Anche quest’anno la Legge di bilancio si occupa di pensioni. Oltre ai temi affrontati, sono da segnalare due istituti che non sono stati rinnovati e che pertanto sono cessati il 31-12-2025: opzione donna e la pensione di anzianità flessibile (quota 103).
In merito a questi due istituti, le lavoratrici e i lavoratori che entro il 2025 hanno maturato i requisiti pensionistici potranno accedere al pensionamento nel 2026.
1. Ape sociale (commi 162-163)
2. Aumento requisiti pensionistici (commi 185-188)
3. Rinuncia ad accredito contributivo e percezione del relativo importo (comma 194)
4. Pensione con sistema contributivo - cumulo con pensione da previdenza complementare (comma 195)
- Ape sociale (commi 162-163)
L’ape sociale è stata prorogata anche per il 2026 e potranno continuare ad accedervi i lavoratori già individuati dalle precedenti disposizioni (articolo 1 comma 169 Legge 232/2016). L’età di accesso al beneficio rimane di 63 anni e 5 mesi.
I soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nel corso dell'anno 2026 possono richiedere il riconoscimento dei requisiti entro il 31-3-2026 e le domande tra il 16-7- e 30-11-2026. Le domande presentate oltre questo termine e fino al 30-11-2026 saranno prese in considerazione esclusivamente se residueranno le necessarie risorse finanziarie (i termini devono essere confermati dall’Inps).
Anche per il 2026 il beneficio dell’Ape sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- Aumento requisiti pensionistici (commi 185-188)
Il tema dei requisiti pensionistici non interessa i datori di lavoro relativamente agli adempimenti, ma di riflesso in relazione alle uscite dei dipendenti.
Dal 1-1- 2027 l'età per la pensione di vecchiata aumenterà di 1 mese arrivando a 67 anni e 1 mese. Dal 1-1- l’aumento sarà di ulteriori 2 mesi con l'età pensionabile fissata sarà di 67 anni e 3 mesi.
Con le stesse decorrenze aumenterà il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata.
Questi in sintesi i nuovi requisiti
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Fino al 2026
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Tipo pensione
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Età
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Contributi
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Vecchiaia
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67 anni
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20 anni
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Anticipata ordinaria
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Nessun vincolo
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Uomini: 42 anni e 10 mesi – Donne 41 anni e 10 mesi
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Anno 2027
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Tipo pensione
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Età
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Contributi
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Vecchiaia
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67 anni e 1 mese
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20 anni
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Anticipata ordinaria
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Nessun vincolo
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Uomini: 42 anni e 11 mesi – Donne 41 anni e 11 mesi
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Dal 2028
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Tipo pensione
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Età
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Contributi
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Vecchiaia
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67 anni e 3 mesi
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20 anni
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Anticipata ordinaria
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Nessun vincolo
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Uomini: 43 anni e 1 mese – Donne 42 anni e 1 mese
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Per i lavoratori che
- svolgono attività gravose;
- sono addetti a lavori usuranti;
- precoci (ovvero lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni di età), sempre se rientrano nelle due categorie elencate in precedenza
gli aumenti dal 2027 non si applicano e quindi rimango in vigore gli attuali requisiti. In nota i testi di legge.
- Rinuncia ad accredito contributivo e percezione del relativo importo (comma 194)
È stata prorogata per il 2026 la norma, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (legge 286/2022), per favorire la permanenza in servizio dei lavoratori dipendenti privati (cd. bonus Giorgetti).
Il provvedimento era già stato prorogato per il 2025 per alcune modifiche (circolare lavoro previdenza n. 5/25). Per un quadro del provvedimento e la sintesi delle istruzioni Inps rinviamo alla nostra circolare n. 88/2025.
I lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, entro il 31-12-2026, maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile (articolo 14.1 Dl 4/2019) o alla pensione anticipata (articolo 24 comma 10 Dl 201/2011) che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'Ivs.
La rinuncia produce i seguenti effetti:
- Il datore di lavoro non deve versare i contributi Ivs a carico del lavoratore mentre resta fermo il versamento della quota Ivs a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro. I contributi per le contribuzioni minori sono comunque dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore.
- Gli importi non versati sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.
L’incentivo non riguarda le contribuzioni minori (ormai poche) e che l’aliquota corrente è del 9,19% (8,84% in agricoltura e nei settori che un tempo non erano soggetti a Gescal).
La quota contributiva corrisposta al lavoratore è specificatamente esente da Irpef.
- Pensione con sistema contributivo - cumulo con pensione da previdenza complementare (comma 195)
È stata abrogata la norma, introdotta dalla Legge di bilancio 2025, che consentiva di computare la rendita derivante da un fondo di previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione.
La disposizione fin da subito non era sembrata idonea a favorire l’accesso alla pensione (nostra circolare n. 5/25) e infatti non è stata utilizzata.
ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dlgs 67/2011, (lavorazioni particolarmente faticose e pesanti) che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del Dlgs n. 67/2011 (i lavoratori devono aver svolto una o più delle attività lavorative ivi previste, per un periodo di tempo pari: ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva). Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa) e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla Legge 205/2017 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
L'incremento dei requisiti pensionistici non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 232/2016 (si tratta dei lavoratori precoci, cioè che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo entro il 19° anno di età), limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199 e che da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1 commi 2, 2 e 3 del Dlgs 67/2011 (lavoro notturno, a turni o particolarmente gravoso).