Anche l’Inps, con la circolare n. 60 del 21-5-2026, ha fornito le istruzioni relative alla nuova disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge.
Sul tema era già intervenuto l’Inail con la circolare n. 19/2026 (vedi circolare lavoro previdenza n. 66/26).
Il tema ha radici nell'articolo 23 comma 1 della Legge n. 203/2024 (“collegato lavoro”) che ha previsto la possibilità per Inps e Inail di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili. Per l’attuazione erano necessari un decreto ministeriale (si tratta del Dm 24-10-2025) e una delibera dei consigli di amministrazione degli Istituti (nel caso la delibera del Cda Inps n. 20 del 25-2-2026 che ha adottato il nuovo regolamento).
La stessa norma prevede la cessazione, dall’1-1-2025, della disposizione di cui al comma 17 dell’articolo 116 della Legge 388/2000 che prevedeva una possibilità di rateazione fino a 60 mesi subordinata però dall’autorizzazione del Ministro del lavoro.
La circolare è molto articolata e operativa. Come di consueto forniamo una sintesi rinviando alla lettura del testo Circolare numero 60 del 21-05-2026 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS
Di seguito l’indice.
Premessa
1. Pagamento dilazionato dei debiti per contributi e accessori di legge
2. Potere decisionale
3. Debiti oggetto della dilazione
4. Seconda dilazione. Oggetto e condizioni
5. Dilazione e procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
6. Presentazione della domanda di dilazione
7. Dichiarazioni e impegni del debitore
8. Definizione della domanda. Termini per l’istruttoria e per il pagamento delle rate accordate
9. Determinazione del numero delle rate e modalità anche di pagamento
10. Requisiti per il permanere del pagamento dilazionato e revoca della dilazione
11. Piano di rientro
12. Definitività dei provvedimenti. Riserva di iniziative tese alla tutela del credito
Il Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate:
Il pagamento dilazionato può essere consentito nei seguenti casi:
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dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili (competenza dei direttori di filiale provinciale);
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dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili (competenza dei direttori regionali e di Coordinamento metropolitano).
Per la concessione della dilazione il contribuente deve dichiarare che la propria situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sia di carattere temporaneo, requisito che consente all’Istituto di ritenere sussistente la possibilità di un percorso di riequilibrio e di superamento dello stato di crisi in coerenza con la finalità dello strumento della dilazione.
In caso di pluralità di strutture territoriali, anche se ubicate in regioni diverse, creditrici verso il medesimo debitore, il potere decisionale della concessione della dilazione è attribuito:
Gli importi da considerare sono da riferirsi al complessivo debito per contributi e sanzioni civili.
La dilazione può essere concessa al contribuente per regolarizzare l’intera esposizione debitoria, per contributi (compresi quelli a carico lavoratore) e sanzioni civili, nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, accertata alla data di presentazione della relativa domanda e derivante da:
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mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000);
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mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive (art. 116, comma 8, lett. b) e b-bis), della legge n. 388/2000);
È anche prevista la possibilità di ottenere un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.
Un punto del regolamento (art. 5) introduce una specifica disposizione per disciplinare l’utilizzo della dilazione nel caso in cui il contribuente abbia fatto ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Segnaliamo anche il punto 7 della circolare (Dichiarazioni e impegni del debitore) da valutare con attenzione per evitare la revoca del beneficio.
I termini di definizione della domanda e di pagamento sono stringenti.