Gestire l’impresa

TICKET LICENZIAMENTO PER I DETENUTI DIPENDENTI

Chiarimenti nella Circolare Servizio Lavoro Previdenza n. 70

martedì 26 maggio 2026

La circolare n. 59 del 20/5/2026 dell’Inps fornisce chiarimenti sul “ticket di licenziamento” (contributo previsto dalla legge n. 92/2012) nei casi in cui i lavoratori siano detenuti impiegati da datori di lavoro privati o comunque diversi dall’Amministrazione penitenziaria.  

 

In linea generale il ticket di licenziamento è un contributo a carico del datore di lavoro dovuto quando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompe in condizioni che darebbero diritto alla NASpI, indipendentemente dal fatto che il lavoratore la richieda o meno: il lavoro dei detenuti mantiene alcune peculiarità legate allo stato di detenzione (fermo restando che nel corso degli anni l’orientamento giurisprudenziale ha progressivamente assimilato il rapporto dei detenuti «agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, al fine di ampliare l’ambito delle tutele riconosciute a tali lavoratori».).  

 

Il contributo è dovuto quando la cessazione rientra nelle normali cause di interruzione del rapporto di lavoro oppure quando è riconducibile alla sfera decisionale del datore di lavoro. 

 

Il contributo invece non è dovuto quando la cessazione deriva da eventi esterni e legati alla condizione detentiva, ad esempio: revoca dell’autorizzazione al lavoro esterno da parte dell’autorità competente, decisioni dell’amministrazione penitenziaria indipendenti dal datore di lavoro. In questi casi, la cessazione non dipende dalla volontà del datore di lavoro, quindi non si applica la finalità “disincentivante” del ticket. 

 

Inoltre, nei casi di fine pena e trasferimento ad altro istituto penitenziario il datore di lavoro deve verificare se è possibile continuare il rapporto di lavoro: se la prosecuzione risulta impossibile e dimostrata allora il ticket non è dovuto. 

 

La circolare ha il pregio di intaccare il principio dell’automaticità del contributo in presenza di licenziamento che molte critiche ha sollevato. Anche se non sarà una problematica diffusa, l’aver lasciato al datore di lavoro la valutazione relativa all’obbligo potrebbe essere fonte di contenzioso. 

 

Al secondo paragrafo la circolare in esame introduce i nuovi codici da utilizzare in Uniemens:  

  • 2B → cessazione per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno (senza ticket) 

  • 2C → cessazione per scarcerazione o trasferimento, senza prosecuzione possibile (senza ticket) 

  • 2F → cessazione per scarcerazione/trasferimento ma con possibilità di prosecuzione (con ticket)  

 

Per il versamento del contributo si utilizza il codice M400 per indicare l’importo dovuto. 

Resta informato