Con il Messaggio n. 1493 del 5/5/2026 l’Inps riprende le istruzioni operative in tema di versamento al Fondo di Tesoreria per il settore agricolo: il messaggio in gran parte riporta pedissequamente il precedente Messaggio n. 1388 del 24/4/2026 (si veda la nostra circolare n. 57/2026).
La “modifica rilevante” avviene al paragrafo 2.2, in cui si opera una distinzione più chiara per le seguenti ipotesi:
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OTD del Ccnl operai agricoli e florovivaisti (gli otd vengono assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine in quanto connesso al verificarsi di un evento): per questi dipendenti non sussiste l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, venendo perciò equiparati ai lavoratori stagionali del settore agroalimentare;
Purtroppo, l’Inps continua a considerare soltanto il ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti. Ricordiamo che anche il ccnl per le cooperative e i consorzi agricoli ha una normativa analoga (assunzione per fase lavorativa e pagamento periodico semestrale e non mensile).
Vengono inoltre corretti alcuni calcoli per gli esempi n. 2-3-4 contenuti nell’Allegato del Messaggio del 24-4-2026. Su questi si può fare solo una annotazione: l’arrotondamento è sempre fatto per difetto mentre il messaggio 1388 effettuava gli arrotondamenti secondo le consuete regole. L’ormai mitica circolare n. 70/2007, forse più correttamente, manteneva i decimali e proponeva questo esempio: Totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), è escluso l’obbligo del versamento. Di conseguenza: il numero di giornate che fa scattare l’obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l’intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12).