La circolare del Ministero del lavoro n. 11 del 26-10-2026 affronta il tema delle modifiche all’Allegato VII del Dlgs n. 81/2008 relative alle verifiche periodiche su alcune attrezzature di lavoro.
La norma di riferimento è l’articolo 12 della Legge n. 34/2026 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese).
Al citato allegato VII, che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche, è stata aggiunta una nuova voce riguardante le "Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto" sottoponendole a verifica periodica triennale.
Queste attrezzature non vanno confuse con le macchine agricole raccogli frutta (comunemente denominate carri agricoli raccogli frutta), classificate sotto l’aspetto tecnico e operativo quali ponti sospesi e relativi argani per le quali vige l’obbligo di verifica biennale.
La circolare precisa che per operazioni in frutteto, si intendono principalmente operazioni eseguite dalla piattaforma relative al frutteto, fino a un’altezza massima della piattaforma inferiore ai 3 metri (nota: origine del riferimento Norma UNI EN 16952), quali ad esempio:
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Raccolta: per talune operazioni di raccolta degli sfridi e della frutta in quanto permettono il posizionamento diretto dei cassoni sulla piattaforma stessa. Intendendo con questo generalmente sistemi di carico, trasporto o gestione merci in cui i cassoni vengono posizionati o scaricati direttamente su una superficie operativa, come un carro agricolo, una piattaforma di carico, o una baia di magazzino.
Le piattaforme per operazioni in frutteto possono essere, ad esempio:
Fatta questa ampia premessa, la novità della Legge n. 34: per Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto - soggette all’obbligo di verifica triennale - debbano intendersi le piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto (ovvero la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto), ad un'altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri e progettate per lavorare sia su terreni non coltivati e sconnessi che su terreni livellati e solidi, ricomprendendo esclusivamente quelle tipologie che non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli frutta di cui al punto 9 dell’allegato A al dm 4 marzo 1982.