Il rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per i riposi fruiti dai donatori o quelli giudicati inidonei alla donazione di sangue è l’oggetto della circolare Inps n. 96 del 26-5-2025.
Anche in questo caso siamo di fronte a una circolare molto completa che ricapitola i diversi aspetti della prestazione. Questo l’indice.
1. Premessa
2. Beneficiari e regole di determinazione della retribuzione spettante
3. Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti mediante conguaglio
3.1 Istruzioni operative per i datori di lavoro privati
3.2 Istruzioni operative per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
3.3 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate
3.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato
4. Datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio di cui al decreto-legge n. 663/1979
5. Presupposti e requisiti per il rimborso
5.1 Donazione completa
5.2 Inidoneità alla donazione
6. Contribuzione figurativa
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
In questo capitolo riportare le principali fonti legislative e di prassi. Riportiamo l’elenco rinviando alla lettura della circolare per il quadro completo.
- Legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107D.
- Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1968.
- Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
- Circolare Inps n. 25 del 5 febbraio 1981.
- Articolo 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 18 novembre 2015.
- Circolare Inps n. 29 del 7 febbraio 2017.
2. Beneficiari e regole di determinazione della retribuzione spettante
Il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione, con rimborso Inps, spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
Al lavoratore che ha effettuato la donazione spetta la retribuzione che avrebbe percepito (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Dal 2015 analoga prestazione spetta al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue. In questo caso però spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità. Si tratta delle ore non lavorate relative al tempo necessario all'accertamento dell’inidoneità e quello necessario per il rientro alla sede di servizio.
Gli elementi retributivi per il calcolo della retribuzione del donatore sono quelli riportati nella retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso. Tale retribuzione deve essere divisa per ventisei per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (cfr. la circolare n. 25/1981).
L’importo così ottenuto, nel caso di lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, deve essere ulteriormente diviso per il divisore orario del mese considerato.
Per oti e otd del settore agricolo agricolo sono da prendere a riferimento i dati riportati nel flusso Uniemens-PosAgri del mese di fruizione del giorno di permesso o delle ore di permesso. Il divisore orario da considerare in caso di inidoneità alla donazione per i citati lavoratori agricoli è di 6,5 ore (durata di una giornata di lavoro da CCNL).
Il datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione (cfr. l’art. 5 del D.M. 8 aprile 1968 e l’art. 1, comma 4, del D.I. 18 novembre 2015) può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore e determinata secondo le modalità illustrate nei paragrafi successivi, avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:
- lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue: certificati medici e dichiarazioni dei donatori di cui al paragrafo 5.1, lettera A) e C), della presente circolare.
- lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue: certificati di inidoneità di cui al paragrafo 5.2 della presente circolare.
In entrambi i casi occorre verificare che i certificati allegati riportino l’indicazione del codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta.
3. Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti mediante conguaglio
Come per le altre prestazione i datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue, le conguagliano con i contributi o altre somme dovute all’Inps (articolo 1 comma 2 Dl n. 663/1979).
I paragrafi successivi (3.1, 3.2 e 3.3) forniscono le istruzioni e i codici per la compilazione del flusso Uniemens a decorrere dal periodo “luglio 2025”.
Il paragrafo 3.3 riporta anche i codici da utilizzare fino al periodo “giugno 2025”.
Vi sono istruzioni specifiche per oti del settore agricoli (paragrafo 3.4) per i quali la retribuzione per donazione sangue devono portare in compensazione le somme attraverso il flusso Uniemens/PosAgri.
In particolare, il flusso deve essere valorizzato con il codice <TipoRetribuzione> “S” e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo <Retribuzione Persa (RP)> utile al calcolo della contribuzione figurativa (cfr. il paragrafo 6 della presente circolare).
Nel campo <Retribuzione> deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.
Datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio di cui al decreto-legge n. 663/1979
Per gli otd del settore agricolo (e i lavoratori domestici) non è ancora previsto un sistema di conguaglio e quindi le somme anticipate sono rimborsate dall’Istituto direttamente ai datori di lavoro.
La circolare, in questo caso, richiama precedenti disposizioni.
La domanda di rimborso deve essere inoltrata all’Istituto esclusivamente in via telematica (circolare Inps n. 5/2012) entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione (art. 5 Dm 8-4-1968 e art. 1 comma 4 Di 18-11-2015).
ll datore di lavoro deve allegare alla domanda questa documentazione:
- lavoratori che abbiano effettuato la donazione sangue: certificati medici e dichiarazioni dei donatori di cui al paragrafo 5.1 lettera A) e C) della presente circolare;
- lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue: certificati di inidoneità di cui al paragrafo 5.2 della presente circolare.
I certificati devono riportare il codice fiscale dell’ente cui afferisce l’unità di raccolta.
Il paragrafo 4 della circolare contiene le istruzioni operative per il rimborso.
Presupposti e requisiti per il rimborso
Riportiamo di seguito il paragrafo che contiene le condizioni per ottenere la prestazione e il rimborso.
1. Donazione completa
A) Limite quantitativo minimo della donazione
Il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi. Il quantitativo di sangue prelevato deve essere indicato nel certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo che deve altresì riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione, i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati), la gratuità della donazione, nonché il giorno e l’ora del prelievo.
B) Centri autorizzati al prelievo
Il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale (o della relativa articolazione organizzativa) o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome. Il certificato, inoltre, deve riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione.
C) Dichiarazione del donatore
Il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonché la gratuità della cessione del sangue, devono risultare dalla dichiarazione rilasciata dal donatore, come previsto dall'articolo 6 del D.M. 8 aprile 1968.
2. Inidoneità alla donazione
L’articolo 1, comma 1, del D.I. 18 novembre 2015 elenca i casi di inidoneità alla donazione per i quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.
Tali casi comprendono:
a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
Come previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 1, “la non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell’Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome.
Ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità che deve riportare:
- il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;
- i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;
- l'attestazione che la mancata donazione sia avvenuta in conformità con le cause di inidoneità previste dall'articolo 1, comma 1, del D.I. 18 novembre 2015;
- il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale di cui al precedente paragrafo 5.1 lettera B).
Contribuzione figurativa
Da ultimo si ricorda che le giornate/ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per la donazione di sangue anticipate dal datore di lavoro è garantito l’accredito della contribuzione figurativa (come per tutte le prestazioni, quella per la donazione di sangue non è soggetta a contribuzione obbligatoria).
La circolare precisa che le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere assoggettate a contribuzione obbligatoria solo nell’ipotesi, improbabile, in cui il datore di lavoro non si avvalga della facoltà di chiederne il rimborso.
La contribuzione figurativa è calcolata sull’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento.
In caso di anticipo/conguaglio della retribuzione l’importo da assoggettare a contribuzione figurativa deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi e deve essere valorizzato nel flusso Uniemens secondo le istruzioni dei paragrafi 3.1 e 3.3.