Il 15-10-2026 è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto 8-9-2026 relativo alla riduzione dei contributi previdenziali per le aziende che attuano interventi per la conciliazione tra lavoro e famiglia.
La norma di riferimento è l’articolo 6 del Dl 62/2026 (circolare n. 62/26).
Forniamo una breve sintesi del provvedimento che avrà necessità di ulteriori passaggi per diventare operativo, in particolare da parte dell’Inps che avrà la gestione operativa.
Il provvedimento definisce le procedure per l’acquisizione delle certificazioni relative alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura previste dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del Dlgs 184/2025 (Codice degli incentivi)
Il decreto attua anche il citato articolo 6 definendo i criteri e le modalità di concessione, dall’anno 2026, dell’esonero contributivo in favore delle aziende che abbiano conseguito la certificazione indicate sopra.
Per il conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026, Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro: la UNI/PdR 192 - UNI - Ente Italiano di Normazione
Le certificazioni, che devono essere rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.2, hanno un periodo di validità pari a 36 mesi.
L’esonero contributivo decorre dal 28-6-2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 62) per tutto il periodo di validità delle certificazioni e, comunque, non oltre il 31-12-2028.
Per accedere al beneficio sarà necessario presentata domanda, esclusivamente telematica, all’Inps.
Il decreto contiene già elenco delle dichiarazioni che l’azienda richiedente dovrà rilasciare:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all’articolo 2, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all’azienda nel periodo di validità della certificazione;
c) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all’articolo 2;
d) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, di cui all’articolo 2;
e) di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro di cui all’articolo 2, in corso di validità, l’identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026;
f) la data di rilascio della suddetta certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;
g) di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
L’esonero è pari al massimo all’1% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro con il limite di 50.000 euro annui.