetti intervenuti nel dibattito:
https://www.assemblea.emr.it/attivita/attivita-dalle-commissioni/iii-commissione-2025/udienza-conoscitiva-sul-progetto-di-legge-aree-idonee-per-linstallazione-di-impianti-alimentati-da-fonti-energetiche-rinnovabili
Per approfondimenti e chiarimenti in merito sono a disposizione Barbara Zanetti e Francesco Zanoni.
Allegato 1 Testo della circolare
Allegato 2 Legge regionale 1° giugno 2026, n. 5 recante: “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale"