Circolari

NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

COMMI 201-202

martedì 13 gennaio 2026

La Legge di bilancio interviene in modo molto deciso in materia di previdenza complementare modificando il Dlgs 252/2005. Queste modifiche devono essere lette insieme a quelle sull’obbligo di versamento del tfr al fondo di tesoreria (si veda in merito la circolare n. 8/26).

 

Aumento della soglia di deducibilità dei contributi versati

 

Il primo intervento riguarda la soglia di deducibilità dal reddito dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare: dall’1-1-2026 l’importo passa da 5.164,57 a 5.300,00 euro (art. 8 co. 4).

Il nuovo limite vale anche per la reintegrazione delle anticipazioni ottenute (art. 11 co. 8).

 

Di conseguenza, è adeguato con alcune semplificazioni il comma 6: ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1-1-2007 è consentito, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di cui al comma 4 (ovvero 5.300,00 euro) pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di 5.300 euro (in buona sostanza, 5.300 per 5, cioè 26.500 / 2: 13.250 euro).

 

Aumento della percentuale di prestazione pensionistica erogabile in capitale

 

Con la modifica del comma 3 dell’art. 11, aumenta, dal 50 al 60% del montante finale accumulato, il limite della quota di prestazioni pensionistiche, tanto in regime di contribuzione definita quanto in quello di prestazione definita (ormai raro), che possono essere erogate in capitale. La parte restante potrà essere erogata come rendita vitalizia.

Inoltre, se la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2025, l’assegno sociale ha un importo mensile di 538,69 euro per 13 mensilità) la prestazione può essere interamente erogata in capitale (art. 11 co. 3).

 

Nuove forme di prestazione pensionistica

 

Con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 11 (e dei successivi 3ter, 3quater, 3quinqies, 6bis, 6ter che dettagliano la normativa), sono state introdotte tre nuove forme di prestazione pensionistica. In luogo della rendita vitalizia sarà possibile ottenere:

  • una rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui,
  • prelievi liberamente determinabili nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al comma 3quater (introdotto dalla Legge di bilancio 2026),
  • un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni[1].

 

Le tre nuove prestazioni sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione al fondo e non versato a una forma assicurativa come avviane per la rendita vitalizia. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

 

A queste prestazioni si applica il regime fiscale di favore previsto dal comma 6 dell’articolo 11 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile di queste prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20% ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. L’aliquota minima sarà quindi del 15%[2]. La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.

 

Limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

 

È stato sostituito il comma 10 dell’articolo 11 con la conseguenza che

- la prestazione pensionistica del comma 3 (capitale e rendita vitalizia)

- le tre nuove forme di prestazione pensionistica previste dal nuovo comma 3-bis

- la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e

- le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a)[3]

sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria[4].

 

Resta garantita l'intangibilità nella fase di accumulo delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari anche in relazione alle nuove tipologie di prestazioni.

 

Trasferimento ad altra forma pensionistica

 

L’art. 14 co. 6 del D.lgs. 252/05 prevede che, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente abbia la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

La Legge di Bilancio rende più libero tale trasferimento della posizione individuale, in quanto non più soggetto alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali (art. 14 co. 6).

 

 

Nuovi compiti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)

Tra i compiti del Covip sono ora inseriti i seguenti (art. 19 co. 2):

«n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo

11, comma 3-bis;

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9».

 

Entrata in vigore

 

Le disposizioni, ad eccezione dell’aumento della quota di contributi che non concorrono a formare il reddito, si applicano dall’1-7-2026 ed entro la stessa data la Covip dovrà adeguare le proprie istruzioni.

 

 

[1] Ai fini di queste tre nuove prestazioni la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[2] Il regime fiscale per le “vecchie” prestazioni, in forma di capitale o di rendita, è molto più favorevole: l’aliquota base è del 15% con una riduzione dello 0,3% annuo a partire dal 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino al minimo del 9%.

[3] 7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

[4] Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese …, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Documenti da scaricare

Resta informato