La risposta a consulenza legale n. 2 del 26-1-2026 dell’Agenzia delle entrate affronta il tema della esenzione fiscale dei contributi per assistenza sanitaria integrativa versati non in costanza di lavoro dei dipendenti.
Il caso è quello di un ccnl che prevede l’iscrizione dei lavoratori alla cassa di assistenza sanitaria dall’anno successivo a quello del raggiungimento una soglia di giorni di lavoro.
Il premio che dà accesso alla copertura sanitaria è versato in costanza di rapporto di lavoro al raggiungimento di una soglia minima o, con le competenze del mese in cui il lavoratore ha maturato l'accesso alla copertura. L'attivazione della relativa copertura assicurativa annuale avverrebbe dal 1° gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dalla sussistenza, in tale momento, del rapporto di lavoro tra le parti.
La tipicità della situazione è dovuta all'alternanza tra periodi alle dipendenze del datore di lavoro e periodi nei quali il medesimo rapporto si estingue.
Per l’Agenzia nel caso in esame i contributi versati alla cassa sanitaria non concorrono al reddito in quanto sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto avente le caratteristiche previste dall’articolo 51 del Tuir a nulla rilevando, a tal fine, la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.
Ricordiamo che i contributi a fondi e casse sanitarie sono soggetti a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
La questione è interessante per le cooperative e i consorzi agricoli (articolo 12) e per quelle di trasformazione (articolo 64) che prevedono una copertura sanitaria, a determinate condizioni, per i lavoratori stagionali.
In questi casi è raro che il lavoratore non sia in forza al momento dell’attivazione della copertura sanitaria, mentre è frequente la situazione di alternanza tra periodi di lavoro e di non lavoro.