l’INPS, anche su sollecitazione di Confcooperative, ha fornito una prima indicazione rispetto all’attuazione degli sgravi contributivi validi per l’anno 2024 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone colpite dall’alluvione del maggio 2023 introdotti, come noto, con il D.L. n. 61/2024.
Come è stato segnalato dal territorio, infatti, e come spiegato dall’INPS alla luce degli approfondimenti di natura giuridica sulla misura ancora in corso da parte ministeriale, le imprese interessate si sono viste recapitare degli avvisi di pagamento relativi al primo trimestre 2024 che non tengono affatto conto di questo beneficio, per il cui godimento – ricordiamo - la norma non prevede la presentazione di alcuna istanza.
Data l’imminente scadenza dei versamenti l’INPS comunica per ora uno slittamento dal 16 settembre al 16 dicembre 2024 della contribuzione già tariffata (senza il pagamento di sanzioni civili) a beneficio dei soggetti interessati, puntualmente richiamati nel paragrafo 2 del messaggio.
Come evidenziato nella seconda nota a margine del messaggio, da questo slittamento dei termini sono esclusi i datori di lavoro con sede legale e operativa nelle zone alluvionate che ricadano in territori montani e svantaggiati, per i quali vige da tempo un regime agevolativo di miglior favore pari a uno sgravio del 75%.
Ricordiamo che invece la misura in questione in favore dei datori di lavoro agricolo colpiti dall’alluvione del maggio 2023 si concretizza in un’estensione dello sgravio contributivo e assicurativo previsto per le zone svantaggiate pari al 68%.
IN ALLEGATO IL MESSAGGIO DELL'INPS